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Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)

12 settembre 2014, Cassazione penale

Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali".

Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo.

Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza della garanzia prestata al soggetto che sia stato condannato senza prendere parte al processo, e non al regime di esecutività della sentenza, che presenta le caratteristiche tipiche della decisione irrevocabile. E' ovvio, d'altra parte, che la previsione di rimedi "straordinari" in favore del contumace - ormai necessari alla luce della normativa sovranazionale in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti umani - non implica che le sentenze in suo danno debbano considerarsi sempre non esecutive.


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sez. VI, Sent., (ud. 10/06/2014) 12-09-2014, n. 37657

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovann - Presidente -

Dott. LEO G. - rel. Consigliere -

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale nel procedimento di estradizione a carico di:

B.K., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 29/10/2013 della Corte d'appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;

udite conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. E' impugnata la sentenza del 29/10/2013 con la quale la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato non sussistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione proposta dalla competente autorità della Repubblica di Georgia nei confronti di B.K..

Quest'ultimo è stato condannato in Georgia ad una pena complessiva di sette anni di reclusione, all'esito di un processo contumaciale, in relazione alle lesioni cagionate in danno di tale K.. Nei suoi confronti è stato emesso l'ordine di esecuzione cui si connette la domanda estradizionale. Dopo l'arresto in Italia, l'interessato ha ammesso il fatto, riferendolo però ad una situazione di legittima difesa ed agli scontri di carattere politico che all'epoca si verificavano in Georgia.

In epoca successiva alla sentenza di condanna, a seguito di un provvedimento di amnistia, la pena eseguibile nei confronti del B. è stata ridotta a due anni e tre mesi di reclusione, ed a tale sanzione si riferisce la richiesta di estradizione.

La Corte territoriale ha negato la sussistenza dei requisiti per la consegna sul presupposto che sarebbero scaduti i termini nazionali di prescrizione per il delitto di lesioni personali aggravate. Da un lato, infatti, la sentenza da eseguire non potrebbe considerarsi definitiva, posto che la legge georgiana prevede la sua impugnabilità da parte dell'interessato dopo l'esecuzione, senza alcun filtro di ammissibilità o meccanismo di restituzione in termini. Per altro verso, tenuto conto che al B. erano state riconosciute attenuanti, il termine prescrizionale italiano dovrebbe considerarsi al più tardi (e cioè secondo la disciplina vigente) scaduto nel settembre 2013.

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, denunciando in primo luogo l'asserita violazione dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione, fatta a Parigi il 13/10/1957, ratificata e resa esecutiva con la L. 30 gennaio 1963, n. 300 .

Il carattere irrevocabile di una sentenza non potrebbe essere accertato se non con riferimento alla disciplina del Paese richiedente, e nel caso di specie sarebbe reso evidente dalla emissione di un ordine di esecuzione e da una successiva decurtazione della pena eseguibile. La celebrazione di un nuovo giudizio è solo eventuale, essendo subordinata al reperimento del contumace ed alla decisione da parte dello stesso di procedere in tal senso.

Il meccanismo sarebbe analogo a quello italiano della rimessione in termini, applicabile nei confronti di sentenze che certamente devono considerarsi definitive.

Sempre in rapporto alla corretta applicazione dell'art. 10 della Convenzione, il ricorrente lamenta che la Corte fiorentina, avrebbe individuato la pena irrogabile a fini di computo del termine prescrizionale mediante un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti del delitto di lesioni personali, sul presupposto che il giudice georgiano avrebbe appunto riconosciuto dette attenuanti.

In realtà tale riconoscimento non vi sarebbe stato, e comunque la Corte avrebbe dovuto fare applicazione della disciplina della prescrizione vigente all'epoca del fatto (2004), quantificando dunque il termine in quindici anni.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va infatti condivisa la tesi proposta in via principale dal Procuratore generale di Firenze, secondo cui la sentenza posta a fondamento della domanda estradizionale deve considerarsi definitiva, con la conseguenza - non posta in discussione - che le disposizioni sulla prescrizione del reato sono irrilevanti, e potrebbero dunque venire in rilievo, per quanto concerne l'ordinamento italiano, solo ipotetiche cause di estinzione della pena (che nella specie non ricorrono).

E' vero che, per quanto si apprende dagli atti, il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione, entro un mese dall'inizio di questa, non sembra subordinato nell'ordinamento georgiano a particolari condizioni (a cominciare dall'allegata inconsapevolezza in ordine alla pendenza del processo e/o dell'intervenuta sentenza di condanna). La circostanza non pare però dirimente, perchè attiene alla particolare ampiezza della garanzia prestata al soggetto che sia stato condannato senza prendere parte al processo, e non al regime di esecutività della sentenza, che presenta le caratteristiche tipiche della decisione irrevocabile. E' ovvio, d'altra parte, che la previsione di rimedi "straordinari" in favore del contumace - ormai necessari alla luce della normativa sovranazionale in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti umani - non implica che le sentenze in suo danno debbano considerarsi sempre non esecutive.

In particolare, gli atti del procedimento si riferiscono proprio alla esecuzione del provvedimento, con specifico riferimento alla espiazione della pena. La procedura estradizionale non è stata attivata, formalmente e neppure sostanzialmente, secondo lo schema tipico della consegna finalizzata all'esecuzione di misure cautelari.

E' significativo d'altra parte, a proposito dell'intervenuto esaurimento della fase cognitiva (salva appunto l'eventualità del ricorso alla speciale procedura di impugnazione), che, in seguito all'amnistia deliberata nell'ordinamento georgiano, la pena a suo tempo inflitta al B. sia stata ridotta in assenza dell'interessato ed a prescindere dalla sua impugnazione, secondo le modalità tipiche del processo di esecuzione. Si aggiunga, infine, come la stessa Autorità georgiana consideri evidentemente esecutiva la sentenza in questione. A parte i ripetuti riferimenti al carattere di novità dell'ipotetico processo innescato dall'impugnazione dell'estradando, od allo status di "condannato" attribuito al B., presentano particolare interesse i rilievi concernenti gli effetti del decorso del tempo sulla punibilità dell'interessato.

Da un lato infatti l'Autorità richiedente illustra la disciplina che prevede un termine entro il quale la pena inflitta con la sentenza contumaciale può essere eseguita, specificando che quel termine resta sospeso nel periodo in cui l'interessato si sottrae "all'espiazione della pena" medesima: una disciplina assimilabile, dunque, a quella nazionale che regola l'estinzione della pena per l'inutile decorso del tempo a monte della sua esecuzione. Dall'altro lato, e ben distintamente, l'Autorità georgiana riferisce che non era maturata la "prescrizione" del "reato" prima che B. "fosse condannato", così evocando, com'è ovvio, l'omologo istituto del diritto italiano. E' evidente insomma che, dal punto di vista dell'ordinamento straniero, con la sentenza in questione si è esaurita la fase di "prescrittibilità" del reato, e dunque la fase cognitiva del processo, e si è avviata (senza esaurirsi) quella di eventuale prescrizione della pena.

Come accennato, quando l'estradizione è richiesta a fini esecutivi, non v'è spazio per il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del reato, a valle della condanna, secondo la normativa nazionale.

Il principio è stato affermato proprio con riguardo ai rapporti regolati dalla Convenzione europea, fatta a Parigi il 13/12/1957, ratificata e resa esecutiva con la L. 30 gennaio 1963, n. 300 , sebbene l'art. 10 valorizzi indistintamente "la prescrizione dell'azione" o quella della "pena" secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 45051 del 20/12/2010, rv. 249218). Di recente, e per inciso, lo stesso principio è stato affermato anche in rapporto alle domande di consegna proposte nell'ambito della procedura MAE (Sez. 6, Sentenza n. 21322 del 15/05/2014).

4. I motivi presentati dal ricorrente in via subordinata sono assorbiti a seguito dell'accoglimento del ricorso in base al motivo proposto in via principale.

Sembra comunque opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa Convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione, sulla base del regime della prescrizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 " (Sez. 6, Sentenza n. 48414 del 09/10/2008, rv. 242426; nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 8729 del 15/11/2007, rv. 238718; principio analogo è stato affermato in rapporto al trattato di estradizione tra Italia e Marocco, e comunque con riferimento al principio di doppia punibilità sancito anche dalla disciplina codicistica, da Sez. 6, Sentenza n. 22507 del 05/04/2011, rv. 250271).

E' stato anche stabilito, per altro verso, che nel caso di concorso di circostanze eterogenee, a fini di computo del termine prescrizionale, il giudice dell'estradizione non è ammesso ad effettuare giudizio di comparazione (Sez. 6, Sentenza n. 8866 del 30/01/2003, rv. 223941; Sez. 2, Sentenza n. 38805 del 09/11/2006, rv. 235577).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinchè la competete Corte territoriale valuti - esclusa la causa ostativa dell'intervenuta prescrizione del reato secondo la normativa nazionale - se ricorrano le condizioni utili all'accoglimento della richiesta di estradizione formulata nei confronti del B..

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014