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Presupposti per arresto ai fini estradizionali (Cass. 47564/07)

28 dicembre 2007, Cassazione penale

Momenti significativi delle due diverse e non sovrapponibili di estradizione e mandato d'arresto europeo a carico di una persona nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di applicazione di misura cautelare limitativa della libertà personale o di esecuzione di una condanna a pena detentiva.

La diffusione delle ricerche in campo internazionale tramite Interpol, al pari della "segnalazione S.I.S", legittima gli organi di polizia a procedere d'iniziativa, una volta localizzato il ricercato, all'arresto "nei casi d'urgenza" sempre che sia presentata domanda di arresto provvisorio dallo Stato estero - cui, ex art. 64 della Convezione di applicazione dell'Accordo di Schengen, è equiparata in area Schengen la segnalazione S.I.S. -, alla quale può far seguito l'applicazione "provvisoria" di una misura coercitiva. Misura "provvisoria" che ex art. 715 c.p.p., comma 1 può anche essere disposta dalla Corte d'appello competente, su richiesta del ministro della giustizia e qualora ricorrano le condizioni previste dal citato art. 715 c.p.p., comma 2, prima della presentazione della domanda di estradizione.

Nella procedura ordinaria, la domanda di estradizione costituisce  la condizione indispensabile affinchè la Corte d'appello possa applicare una misura coercitiva a fini estradizionali; domanda di estradizione che costituisce l'avvio della procedura e, per tal motivo, è condizione per la prosecuzione della misura cautelare, nel caso in cui si stata applicata in via "provvisoria", a norma degli artt. 715 e 716 c.p.p..

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 08/11/2007) 28-12-2007, n. 47564

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

V.I.F., n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza in data 26 settembre 2007 del Consigliere delegato della Corte di appello di Roma;

Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

Il giorno 16 settembre 2007, militari dei Carabinieri della Stazione di Passoscuro procedevano all'arresto del cittadino rumeno V. I.F. ricercato in ambito internazionale in quanto colpito da due distinti provvedimenti di cattura per reati di furto di alberi, entrambi commessi in località (OMISSIS), il primo in data 4 maggio 2004 e il secondo tra il 27 gennaio, il 3 febbraio e l'8 febbraio 2005, per i quali il V. era stato condannato, quanto al primo fatto, alla pena di anni uno di reclusione con sentenza in data 14 novembre 2005 n. 1622 del Tribunale di Focsani, e, quanto al secondo, ad uguale pena con sentenza in data 22 settembre 2005 n. 2696 del medesimo Tribunale.

In data 17 settembre 2007 il Presidente della Corte di appello di Roma, richiamati gli artt. 714 e 716 c.p.p. e la Convenzione europea di estradizione, convalidava l'arresto e applicava al V. la misura della custodia cautelare in carcere.

In data 20 settembre 2007, il Ministero della giustizia, che aveva ricevuto copia del provvedimento cautelare, comunicava all'autorità giudiziaria procedente che, a partire dal 1 gennaio 2007 era in vigore anche per la Romania, in forza della legge di implementazione della decisione-quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, la normativa sul mandato di arresto europeo (MAE), che veniva così a sostituire nei rapporti tra tale Stato e l'Italia la disciplina estradizionale di cui alla Convenzione europea del 1957.

Precisava la nota ministeriale che, conseguentemente, non dovendosi applicare l'art. 716 c.p.p., il Ministero non avrebbe chiesto il mantenimento della misura coercitiva, ma avrebbe comunicato immediatamente allo Stato estero l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del MAE. Il successivo 24 settembre 2 007 il Ministero trasmetteva alla Corte di appello di Roma, in originale e nella traduzione italiana, il MAE a carico del V. emesso in data 17 maggio 2007 dal Tribunale di Focsani, Distretto di Vrancea, per il reato di taglio e furto di alberi commesso tra il 27 gennaio, il 3 febbraio e l'8 febbraio 2005, fatti per i quali il V. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione con sentenza in data 22 settembre 2005 n. 2696 del predetto Tribunale, divenuta esecutiva, tanto che era stato emesso nei confronti del medesimo ordine di esecuzione n. 4025 dell'11 ottobre 2005.

In data 28 settembre 2007 il Presidente della Corte di appello, rilevato che il Ministero della giustizia non aveva chiesto il mantenimento della misura coercitiva applicata al V. nel termine previsto dall'art. 716 c.p.p., revocava la medesima misura e ordinava l'immediata liberazione del V. se non detenuto per altra causa.

Con la ordinanza in epigrafe, il Consigliere delegato della Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di consegna oggetto del mandato di arresto europeo (MAE) emesso nella riferita data del 24 settembre 2007 dal Tribunale di Focsani nei confronti del V..

Si osserva nel provvedimento che per i fatti oggetto del MAE era già in corso procedimento di estradizione e che quindi questa era la procedura da seguire, in base al canone "tempus regit actum".

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, che deduce la erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, osservando che nella specie non poteva essere evocato il canone "tempus regit actum", posto che non era stata avviata dallo Stato estero alcuna procedura di estradizione.

Era stato invece ritualmente emesso dall'autorità giudiziaria rumena un MAE, in data 17 maggio 2007; mentre il provvedimento in data 11 ottobre 2005 (anteriore alla entrata in vigore in Romania della legge relativa al MAE) era un mero ordine di esecuzione di una pena inflitta con condanna passata in giudicato.

La procedura che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare era quindi proprio quella sul MAE, prevista dalla L. n. 69 del 2005.

Motivi della decisione

1. Il corretto inquadramento giuridico della fattispecie processuale oggetto del presente procedimento, richiede una specifica, seppur schematica, descrizione dei momenti significativi delle due diverse e non sovrapponibili procedure, estradizione e mandato d'arresto europeo, di consegna a uno Stato estero di persona nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di applicazione di misura cautelare limitativa della libertà personale o di esecuzione di una condanna a pena detentiva.

2. La procedura di estradizione è attivata nel momento in cui lo Stato di emissione presenta la relativa domanda, nelle forme stabilite dall'art. 700 c.p.p., di persona, localizzata nel territorio dello Stato, nei cui confronti deve essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza di condanna.

La pendenza della procedura giudiziaria (c.d. "garanzia giurisdizionale"), il cui esito favorevole è condizione indispensabile per concedere l'estradizione di un imputato o di un condannato ex art. 701 c.p.p., si configura giuridicamente solo dopo che il Ministro della giustizia trasmetta la domanda di estradizione, ricevuta da uno Stato estero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente a pronunciarsi.

La diffusione delle ricerche in campo internazionale, il cui presupposto è di regola l'ignota localizzazione della persona ricercata, è effettuata con l'indicazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale, con richiesta di arresto, quando non è richiesta la mera localizzazione; ovvero, in area Schengen, con la segnalazione nel sistema informatico (S.I.S.) della persona da ricercare.

La diffusione delle ricerche in campo internazionale tramite Interpol, al pari della "segnalazione S.I.S", legittima ex art. 716 c.p.p. gli organi di polizia a procedere d'iniziativa, una volta localizzato il ricercato, all'arresto "nei casi d'urgenza" sempre che sia presentata domanda di arresto provvisorio dallo Stato estero - cui, ex art. 64 della Convezione di applicazione dell'Accordo di Schengen, è equiparata in area Shengen la segnalazione S.I.S. -, alla quale può far seguito l'applicazione "provvisoria" di una misura coercitiva. Misura "provvisoria" che ex art. 715 c.p.p., comma 1 può anche essere disposta dalla Corte d'appello competente, su richiesta del ministro della giustizia e qualora ricorrano le condizioni previste dal citato art. 715 c.p.p., comma 2, prima della presentazione della domanda di estradizione.

Nella procedura ordinaria, la domanda di estradizione costituisce ex art. 714 c.p.p., comma 1 la condizione indispensabile affinchè la Corte d'appello possa applicare una misura coercitiva a fini estradizionali; domanda di estradizione che costituisce l'avvio della procedura e, per tal motivo, è condizione per la prosecuzione della misura cautelare, nel caso in cui si stata applicata in via "provvisoria", a norma degli artt. 715 e 716 c.p.p..

3. Anche il mandato d'arresto europeo è trasmesso L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 4, commi 1 e 2 al Ministro della giustizia che, a norma dell'art. 9, comma 1, della stessa legge, lo trasmette, a sua volta, alla Corte d'appello competente.

La segnalazione nel sistema di informazione Schengen è effettuata L. n. 69 del 2005, ex art. 11, comma 1, dallo Stato membro che voglia ottenere localizzazione, l'arresto d'iniziativa del ricercato dalla polizia e l'avvio della procedura d'intervento della autorità giudiziaria per l'applicazione della misura custodiale.

Anche in tal caso il Ministro della giustizia, ex art. 11, comma 2, ha l'obbligo di informare lo Stato membro di emissione per l'invio del mandato d'arresto europeo, con le formalità di cui all'art. 6, commi 3 e 4, e nei tempi prescritti dalla L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3. 4. La schematica ricostruzione delle due fattispecie di "consegna" allo Stato estero di "emissione", consente di ritenere che la diffusione delle ricerche in campo internazionale, tramite interpol o mediante "segnalazione S.I.S", di per sè non determina l'inizio del procedimento, in quanto il primo atto di esso è l'arresto a fini di "consegna", con l'"estradizione" o col "mandato d'arresto europeo".

Da ciò discende la non equipollenza tra "domanda di estradizione" e "mandato di arresto europeo" il cui fondamento è nel disposto della L. n. 69 del 2005, art. 40, commi 1 e 2 nel quale è racchiusa la disciplina transitoria tra l'uno e l'altro sistema di "cooperazione giudiziaria".

La disciplina del "mandato d'arresto europeo" si applica alle richieste di esecuzione di "mandati" emessi e ricevuti dopo il "14 maggio 2005" - data di entrata in vigore della legge di implementazione della Decisione-quadro, sempre che, però, esse riguardino reati commessi dopo il 7 agosto 2002, salvo che per le consegne "obbligatorie" a norma della L. n. 69 del 2005, art. 8.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni, nei termini descritti, si applica la disciplina di estradizione stabilita dalla Convenzione europea e dalla norme del libro 11^, Titolo 2^ del codice di procedura penale.

4.1. Sebbene la legge di attuazione non preveda una esplicita disciplina transitoria da applicare nell'ipotesi di successivo ingresso di uno Stato nell'Unione europea, la regola "intertemporale" non può che essere collegata - sempre che ricorrano anche le condizioni stabilite dalla L. n. 69 del 2005, art. 40 - alla circostanza che vi sia già, sotto il profilo giuridico, la "pendenza" della procedura di estradizione alla data d'ingresso dello Stato estero nell'Unione europea.

La "pendenza" della procedura di estradizione si realizza se lo Stato membro, prima del suo ingresso in Unione europea, abbia già trasmesso la domanda di estradizione e non l'abbia poi formalmente "ritirata" prima dell'inoltro da parte del Ministro, ex art. 703 c.p.p., comma 1 al Procuratore generale presso la Corte d'appello competente a pronunciarsi.

In altri termini, la "pendenza" del rapporto processuale segna il momento utile per individuare, secondo il principio tempus regit actum, quale disciplina di "consegna" sia applicabile.

4.2. Non è da revocare in dubbio che vi sia "pendenza" della procedura giudiziaria di estradizione nel caso in cui, prima che uno Stato estero sia divenuto "membro" dell'Unione europea, a seguito della diffusione delle ricerche in campo internazionale - tramite Interpol o mediante "segnalazione S.I.S" -, il ricercato sia arrestato ex art. 716 c.p.p. nel territorio dello Stato ovvero sia stata disposta dalla Corte d'appello, su richiesta dello Stato estero, una misura cautelare "provvisoria" ex art. 715 c.p.p., prima che "la domanda di estradizione sia pervenuta".

Domanda d'arresto provvisorio espressamente prevista dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione e dal già citato art. 64 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. La regola intertemporale, invece, non può che essere diversa nel caso in cui l'arresto d'iniziativa degli organi di polizia, in esito a una diffusione ricerche o segnalazione S.I.S. effettuate prima dell'ingresso del Paese estero in Unione europea, sia stato poi in concreto operato dopo l'entrata in vigore anche per tale Stato della disciplina del mandato d'arresto europeo, applicabile per la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40.

In tal caso, appare applicabile la disciplina del mandato d'arresto europeo, anche se alle "ricerche" non abbia ancora fatto seguito, dopo l'ingresso in U.E., l'emissione del mandato d'arresto.

Tale conclusione ha fondamento nel disposto della L. n. 69 del 2005, art. 11, comma 2 e art. 13, comma 2 che impongono, da un lato, al Ministro della giustizia di comunicare allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto "ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4", e, dall'altro, l'invio del mandato d'arresto a cura dello Stato membro di emissione, a pena di inefficacia del provvedimento di convalida dell'arresto, entro dieci giorni.

Del resto, la regola de qua, oltre che conforme al principio tempus regit actum, è coerente con la voluntas legis come risulta dalla norma transitoria racchiusa nella L. n. 69 del 2005, art. 40 e in quelle degli artt. 31 e 32 della Decisione-quadro del 13 giugno 2002.

In presenza dei due elementi che segnano lo spartiacque tra le due discipline, tempus commissi delicti e tempus di emissione e ricezione del mandato d'arresto, la procedura di estradizione è assolutamente residuale rispetto a quella del mandato d'arresto europeo e destinata a operare solo per i rapporti "pendenti", o come si esprime il disposto dell'art. 31, p. 1 e art. 32 della Decisione-quadro, per le "richieste di estradizione ricevute" prima dell'entrata in vigore, in forza di strumenti normativi interni, per gli Stati membri e per quelli che lo diverranno.

5. La regola intertemporale, in tal modo definita dal Collegio, in realtà non difforme nei principi dalla pronuncia (Sez. 6^, 22 maggio 2007, Moraru) fatta propria dalla Corte d'appello, ha trovato una prima implicita conferma in altra decisione di questa Corte (Sez. 6^, 9 maggio 2007, Mitraj) secondo cui la procedura di estradizione - la cui sentenza favorevole era stata pronunciata il 12 gennaio 2007 e, così già nella fase della c.d. "garanzia giurisdizionale" anteriormente all'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea - è legittimamente conclusa, in applicazione del principio tempus regit actum, in base alle disposizioni della Convezione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, non essendo prevista da alcuna norma una "conversione" della domanda di estradizione in mandato d'arresto europeo.

6. Nella concreta fattispecie, anteriormente all'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea, non vi era la pendenza della procedura di estradizione, essendo state diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione del ricercato e non ancora istaurata una fattispecie processuale con altro Stato volta alla verifica giurisdizionale delle condizioni richieste per acconsentire alla estradizione richiesta. Come risulta dall'informativa di polizia, le autorità della Repubblica di Romania, dopo che è divenuta definitiva la sentenza di condanna del V. per furto di alberi, ha emesso provvedimento di esecuzione della pena l'11 ottobre 2005, diffondendo in campo internazionale le ricerche del medesimo.

Il mandato di arresto europeo è stato poi emesso il 17 maggio 2007, e cioè dopo l'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea, e il V. è stato arrestato dagli organi di polizia il 16 settembre 2007.

5. In conclusione, appare legittima la richiesta di consegna del V. in applicazione della disciplina della L. n. 69 del 2005, poichè:

- i fatti-reato sono stati commessi dopo il 7 agosto 2002;

- prima dell'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea, erano state diffuse le ricerche in campo internazionale con richiesta di arresto e, in particolare, dopo che era stato emesso l'11 ottobre 2005 l'ordine di esecuzione della sentenza del 22 settembre 2005;

- il mandato d'arresto europeo è stato emesso il 17 maggio 2007, dopo l'entrata in vigore per la Romania della disciplina del mandato di arresto;

- l'arresto è stato poi eseguito il 16 settembre 2007 e cioè dopo che le autorità rumene hanno emesso il mandato d'arresto europeo.

In tale contesto, appare ovvio che non possa avere giuridico effetto, ai fini della "pendenza" della procedura estradizionale, la mera diffusione delle ricerche in campo internazionale, mediante trasmissione del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale della persona da ricercare.

6. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2007