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Rassicurazioni diplomatiche generiche o incomplete impediscono estradizione (CA Roma, sentenza 17 aprile 2025)

17 aprile 2025, Corte di Appello di Roma

A fronte di allegazioni difensive che mettono in dubbio la tutela dei diritti fondamentali nello stto richiedente (e evidenziano la mancanza di credibilità del medesimo Stato richiedente nel fornire informazioni) delle assicurazioni diplomatiche incomplete o generiche su condizioni di detenzione ed equità del processo in contumacia impediscono la consegna esecutiva. 

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PENALE FERIALE

sentenza dd. 11 aprile - depositata 17 aprile 

sentenza numero **

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Galileo D'Agostino Massimo Battistini Laura d'Alessandro

Presidente Consigliere Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ad oggetto la estradizione richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile

nei confronti di: XXX

luogo di nascita: data di nascita: Brasile **.1986

in quanto colpito da:

mandato di arresto internazionale emesso il **.2020 dalla A.G. brasiliana -Tribunale di **  - in esecuzione della sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale distrettuale di ** nello stato di San Paolo, con la quale è stata condannata alla pena di anni 6 mesi 5 di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso in ** (Brasile) il**.2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza della Corte di Cassazione del 7.2.2024 n. 15661/24 è stata annullata la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.10.2023 che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la estradizione della XXX richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile in relazione al reato di rapina aggravata, per cui era stata condannata alla pena di sei anni e cinque mesi di reclusione.

La Suprema Corte ha individuato i seguenti temi sui quali la Corte di Appello deve compiere ulteriori accertamenti, previa richiesta all'autorità brasiliana di integrare le informazioni trasmesse a norma dell'art. 12 del trattato bilaterale di estradizione.

Quanto al pericolo di trattamenti inumati o degradanti, la sentenza della Corte di Appello escludeva che potesse essere di ostacolo alla estradizione il diffuso degrado esistente nelle strutture carcerarie come rappresentato dalla difesa, sulla scorta della previsione dell'art. 3 lett. f) del Trattato di estradizione del 17.10.1989 ratificato in Italia con legge 144/91, per cui l'estradizione è vietata solo in presenza di pericolo di sottoposizione della persona a atti persecutori o discriminatori in ragione della caratteristiche individuali quali il sesso, la razza, la religione ecc. e non anche in conseguenza di una situazione diffusa nel contesto penitenziario. La Suprema Corte, tuttavia, osserva che l'art. 5 lett. b) del medesimo trattato prevede che l'estradizione non sia concessa proprio nel caso in cui sussista il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a pene o trattamenti che configurano la violazione di diritti umani.

Ciò detto, la Corte di Appello aveva errato sull'esistenza di tale rischio all'interno della struttura carceraria specificamente designata dall'autorità brasiliana dove allocare la XXX e aveva errato nell'attribuire all'interessato l'onere probatorio relativo.

Invero, già interpellata la competente autorità penitenziaria dello Stato federale di San Paolo, si attestava la esistenza di uno speciale trattamento di favore per le detenute madri di prole inferiore ai sei mesi di età e di un organo ministeriale per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti inumami o degradanti con il compito di effettuare visite periodiche negli istituti di pena per le necessarie verifiche.

Osserva, pertanto, la Corte di Cassazione che, come rilevato dalla difesa, l'interessata è madre di prole superiore ai sei mesi di età, motivo per cui sarebbe destinata al trattamento penitenziario ordinario, circostanza sulla quale la nota informativa tace del tutto. Anche quanto al minore, osserva la Suprema Corte, alcuna informazione è in atti che consenta di ritenere salvaguardati i principi della Carta di diritti fondamentali agli artt. 7 e 24. Sotto altro profilo, il giudice non può ritenere soddisfatto l'onere informativo sulla base di sommarie indicazioni circa l'esistenza di un organismo governativo di cui non si conosce composizione, autonomia, poteri e effettivo funzionamento. Doveva inoltre essere garantita dallo Stato richiedente la possibilità di rinnovare il processo avvenuto in absentia.

Ciò premesso, all'udienza dell'l 1.6.2024, assente l'imputata e sentite le parti, la Corte si riservava, disponendo quindi con provvedimento a parte di acquisirsi presso le competenti autorità brasiliane le seguenti ulteriori informazioni.

In particolare, si chiedevano informazioni circa lo stato di detenzione di detenute madri con prole di età superiore ai sei mesi; se in ipotesi potessero godere di un regime carcerario differenziato rispetto alle altre detenute anche in altri istituti carcerari e sino a che età del minore, se invece fossero sottoposte a regime ordinario e in quel caso quali fossero tali condizioni di detenzione e se esse rispettassero i diritti fondamentali dei detenuti. In caso, quindi, di sottoposizione a regime ordinario e in presenza di una diffusa situazione di violenza endemica all'interno del sistema carcerario, il Paese richiedente deve essere interpellato perché offra specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione dell'estradando ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario tale da escludere l'assoggettamento a maltrattamenti.

Sotto altro aspetto, la Corte richiedeva ulteriori informazioni specifiche relative all'organo ministeriale deputato al controllo e alla prevenzione di trattamenti disumani o degradanti (composizione, autonomia, poteri, effettivo funzionamento, frequenza dei controlli).

Ancora, come da indicazioni della Suprema Corte, ulteriore tema di indagine da parte del giudice di merito era se l'ordinamento dello Stato richiedente consentisse di chiedere al condannato in absentia la rinnovazione del giudizio, posto che la XXX era stata condannata in contumacia.

Infine, doveva essere accertato quale fosse il trattamento riservato alla minore, in relazione all'età superiore ai sei mesi. Doveva pertanto acquisirsi garanzie circa l'esistenza e le garanzie esistenti in concreto per assicurare i rapporti dell'estradanda con la figlia, nata il 17.12.2017, che devono essere tali da salvaguardare l'integrità psicofisica del minore e del genitore; pertanto, si doveva accertare come fosse tutelato il rapporto madre-figlio, se esistessero appositi istituti dove fosse prevista la permanenza dei minori e fino a che età; se in tali istituti fosse previsto lo svolgimento di attività scolastica o ricreativa; se fosse prevista assistenza psicologica o sanitaria per i minori; se all'interno del carcere fossero previsti appositi spazi dove le detenute potessero relazionarsi con i figli minori; se fossero favoriti gli incontri tra le detenute e i figli minori sia all'interno che in ipotesi all'esterno del carcere; se fosse previsto un regime di detenzione domiciliare per favorire l'assistenza verso il figlio minore.

 All'udienza del 29.10.2024, si disponeva rinvio per impedimento del difensore, dando atto dell'avvenuto deposito della memoria ex art. 121 c.p.p. e sollecitando la risposta alla richiesta di informazioni alla Repubblica Federativa del Brasile.

All'udienza del 7.1.2025, la Corte dava atto della parziale risposta pervenuta alla richiesta già formulata e aggiornava la camera di consiglio all'1.4.2025, data alla quale tuttavia per un mutamento del calendario del collegio, l'udienza era rinviata all'11.4.2025.

A tale udienza, sentite le parti, dato atto della memoria difensiva depositata il 26 marzo, la Corte si riservava la decisione.

MOTIVAZIONE

Le informazioni richieste da questa Corte alla Repubblica Federativa del Brasile sm dall' 11.6.2204 sono state fornite in modo esaustivo solo relativamente alle garanzie di permanenza del rapporto madre- figlio minore; ma quanto alla garanzia del rispetto dell'integrità psico- fisica della detenuta e quanto alla possibilità di rinnovazione del giudizio in assenza, le informazioni devono ritenersi, in parte, incomplete e, per altra parte, generiche.

L'autorità preposta, invero, con nota in data 24.12.2024 forniva informazioni relativamente alla garanzia di convivenza madre- figlio fino ai sei mesi di vita del minore; quindi, chiariva che

successivamente la responsabilità della cura del minore è affidata ai familiari e che la  XXX sarebbe, quindi, destinata al regime carcerario ordinario. I figli minori in ogni caso potevano fare visita alle madri detenute, accompagnati da un responsabile e, durante tali incontri presso la Penitenziaria Femminile di Santana, era anche disponibile un ampio cortile per le attività ricreative. Si ribadiva che "nonostante la struttura penitenziaria in cui la condannata sarà collocata, saranno garantiti i diritti fondamentali previsti dall'art. 5 della Costituzione Federale, in particolare il rispetto dell'integrità fisica e morale, nonché l'esecuzione della pena in un ambiente distinto in base al sesso, ali'età e alla natura del reato, conformemente a quanto stabilito dal comma XLVIII del medesimo articolo". La figlia minore della  **, nata il **.2017, sarebbe quindi affidata ai familiari e potrebbe recarsi in visita alla madre in carcere. Anche se in modo diverso rispetto al nostro ordinamento, deve ritenersi pertanto garantito il rapporto madre-figlio. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che "Non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela non contrastanti con le disposizioni di cui agli artt. 698, comma 1 e 705 cod. proc. pen. e comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore e del genitore. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dal Belgio)". (Cass. II 47125 del 22.12.2021).

Ciò detto, e posto che l'estradanda sarebbe sottoposta a regime detentivo ordinario, la Corte stima che non siano state fornite informazioni esaustive con riferimento al rischio di trattamenti inumani o degradanti. Era stato richiesto in modo dettagliato che fossero fornite informazioni circa l'organo deputato al controllo e alla prevenzione di tali trattamenti, laddove la Suprema Corte aveva osservato che l'art. 5 lett. b) del trattato con la Repubblica Federativa prevede che l'estradizione non sia concessa nel caso in cui sussista il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a pene o trattamenti che configurano la violazione di diritti umani. Ebbene, già interpellata la competente autorità penitenziaria dello Stato federale di San Paolo, era attestata la esistenza di un organo ministeriale per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti inumami o degradanti con il compito di effettuare visite periodiche negli istituti di pena per le necessarie verifiche. Pertanto, proprio tenuto conto della risposta fornita dalle autorità preposte e sulla scorta delle indicazioni della Corte di Cassazione, era formulato specifico quesito su tale punto (composizione, autonomia, poteri, effettivo funzionamento, frequenza dei controlli).

A tale richiesta di informazioni, non è in atti alcuna risposta.

Sotto altro profilo, le rassicurazioni fornite circa il trattamento dei detenuti, benché divisi in relazione al sesso, all'età e alla natura del reato, appaiono generiche. Non si indica il concreto trattamento previsto per i detenuti nel carcere di riferimento, non si fa menzione della fruibilità di spazi minimi all'interno delle celle, del numero massimo degli occupanti, dell'esistenza di spazi esterni. E ciò a fronte dell'adempimento dell'onere di allegazione difensivo attraverso la produzione di memorie e documentazione attestanti il degrado del sistema carcerario. In specie, nella memoria pervenuta il 26 marzo 2025 sono contenute due pronunce del Supremo Tribunale Federale del Brasile che, nel 2015 e nel 2023, ha attestato che lo stato del sistema penitenziario brasiliano debba ritenersi contrario al dettato costituzionale, in quanto non rispettoso dei diritti fondamentali dei detenuti in materia di dignità, salute fisica e integrità psicologica (rinviandosi sul punto alle pronunce interamente riportate); nella memoria del 3.1.2023 era ripercorso il caso giudiziario Pizzolato, consegnato al Brasile a seguito di rassicurazioni diplomatiche ritenute attendibili e, tuttavia, apparentemente disattese una volta avvenuta la consegna, come risultava accertato dalla delegazione dell'Ambasciata italiana in Brasile.

Peraltro, la Cassazione ha chiarito che in ogni caso "è onere della Corte di Appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo" (Cass. sez. 6 - , Sentenza n. 22818 del 23/07/2020).

Tanto premesso, al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, che osta alla consegna dell'estradando, occorre "acquisire elementi concreti, precisi e attuali, non essendo sufficiente un mero impegno assunto dalla Stato richiedente". In tale senso, la Suprema Corte ha affermato che "in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Fattispecie in tema di domanda di estradizione proposta dalla Repubblica ucraina -Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28822 del 28/06/2016).

La Suprema Corte ha quindi ribadito che "per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione" (Cass. VI 26383 del 5.6.2018).

 Alla luce della disamina dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, non può dirsi che sia scongiurato il pericolo di trattamenti inumani o degradanti nel caso concreto alla luce delle insoddisfacenti risposte ottenute. Se la diffusa violazione dei diritti fondamentali dei detenuti nel sistema carcerario può non essere in sé ostativa alla consegna, come già indicato dalla Suprema Corte di Cassazione e se comunque l'art. 5 lett. b) del trattato con la Repubblica Federativa prevede che l'estradizione non possa essere concessa nel caso in cui sussista il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a pene o trattamenti inumani, la non esaustiva risposta alle informazioni richieste sin dal giugno 2024 a fronte di quanto premesso non fornisce garanzie adeguate in merito.

L'autorità richiesta, infine, ha risposto in termini generici con riferimento al quesito relativo alla rinnovazione del processo svoltosi in assenza dell'imputato, cosa verificatasi nella specie. Invero, si legge nella nota del 24.1.2025 che è "questione di merito giuridico relativa al procedimento penale in corso, la cui competenza per l'analisi spetta al giudice competente". Difficile comprendere, pertanto, se sia previsto normativamente un meccanismo di tutela dei diritti di difesa analogo o simile a quello dell'ordinamento italiano come il diritto alla restituzione nel termine o se esista un sistema fondato sulla mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria procedente.

Nell'ultima memoria difensiva, peraltro, si scrive non essere previsto un sistema di tutela paragonabile a quello vigente nel nostro Stato, prevedendosi un meccanismo di revisione che non si fonda sull'assenza incolpevole dell'imputato, ma sulla contrarietà della condanna alla legge penale o alle prove del caso, sulla relativa conformità a dichiarazioni o documenti falsi, sulla evenienza di nuove prove di innocenza. Ciò premesso, "in tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio (Cass. sez. 6, Sentenza n. 19226 del 30/03/2017). Anche in questo caso, alla luce delle informazioni ricevute affatto esaustive, non si ritiene garantito il diritto dell'estradanda condannata "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio, così che, anche sotto il profilo della lesione delle prerogative della difesa, non sussistono le condizioni per accedere alla chiesta consegna.

Per tutte queste ragioni la consegna richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile deve essere rifiutata.

P. Q. M.
Viste le conclusioni del P.G.

Vista la L. 23.4.1991 n. 144 di ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa del Brasile del 17.10.1989;

RIFIUTA LA CONSEGNA
 

Alla Repubblica Federativa del Brasile

di XXX 

luogo di nascita:     Brasile

data di nascita:       **. 1986 in quanto colpito da:

mandato di arresto internazionale emesso il **.2020 dalla A.G. brasiliana -Tribunale di** - in esecuzione della sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale distrettuale di ** nello stato di San Paolo, con la quale è stata condannata alla pena di anni 6 mesi 5 di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso in ** (Brasile) il **.2010;

DETERMINA
la pena complessiva residua, alla data odierna, in anni 6 mesi 3 giorni 7 di reclusione detratto il presofferto in Italia dal 19.10.2024 (data di esecuzione dell'arresto) al 13.12.2024 (data di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione revocato il 24.4.2024);

DISPONE
che la predetta pena venga dal condannato espiata in Italia. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma 11 aprile 2025, motivazione depositata il 17 aprile 2025.

**

(dopo aver proposto ricorso per cassazione La corte di Appello ha corretto l' "errore materiale" nei seguenti termini)

CORTE DI APPELLO ROMA
Il SEZIONE PENALE
(..)
rilevato che invero nel dispositivo della sentenza di questa Corte dell'11.4.2025 nei confronti
di ***, nell'ambito procedimento di estradizione 51/24, è scritto erroneamente che la pena cui la predetta era stata condannata in Brasile dovrà essere espiata in Italia;
ritenuto che, tuttavia, nella motivazione della sentenza non si dà atto di alcun riconoscimento
della sentenza di condanna emessa nei confronti della ** nella Repubblica Federativa
del Brasile; che invero non esiste un trattato bilaterale che consenta il riconoscimento delle
sentenze; che viepiù non può darsi esecuzione alla pena in esse inflitta;
ritenuto che pertanto la frase riportata in dispositivo è un mero refuso e che tale errore può
essere emendato de plano senza pregiudizio per alcuno;
letto l'art. 130 c.p.p.;
P.Q.M!
dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte di Appello in data 11.4.2025
nei confronti di ***, nel sensó che la frase "dispone che la predetta pena
venga dal condannato espiata in Italia" sia cancellata. Si alleghi all'originale.
Roma 30.4.2025