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Ripetute violenze sessuali e donna maltrattata (Cass. 4183/18)

30 gennaio 2018, Nicola Canestrini

In tema di testimonianza della vittima di violenza sessuale, la similitudine tra i racconti delle violenze subite, la genericità della descrizione dell'accaduto, la condotta abitualmente violenta tenuta dall'imputato, impone di verificare se quella volta, a differenza di altre e nonostante il riscontro indiretto del medico di famiglia, vi fosse stato l'espresso rifiuto della vittima al rapporto sessuale e come fosse stato esplicitato.

Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 30 gennaio 2018, n.4183 - Pres. Ramacci – est. Galterio

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 3.12.2015 la Corte di Appello di Trieste, a parziale modifica della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Tolmezzo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gi. Ru. per intervenuta prescrizione degli episodi di violenza sessuale risalenti al 2001, ma ne ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt.572 e 609 bis c.p. commessi successivamente a tale data per aver sottoposto la moglie a ripetuti e continuativi maltrattamenti fisici e vessazioni morali frustrandone ogni ambizione lavorativa, screditandone la dignità domestica, colpendola con sberle ed afferrandola con violenza in più occasioni e per averla costretta una volta nel 2005 sbattendole la testa contro il muro a subire con la forza un rapporto sessuale al quale non si era mostrata consenziente, adirato per il suo diniego, rideterminando la pena inflittagli in primo grado a tre anni e sei mesi di reclusione.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto per il tramite del difensore ricorso per cassazione articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce, invocando il vizio di illogicità della motivazione e di travisamento della prova, che era stato posto a base della decisione un elemento sostanzialmente inesistente, tale dovendosi ritenere la deposizione della moglie del tutto indeterminata e priva di riferimenti ad atti di violenza sessuale con riferimento all'episodio del 2005, confuso con quelli ben più circostanziati riferiti a due fatti del 2001, ormai prescritti. Sul punto la sentenza si sarebbe limitata, secondo il ricorrente, a riportare la deposizione del medico di famiglia, dott. Comito, che la moglie avrebbe messo a parte della violenza subita, deposizione questa tuttavia insufficiente in mancanza della prova principe, ovverosia delle dichiarazioni della persona offesa relative allo specifico episodio in contestazione, la quale soltanto riveste il carattere di decisività sul quale poter fondare a fondare la colpevolezza dell'imputato, e comunque non esaustiva non evincendosi dalla stessa le modalità di svolgimento dei fatti, né i tentativi di costrizione perpetrati dall'agente nei confronti della moglie, e neppure, in ultima analisi, il compimento dell'atto sessuale.

Con il secondo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 572 c.c. e al vizio motivazionale, la mancata valutazione dell'attendibilità della vittima, di cui vengono esclusi apoditticamente moventi legati a sentimenti di vendetta, senza considerare l'evidente collegamento tra la presentazione della querela da parte di costei e la scoperta della presunta relazione extraconiugale del marito, motivo questo che la Corte si limita a licenziare come tradizionale e trito argomento difensivo e che invece incide sulla configurabilità di tutti gli episodi di reato così tardivamente denunciati. Con specifico riferimento ai maltrattamenti eccepisce il ricorrente che gran peso sia stato attribuito dalla sentenza impugnata agli impedimenti frapposti dall'imputato all'aspirazione della moglie di trovare una stabile occupazione, così da impedirle di emanciparsi, senza che sia stato dato ingresso alla richiesta di rinnovazione dibattimentale con l'escussione dei testi indicati dalla difesa e non ammessi in primo grado i quali ben avrebbero potuto dar conto del fatto che la signora aveva prestato, sia pur saltuariamente, attività lavorativa e che il disfavore mostrato dal marito non aveva nulla a che vedere con gli asseriti maltrattamenti, tanto più che secondo la giurisprudenza di Cassazione le scelte economiche ed organizzative in seno alla famiglia, per quanto non condivise da entrambi i coniugi non possono integrare il reato di cui all'art.572 c.p.. Contesta infine la sussistenza dell'elemento psicologico, ravvisato dalla corte territoriale, in relazione al suddetto reato, nella volontà dell'imputato di cagionare uno stato di continua sofferenza nella vittima, in palese contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale le condotte costantemente ripetute devono evidenziare l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa nelle quali il dolo si configura come volontà di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l'esistenza del coniuge, evidenze queste che il processo non aveva lasciato in alcun modo emergere.

Considerato in diritto

Il primo motivo deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati.

Emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata come il rapporto coniugale fosse costellato sin dai primi anni del matrimonio, da profondi attriti e da un clima gravemente conflittuale che, apparendo riconducibile al carattere fortemente autoritario dell'imputato ed al temperamento ben più remissivo della moglie, aveva relegato quest'ultima, vessata dalle continue minacce, manifestazioni di disprezzo e limitazioni alla propria libertà individuale, ad una condizione di pressocchè integrale soggezione alle imposizioni del coniuge. Ciò ha fatto si che sul piano dei rapporti sessuali, peraltro particolarmente frequenti, a causa dell'esuberante concupiscenza dell'uomo, nel lungo arco temporale in cui si è protratta la convivenza coniugale, la donna abbia per sua stessa ammissione assecondato, malgrado il crescente sentimento di repulsione fisica e la condizione di stanchezza cui era stata indotta dalle angherie subite, gli approcci del marito celando, al fine di impedirne o comunque contenerne le reazioni iraconde, il proprio dissenso e così dissimulando la propria mancata partecipazione all'atto sessuale. Viene infatti apertamente dichiarato dalla p.o., come testualmente riportato dalia pronuncia impugnata, che anche quando manifestava inizialmente la propria contrarietà alle sue avances, finiva comunque per cedere ('meglio celere che tenere duro'), optando perciò per il male minore, nel timore che il Pu., contrariato dal rifiuto, manifestasse il proprio disappunto dando sfogo alla collera.

Stanti tali premesse, particolarmente delicato si presenta l'accertamento della riconducibilità dell'episodio verificatosi del 2005, l'unico ancora in contestazione a seguito dell'intervenuta prescrizione dei due analoghi fatti criminosi occorsi nel 2001, al reato di cui all'art. 609-bis cod. pen.. La motivazione resa al riguardo dalla Corte triestina, fondata principalmente sulla deposizione del medico di famiglia, al quale la Barbarino, recatasi da lui nel gennaio 2005 per una visita, aveva riferito, presentando tumefazioni sul volto e segni visibili di strangolamento sul collo, che il marito l'aveva presa per il collo e sbattuta contro il muro perché lei si era rifiutata di andare a letto con lui, costringendovela con la forza, non può ritenersi né esaustiva né supportata da coerenza logica.

Va in primo luogo evidenziato che non si rinviene non solo nella sentenza impugnata, ma neppure in quella di primo grado (che pure potrebbe supplire alle eventuali lacune dei giudici del gravame a fronte della doppia valutazione conforme di responsabilità) alcun racconto specifico di tale episodio da parte della p.o., che risulta l'unica testimone diretta dei fatti, essendosi la Corte distrettuale limitata a riferire che costei ha ricordato, senza alcuna contestualizzazione temporale del racconto, 'di una volta in cui il marito, contrariato e fortemente adirato dal rifiuto della moglie, la aveva afferrata per il collo e l'aveva sbattuta contro un muro, costringendola a sottomettersi alle sue voglie': la similitudine tra tale racconto e i due episodi risalenti al 2001, i quali soltanto risultano dalla stessa p.o. individuati cronologicamente, oltre ai tanti che caratterizzano la descrizione dei rapporti intercorsi con il marito nel corso della convivenza coniugale riferiti dalla donna, e la genericità della descrizione dell'accaduto lascia aperto il ragionevole dubbio sulla sussistenza di un aperto dissenso manifestato da costei ad intrattenere un rapporto sessuale con il marito, tenuto conto della condotta al abitualmente tenuta, volta a cedere alle avances del coniuge dissimulando la propria contrarietà al congiungimento sessuale, nonché delle continue manifestazioni di conflittualità all'interno della coppia, caratterizzate dalle modalità violente con cui l'imputato era avvezzo ad interagire con la moglie. Occorreva cioè verificare se quella volta, a differenza di tutte le altre, vi fosse stato l'espresso rifiuto della vittima e come fosse stato esplicitato.

A tali lacune non può supplire la deposizione resa soltanto de relato dal medico, tenuto conto che l'unica evidenza da costui constatabile e constatata in tale occasione erano i segni e le tumefazioni sul volto e sul collo della paziente che, seppur compatibili con il tentativo di strangolamento da parte dell'imputato, non potevano in sé essere ricondotti a una violenza sessuale.

A tali rilievi si aggiunge che neppure può ritenersi integrata una confessione al riguardo da parte dell'imputato. La contestazione da parte del dottore che, in quanto medico di famiglia, aveva ritenuto di interloquire con il marito chiedendogli spiegazione dell'accaduto ricevendo quale risposta dall'interlocutore che si era trattato di una sola volta, poi dichiarare che si trattava di 'una cosa normale', non consente affatto di ritenere che la contestazione fosse riferita all'episodio sessuale, del quale nel riportare il colloquio la sentenza impugnata non fa menzione, e che comunque costituisce un fatto intimo della coppia che postula una particolare confidenza per poter essere introdotto come argomento di conversazione da parte di un terzo estraneo, ben potendo riguardare la violenza fisica da costui posta in essere nei confronti della donna che ben più plausibilmente poteva far sentire il medico autorizzato ad intervenire al fine di chiedere delucidazioni e far presente al Ru. la inequivoca gravità del fatto, nel tentativo di ricondurlo a più consone condotte. La direttrice generica attraverso la quale si snoda il racconto riportato dai giudici triestini non dando conto, al contrario, di quale fosse lo specifico oggetto della contestazione da parte del teste, non permette di ritenere acquisita alcuna ammissione di responsabilità da parte del prevenuto.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con riferimento al delitto di violenza sessuale con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste che dovrà procedere, sulla base dei rilievi testè esposti a nuovo esame sul punto.

Non può invece essere ritenuto meritevole di accoglimento il secondo motivo. Le contestazioni svolte dal ricorrente si sostanziano in censure di natura motivazionale, già proposte con i motivi di appello e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata, volte ad ottenere un rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata non consentita in sede di legittimità, non evidenziando fratture argomentative od incongruenze logiche della interpretazione dei fatti, le quali soltanto possono configurare l'addotto vizio motivazionale.

Deve essere al riguardo ribadito che il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma deve essere altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Il vizio in esame, essendo la contraddittorietà logica intrinseca al testo stesso del provvedimento impugnato, comporta pertanto un esame in sede di legittimità limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Cass. Sez. U. n.6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944; Cass. Sez. 2A n.30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge a provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza, con riferimento all'imputazione relativa al reato di maltrattamenti, alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Le contestazioni relative alla pretesa inattendibilità della vittima sono ampiamente superate dalla ricostruzione effettuata dalla Corte triestina che ha escluso che costei fosse mossa da sentimenti di vendetta nei confronti del coniuge di cui aveva scoperto, poco prima, il tradimento con un'altra donna, evidenziando con motivazione attenta ed intrinsecamente coerente che le confidenze rese dalla donna ad amici e familiari in ordine alle gravi vessazioni subite dal marito risalissero ad epoca non sospetta, ovverosia a molti anni prima la denuncia sporta nei confronti di costui, e che la protrazione del rapporto di coniugio per un così lungo arco temporale, malgrado i ripetuti maltrattamenti patiti, fosse riconducibile alla stessa condizione sociale, non particolarmente evoluta, di costei, ancorata a schemi tradizionali in ordine al ruolo della famiglia, nonché alla mancanza di indipendenza economica che aveva naturalmente contribuito ad impedirle di maturare più drastiche decisioni al fine di porre termine alla sua grave sofferenza.

Manifestamente infondate risultano le contestazioni in ordine alla incompletezza dell'istruttoria per mancata assunzione di prova decisiva in ordine all'escussione con l'escussione dei testi che avrebbero dovuto riferire che la p.o. aveva sia pure saltuariamente svolto attività lavorativa: non solo non risulta che si tratti di testimonianze di cui sia stata chiesta l'escussione a norma dell'art. 495 c.p.p. né sia stata sollecitata la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. ma il cui carattere di decisività risulta escluso, trattandosi di risultanza già acquisita con la deposizione della figlia Silvia che nel dar conto della breve occupazione della madre presso un albergo, ha comunque precisato che era stato il padre a costringerla a non continuare la suddetta attività, e perciò valutata dai giudici di merito.

Del pari infondate sono le doglianze in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo che il ricorrente individua nell'insussistenza di un programma criminoso. Va la riguardo ribadito che secondo il costante orientamento di questa Corte, costituendo il reato ex art. 572 c.p. un reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Pertanto il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012 - dep. 25/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014 -dep. 02/04/2014, D'A, Rv. 259677). Della sussistenza dell'elemento soggettivo la Corte ha dato puntualmente conto evidenziando i numerosi e continuativi episodi di violenza fisica, insulti, denigrazioni, minacce di portarle via i figli e di lasciarla senza soldi posti in essere dall'imputato per anni nei confronti della moglie, con la conseguente consapevolezza della persistente e pregressa attività vessatoria e dunque dell'esito delle proprie azioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione al delitto di violenza sessuale con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste. Rigetta il ricorso nel resto.