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Rischio di vendetta di sangue non consente rifiuto dell'estradizione (Cass. 41286/19)

12 settembre 2019

Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale: si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quei Paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati di vendetta o di altro genere, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essere prevenute e contro le quali è comunque possibile, in un ordinamento democratico, l'attivazione di una tutela legale.

In tema di estradizione esecutiva sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato in absentia di chiedere la rinnovazione del giudizio.

 

Corte suprema di cassazione 

Sent. Sez. 6 Num. 41286 Anno 2019

Data Udienza: 12/09/2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: DE AMICIS GAETANO


sul ricorso proposto da:

RF nato il 06/05/1979

SENTENZA

avverso la sentenza del 08/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che chiede il rigetto del ricorso.

Udito il difensore, avvocato D'D del foro di SIRACUSA, difensore di fiducia di RF, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8 maggio 2019 la corte d'appello di Catania ha accolto la domanda di estradizione di Rusi Festim, alias Rusi Besim, avanzata dalla Repubblica di Albania in forza di una sentenza contumaciale di condanna delnitiva emessa dall'autorità giudiziaria albanese in data 14 aprile 2008 per i reati diomicidio volontario ai danni di Rasha Artan e detenzione illegale di armi, commessiil 31 gennaio 2001 a Salonicco.

Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte d'appello ha subordinatol'estradizione alla condizione che lo Stato richiedente garantisca il diritto ad impugnare nel merito la predetta sentenza contumaciale di condanna, divenutadefinitiva il 24 aprile 2008.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell'estradando, deducendo con il primo motivo l'inosservanza d normeprocessuali e vizi della motivazione in punto di omessa acquisizione ed erroneavalutazione della documentazione oggetto della richiesta di informazioni supplementari inviata allo Stato richiedente in ordine alle modalità di citazione ingiudizio dell'estradando ed alla eventuale notifica nei suoi confronti della sentenzadi condanna emessa in contumacia. Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di meritonon ha acquisito le assicurazioni sufficienti per garantire all'estradando la rinnovazione del giudizio e non ha proceduto all'acquisizione della pertinentenormativa interna albanese.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano analoghi vizi ai sensi dell'art. 705,comma 2, lett. c), cod. proc. peri., in merito all'eccepito pericolo di vita in cui l'estradando incorrerebbe, qualora venisse accolta l'istanza dello Stato richiedente, a causa della vendetta di sangue che penderebbe sul suo capo in forza d quanto previsto da un antico codice ("Kanun") vigente in Albania, tenuto cocci che i protagonisti della vicenda provengono da una zona (il nord dell'Albania) in cui la vendetta di sangue è ancora praticata.

2.2. Con un terzo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali con riferimento al fatto che la sentenza di condanna è stata pronunciata sulla basedella lettura di dichiarazioni rilasciate alla Polizia da testimoni — in particolare,  dal cugino della vittima - non citati nel dibattimento, in violazione del principio del contraddittorio.

3. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data6 settembre 2019 il difensore dell'estradando ha illustrato ulteriori argomentazioni a sostegno della fondatezza del secondo motivo di ricorso, allegandovi la pertinente documentazione ed insistendo per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso la Corte distrettuale, richiamata la documentazione trasmessa dal Ministero della giustizia alla Corte d'appello di Napoli, che ebbe a dichiarare la propria incompetenza per territorio in relazione alla medesima procedura estradizionale, ha accertato che il procedimento penale a carico dell'estradando, concluso con una sentenza di condanna divenuta definitiva il 24 aprile 2008, si è svolto in contumacia con la presenza di un difensore d'ufficio, e che l'estradando nel 2004, dopo l'inizio delle indagini, si rese irreperibile nel territorio albanese.

Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia esamilato e correttamente disatteso le su esposte doglianze difensive, ponendo in evidenza, in linea con i principii affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 19226 dei 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833; Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, i ..leagu, Rv. 253821; Sez. 6, n. 15550 del 25/03/2009, Sinani, Rv. 243414), che in tema di estradizione esecutiva sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato in absentia di chiedere la rinnovazione del giudizio.

Al riguardo, infatti, questa Corte ha osservato che tra l'Italia e l'Albania è in vigore il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, che disciplina le procedure di estradizione nelle quali il titolo sia costituito da una sentenza di condanna resa in contumacia all'esito di un processo che non abbia soddisfatto i diritti minimi di difesa dell'imputato. In tal caso, il Protocollo prevede che lo Stato richiedente fornisca «assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti di difesa».

Ora, il sistema processuale dello Stato richiedente, oltre all'istituto della restituzione nel termine (art. 147 codice di procedura penale), assicura il dritto previsto dal richiamato Protocollo attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 51 della legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009. Tale disposizione prevede infatti, in capo alla persona estradata, il diritto di chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva, se tale garanzia è stata fornita dal Ministro della giustizia allo Stato richiesto. Come evidenziato dalla Corte EDU (con sentenza del 5 novembre 2013, Izet Haxhia c. Albania, § 37) nell'esaminare l'effettività del sistema processuale albanese nel caso di una persona condannata in absentia in Albania ed estradata per tale titolo al suddetto Paese, la Suprema Corte albanese ha stabilito nel settembre 2010 che la garanzia accordata, in attuazione del citato Protocollo, determina il diritto ad una rivalutazione nel «merito» della sentenza contumaciale di condanna (cd. «re-trial»), indipendentemente dai limiti previsti dal diritto nazionale (limiti che avevano portato in passato a rifiutare le richieste presentate dalle persone estradate).

Proprio al fine di assicurare il concreto esercizio di tale diritto al ricorrente, una volta estradato, la decisione impugnata ha subordinato l'estradizione alla precisa condizione che lo Stato richiedente garantisca il diritto ad impugnare nei merito la predetta sentenza conturnaciale di condanna, richiamando a tal fine la normativa interna albanese che ha dato attuazione all'art. 3 del citato Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione.

Costituisce del resto ius receptum, nell'elaborazione giurispruderziale di questa Corte, il principio secondo cui il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione - previsto dall'art. 705, comma 2, lett. b), c.p.p., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo (Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv, 266263; Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, Bielas Malgorzata, Rv. 242926), ovvero quando l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispcndenti o assimilabili a quelle previste nel nostro ordinamento (Sez. 6, n. 3125 del 21/09/1995, Di Maio, Rv. 202727).

3. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, incentrato sul rilievo attribuibile al pericolo di persecuzione legato a faide familia ri originate nella società albanese dalla evocata applicazione di regole d, natura consuetudinaria derivanti dal cd. "codice del kanun" e fondate sulla "vendetta di sangue", quale forma di autotutela privata riservata ad un consociato nei confronti di colui che si sia macchiato di comportamenti delittuosi considerati infamanti.

Al riguardo la Corte distrettuale ha correttamente osservato che le "regole" progressivamente formatesi nella elaborazione di tale "codice" non sono recepite nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato richiedente, ponendo altresì in rilievo come le stesse ben possano ritenersi equiparabili a quelle pr(ovenienti) organizzazioni criminali da tempo radicate ed operanti nel nostro, come In altriPaesi.

La sentenza impugnata, dunque, ha fatto buon governo del quadro di principiistabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 3702 del 18/11/1998, dep. 1999,Frederik, Rv. 212256; Sez. 6, n. 26900 del 26/04/2004, Martinez, Rv. 229172; Sez. 6, n. 10106 del 27/10/2005, dep. 2006, Aradi, Rv. 233856; Sez. 6, in. 9082del 05/02/2010, Kolyada, Rv. 246285; Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2013, Neledva,Rv. 258141), che sul punto ha costantemente affermato che il divieto di pronuncia favorevole stabilito dall'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale. Si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti, come verificatosi nell'evenienza qui considerata, il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quei Paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati di vendetta o di altro genere, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essere prevenute e contro le quali è comunque possibile, in un ordinamento democratico, l'attivazione di una tutela legale.

4. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. La Cancelleria provvederà all'espletamentc degliincombenti ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 cisp. att. cod. proc. pen.

Cossi deciso il 12 settembre 2019