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Stalking o molestie? (Cass. 38121/15)

24 marzo 2016, Cassazione penale

La condotta del delitto di stalking può essere rappresentata da molestie, oltre che da minacce, ma ciò non legittima l'interprete a considerare la fattispecie penale come una reiterazione di successivi episodi di molestie, come tali singolarmente inquadrabili in molestie.

I beni giuridici protetti sono diversi tra loro - in un caso la libertà individuale, nell'altro la quiete privata e l'ordine pubblico - la struttura dei reati è ontologicamente diversa - delitto necessariamente abituale di danno in un caso, reato non necessariamente abituale di pericolo nell'altro - per cui appare evidente come dette fattispecie possano avere un nucleo strutturale comune, costituito dalla condotta molesta che tuttavia, nel delitto di atti persecutori, si deve inserire in una sequenza idonea a produrre uno degli eventi di danno tipizzati dalla norma, eventualmente affiancandosi anche ad altre tipologie di condotte minacciose o lesive, mentre nella contravvenzione la rilevanza dell'ordine pubblico quale bene da tutelare rende necessario che le molestie siano commesse in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre che con il mezzo del telefono.

La tutela apprestata dall'art. 612 bis cod. pen., alla libertà individuale prescinde e non si estende ad alcuna dimensione pubblicistica, per cui dalla sfera di operatività di detto reato esula del tutto la tutela dell'ordine pubblico, con la conseguente irrilevanza dell'essere le condotte moleste, nel caso di cui all'art. 612 bis cod. pen., commesse o meno in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

La contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., che configura la molestia o il disturbo alle persone, mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata; trattasi di un'ipotesi di reato plurioffensiva, che mira a tutelare non solo la tranquillità del privato, ma anche l'ordine pubblico, ed è, pacificamente, reato di pericolo, non necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purchè ispirata da biasimevole motivo o caratterizzata da petulanza, ossia da quel modo di agire pressante ed indiscreto che interferisce in maniera sgradevole con l'altrui sfera privata.

Il delitto di atti persecutori tutela la libertà individuale ed è reato abituale di danno, per la cui sussistenza è richiesta la produzione di un evento consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

 

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

sentenza 38121/2015 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 14/01/2016

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA Dott. SAVANI Piero - Consigliere -

N. 104 Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 38121/2015

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia;

avverso la sentenza del 09/02/2015 del Tribunale di Cremona in composizione monocratica nel processo a carico di:

N.A., nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Brescia;

udito per l'imputato l'Avv.to AM, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cremona in composizione monocratica assolveva N.A. dal delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. - perchè con condotte reiterate e quotidiane, consistenti in dichiarazioni amorose deliranti ed in minacce, molestava la ex moglie P.N., in particolare inviandole numerosi messaggi sms, decine di messaggi di posta elettronica e lettere, consegnandole a casa, sul luogo di lavoro e presso parenti, lasciandole bigliettini sul parabrezza dell'auto, in modo da cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto; in (OMISSIS) perchè il fatto non sussiste.

2.Con ricorso depositato il 09/07/2015, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 612 bis, e 660 cod. pen., in quanto la motivazione dell'assoluzione sarebbe stata determinata dal fatto che, secondo il giudice impugnato, la condotta di cui all'art. 612 bis cod. pen., dovrebbe coincidere con quella di cui all'art. 660 cod. pen., con la conseguenza che le condotte di molestie dovrebbero necessariamente essere commesse in luogo pubblico o aperto al pubblico e con il mezzo del telefono; da ciò conseguirebbe l'esclusione della rilevanza penale dell'invio di messaggi di tipo epistolare e di quelli inviati per posta elettronica, oltre che per l'impossibilità di interpretazione estensiva del dettato normativo, anche per la possibilità di individuare immediatamente il mittente e, quindi, di escludere la ricezione dei messaggi stessi e delle lettere, evitando in tal modo ogni lesione alla sfera individuale. Tale interpretazione non appare condivisibile, in quanto le condotte moleste, seppure non rientranti nel parametro individuato dagli artt. 612 e 660 cod. pen., nella misura in cui siano reiterate e producano uno degli eventi indicati nella norma di cui all'art. 612 bis cod. pen., integrano il delitto di atti persecutori.

Risultano poi trasmesse a questa Corte missive a firma del N. A. che la Corte ha esaminato, rilevando come il contenuto delle stesse non sia rilevante ai fini del presente ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del P.G. presso la Corte di Appello di Brescia è fondato e va, pertanto, accolto.

La contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., che configura la molestia o il disturbo alle persone, mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata; trattasi di un'ipotesi di reato plurioffensiva, che mira a tutelare non solo la tranquillità del privato, ma anche l'ordine pubblico, ed è, pacificamente, reato di pericolo, non necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purchè ispirata da biasimevole motivo o caratterizzata da petulanza, ossia da quel modo di agire pressante ed indiscreto che interferisce in maniera sgradevole con l'altrui sfera privata (Sez. 1, sentenza n. 19924 del 04/04/2014, Rv. 262254; Sez. 1, sentenza n. 3758 del 07/11/2013, Rv.258260; Sez. 1, sentenza n. 2597 del 13/12/2012, Rv. 254627).

Detta fattispecie, quindi, si pone come del tutto distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen., da cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati e per la diversa struttura del reato: il delitto di atti persecutori tutela la libertà individuale ed è reato abituale di danno, per la cui sussistenza è richiesta la produzione di un evento consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

Non vi è dubbio, quindi, che la condotta del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., possa essere rappresentata da molestie, oltre che da minacce, ma ciò non legittima l'interprete a considerare la fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen., come una reiterazione di successivi episodi di molestie, come tali singolarmente inquadrabili nella contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen..

I beni giuridici protetti sono diversi tra loro - in un caso la libertà individuale, nell'altro la quiete privata e l'ordine pubblico - la struttura dei reati è ontologicamente diversa - delitto necessariamente abituale di danno in un caso, reato non necessariamente abituale di pericolo nell'altro - per cui appare evidente come dette fattispecie possano avere un nucleo strutturale comune, costituito dalla condotta molesta che tuttavia, nel delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., si deve inserire in una sequenza idonea a produrre uno degli eventi di danno tipizzati dalla norma, eventualmente affiancandosi anche ad altre tipologie di condotte minacciose o lesive, mentre nella contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., la rilevanza dell'ordine pubblico quale bene da tutelare rende necessario che le molestie siano commesse in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre che con il mezzo del telefono.

La tutela apprestata dall'art. 612 bis cod. pen., alla libertà individuale prescinde e non si estende ad alcuna dimensione pubblicistica, per cui dalla sfera di operatività di detto reato esula del tutto la tutela dell'ordine pubblico, con la conseguente irrilevanza dell'essere le condotte moleste, nel caso di cui all'art. 612 bis cod. pen., commesse o meno in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nè può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità costituzionale, come ritenuto dal giudice impugnato, in quanto questa Corte ha già avuto modo di rilevare come sia manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 bis cod. pen., in quanto la fattispecie incriminatrice non viola il principio di determinatezza poichè la stessa risulta delineata in maniera esauriente in tutte le sue componenti essenziali, assumendo il fatto costitutivo del reato i connotati dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione reiterata di condotte dotate di un elevato grado di determinatezza, dovendo consistere, per l'appunto, in minacce e molestie, non preventivamente definibili, stante le diverse modalità in l'aggressione al bene giuridico, ma tali da assumere una gravità idonea a cagionare nella vittima uno degli eventi alternativamente previsti dalla stessa disposizione normativa e, pertanto, nè indeterminate nè generiche (Sez. 5, sentenza n. 36737 del 13/06/2013, Rv. 253534).

Ne deriva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, art. 623 c.p.p., alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio, in cui dovrà essere applicato il principio di diritto alla stregua del quale le condotte di molestie rilevanti ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen., stante la diversità tra la detta fattispecie e quella di cui all'art. 660 cod. pen., non devono essere necessariamente commessi in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come previsto dal tenore letterale dell'art. 660 cod. pen..

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto dalla legge.

P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2016