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Processo iniquo senza conoscenza verificata della lingua processuale (Corte EDU, Brozicek vs. Italia, 1989)

19 dicembre 1989, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Conoscenza insufficiente dell'italiano da parte di imputato alloglotta pregiudica il diritto ad un processo equo. 

(sentenza integrale, .pdf)

Corte europea dei diritto dell'Uomo

Brozicek c. Italia

sentenza del 19 dicembre 1989, Serie A n. 167

 

..

37. Il signor Brozicek ha denunciato la violazione dei paragrafi 1 e 3 (a) dell'articolo 6 (art. 6-1, art. 6-3-a), che sono formulati come segue:
"Nell'accertamento ... di qualsiasi accusa penale a suo carico, ogni persona ha diritto a un'equa ... audizione da parte di [un] tribunale ... .
...
3. Ogni persona accusata di un reato ha i seguenti diritti minimi
(a) essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli;
... ."
A parere della Corte è opportuno esaminare in primo luogo gli argomenti basati sul paragrafo 3 (a) (art. 6-3-a).

A. Il paragrafo 3 (a) (art. 6-3-a)

38. Il ricorrente ha sostenuto di non essere stato informato, "in una lingua a lui [comprensibile]", dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti. Inoltre, la notifica giudiziaria del 23 febbraio 1976 (si veda il precedente paragrafo 16) non conteneva, a suo parere, "informazioni dettagliate" sulla "natura e la causa dell'accusa".

La Corte osserva che questo documento costituiva una "accusa" ai sensi dell'articolo 6 (art. 6) (si veda la sentenza Corigliano del 10 dicembre 1982, serie A n. 57, p. 14, § 35).

39. Dopo aver ricevuto la comunicazione giudiziaria del 23 febbraio 1976, il ricorrente scrisse alla Procura di Savona, comunicando di avere difficoltà a comprendere il contenuto di tale comunicazione per motivi linguistici. Gli chiese di utilizzare la sua lingua madre o una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite (cfr. paragrafo 16 sopra).

Le autorità giudiziarie non gli hanno risposto. Hanno continuato a redigere i documenti destinati al sig. Brozicek solo in italiano. Non fecero alcun riferimento al problema linguistico, se non nella sentenza del 1° luglio 1981, in cui il Tribunale di Savona attribuì all'imputato una discreta padronanza dell'italiano.

40. Secondo la Commissione, le autorità non hanno preso provvedimenti per verificare che il ricorrente comprendesse l'italiano, ma si sono limitate a presumere che egli comprendesse la sostanza della notifica giudiziaria. Il governo ha contestato questa interpretazione dei fatti. Essi sostenevano che era assolutamente chiaro dai documenti della causa che il sig. Brozicek aveva avuto una conoscenza adeguata dell'italiano.

41. A parere della Corte, è necessario procedere sulla base dei seguenti fatti.

Il ricorrente non era di origine italiana e non risiedeva in Italia. Egli informò le autorità giudiziarie italiane competenti in modo inequivocabile che a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana aveva difficoltà a comprendere il contenuto della loro comunicazione. Ha chiesto loro di inviargliela nella sua lingua madre o in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Al ricevimento di questa richiesta, le autorità giudiziarie italiane avrebbero dovuto provvedere a darvi seguito in modo da garantire il rispetto dei requisiti dell'articolo 6 § 3 (a) (art. 6-3-a), a meno che non fossero in grado di stabilire che il ricorrente aveva effettivamente una conoscenza sufficiente dell'italiano per comprendere dalla notifica il contenuto della lettera che gli notificava le accuse mosse contro di lui.

Nessuna prova in tal senso risulta dai documenti del fascicolo o dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati il 23 aprile 1989 (cfr. sopra, paragrafi 5-7).

Su questo punto vi è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 3 (a) (art. 6-3-a).

(sentenza integrale, .pdf).