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Programma satirico ma senza licenza di offendere (Cass. 23980/19)

26 settembre 2019, Cassazione civile

Espressioni gratuite e volgari (pappona) pur in un contesto polemico-satirico non possono risolversi in  una forma di inaccettabile "dileggio": persiste la differenza tra ironia e insulto libero.

 

Corte di Cassazione

sez. III Civile, ordinanza 29 maggio – 26 settembre 2019, n. 23980
Presidente Amendola – Relatore Sestini

Rilevato che:

il Tribunale di Roma condannò la R.T.I. s.p.a. al risarcimento dei danni (liquidati in 30.000,00 Euro) in favore della giornalista Ma. La. Ro., che ritenne vittima di diffamazione in relazione a due trasmissioni del programma televisivo "Striscia la Notizia" in cui la stessa era stata definita "pappona";
la Corte di Appello ha rigettato sia il gravame principale della R.T.I. (escludendo che ricorresse l'esimente del diritto critica o di satira) che quello incidentale della Ro. (ritenendo congrua la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice);
ha proposto ricorso per cassazione la Reti Televisive Italiane s.p.a., affidandosi a due motivi; ha resistito la Ro. con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

col primo motivo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 c.p., 2043 c.c. e 21 Cost), la ricorrente assume che la Corte d'Appello ha «adottato un erroneo parametro legale di giudizio per verificare il superamento o meno dei limiti del diritto di critica e di satira», non avendo considerato se le espressioni usate fossero «talmente assurde da apparire a chiunque come inverosimili, enormi e quindi spiritose», così da lasciare intendere la loro valenza satirica e da essere percepite dal telespettatore come tali;
la Corte di merito ha escluso la possibilità di applicare l'esimente del diritto di satira rilevando che «l'impiego di espressioni gratuite e volgari (pappona) non necessarie al contesto polemico-satirico in cui erano usate [...] si è tradotta in una forma di inaccettabile "dileggio"» e rimarcando come esista una «enorme differenza tra ironia e insulto libero»;
la censura -già di per sé inammissibile per essere volta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito sulla valenza satirica e non meramente offensiva dell'espressione "pappona"- è infondata, non emergendo dall'illustrazione del motivo che l'espressione si collocasse in un contesto di inverosimiglianza, paradosso o metafora surreale che valesse a sminuirne l'oggettiva portata offensiva;
il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. sul rilievo che i danni liquidati alla Ro. «non erano stati allegati e, dunque, non potevano esser riconosciuti nel corso del giudizio»;
il motivo è infondato, in quanto:
la ricorrente erra nel sovrapporre il profilo dell'esistenza della domanda -pacificamente proposta (per l'importo di 300.000,00 Euro)-con quello dell'allegazione del danno che, tuttavia, non rileva in relazione all'art. 112 c.p.c, ma sotto il diverso profilo della possibilità della liquidazione del danno non patrimoniale (che, per poter essere apprezzato in via equitativa, necessita di una preventiva allegazione/descrizione);
peraltro, neppure in relazione al dedotto difetto di allegazione la censura coglie nel segno: infatti, per quanto emerge dagli stessi stralci dell'atto di citazione trascritti in ricorso, la Ro. aveva adeguatamente allegato il «grave nocumento» derivatole dalla vicenda per essere stata «additata al pubblico ludibrio sull'erroneo presupposto di avere espresso convinzioni del tutto contrastanti con quelle da lei a più riprese manifestate» e per essere stata presentata come «portatrice di una doppia morale con conseguente imbarazzo tra tutti i colleghi di lavoro" (oltre che tra tutti coloro che avevano avuto occasione di ascoltare una sua precedente intervista) che nei giorni successivi avevano «manifestato stupore e chiesto chiarimenti»; si tratta, all'evidenza, di allegazioni che descrivevano efficacemente i pregiudizi derivati dagli episodi diffamatori e che ne consentivano pertanto una liquidazione equitativa;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.