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Positivo alle analisi: manca prova dell'effetto (Tr Tn, 2017)

28 marzo 2017, Nicola Canestrini e Tribnale di Trento

La positività dell'analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze, e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida, alla luce del dato scientifico secondo cui, diverse ore dopo l'assunzione, le sostanze si trasformano in metaboliti inattivi.

L'analisi chimica non costituisce da sola elemento idoneo ex art. 187 CdS, in quanto tracce di sostanza stupefacente permangono molte ore dopo l'assunzione, quando l'effetto stupefacente è cessato

TRIBUNALE DI TRENTO

sentenza 7 - 20 marzo 2017

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. ENRICO BORRELLI alla pubblica udienza del 7.03.17 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

S.Z., nato a C. il (...), ivi residente in via F. D. N. di S. P. 12 , con domicilio ivi dichiarato

Difeso di fiducia dall'Avv.to MP del Foro di Trento

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato p e p dall'art. 187 co 1 e co 1 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche, perché -essendo infraventunenne e neopatentato, avendo conseguito la patente di guida di categoria (...) in data 27.10.2015 -circolava alla guida dell'autovettura Fiat PANDA targata (...) (di proprietà di terzi) in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, precisamente metadone (accertato tramite esame ematico) ed in tali condizioni provocava autonomamente un sinistro stradale in cui rimaneva ferito. In particolare, mentre percorreva la SS 43 al km 15+950, perdeva il controllo del veicolo e, senza effettuare alcuna frenatura- a dimostrazione dello stato di non lucidità-, invadeva ed attraversava completamente la doppia corsia opposta, impattando frontalmente contro il muro di contenimento delimitante l'opposto senso di marcia, per poi terminare la corsa nella scarpata a lato della carreggiata.

Commesso in Predaia l'8.04.2016

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna S.Z. era tratto in giudizio ex art. 464 c.p.p. innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere del reato in rubrica. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 07.03.17 le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice emetteva il dispositivo, letto in udienza.

Partecipazione al processo ( L. n. 67 del 2014 e L. n. 118 del 2014 ). Il processo è stato celebrato alla presenza dell'imputato.

Merito.

Dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione prodotta è emerso: che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in rubrica, gli operanti venivano chiamati a séguito di incidente e, giunti sul posto, ne accertavano la dinamica; che il conducente del veicolo (identificato nell'odierno imputato), era già stato trasportato al Pronto Soccorso per le ferite riportate; che il prelievo dei liquidi biologici ed ematici, al quale l'imputato si sottoponeva, dava esito positivo con riferimento all'assunzione di metadone; che l'imputato, all'epoca dei fatti, era soggetto a trattamento metadonico presso il Servizio per le dipendenze (SERD) di Trento; che il trattamento non era incompatibile con la guida in sicurezza.

Sotto un primo profilo, deve ritenersi che sia mancata un'idonea valutazione sintomatica. In particolare, è emerso che l'imputato, al momento dell'arrivo sul posto degli operanti, era già stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Cles per ricevere le prime cure. Ne consegue che non v'è stato un immediato riscontro in ordine alla sussistenza dell'alterazione psicofisica tale da inibire una sicura conduzione del veicolo. Lo stato di agitazione del S., riferito dal teste Brig. CC C. e accertato presso il Pronto Soccorso, è priva di idoneità ad attestare una sintomatologia da alterazione psicofisica compatibile con l'assunzione di sostanza stupefacente. Sul punto si è osservato che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione" (Cass., Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013 - dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 256830).

Sotto un secondo profilo, si osserva che la positività dell'analisi alle sostanze stupefacenti - nel caso di specie metadone - fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze, e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida, alla luce del dato scientifico secondo cui, diverse ore dopo l'assunzione, le sostanze si trasformano in metaboliti inattivi. Inoltre, l'analisi chimica non costituisce da sola elemento idoneo ex art. 187 CdS, in quanto tracce di sostanza stupefacente permangono molte ore dopo l'assunzione, quando l'effetto stupefacente è cessato (arg. ex Cass. 21.1.10, n. 7981, Brandi; Cass. n. 14803 del 01/03/2006 - dep. 28/04/2006, Petillo, Rv. 234032; nella giurisprudenza di merito, Trib. La Spezia 2.12.10, in Banche dati De Jure; Gip Trib. Bolzano 2.3.11, in Resp. civ. prev., 2011, 1609).

Nel caso in esame l'assenza di valutazione sintomatica e la mancanza di una corrispondenza negli esami sangue/urine costituiscono prova di una risalente assunzione di stupefacenti.

Inoltre, la teste dr.ssa L. riferisce che l'imputato, all'epoca dei fatti, era sottoposto a cura metadonica presso il Servizio per le dipendenze di Trento (SERD) e che il trattamento de quo permette ai pazienti, previa dichiarazione di idoneità, la conduzione di veicoli. La medesima riferisce, altresì, che l'imputato aveva comunicato al SERD di aver trovato lavoro come corriere e, in quell'occasione, nulla si opponeva circa l'incompatibilità fra l'assunzione metadonica e la conduzione di veicoli.

Deve pertanto concludersi che l'imputato non era sotto l'effetto attivo di stupefacenti al momento del controllo, con conseguente assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

In considerazione del numero dei processi decisi nella medesima udienza, appare opportuno disporre il termine del deposito della sentenza in gg. 60.

La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dr. E.C., tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69 del 2013 convertito nella L. n. 98 del 2013 .

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

motivazione gg. 60.

Così deciso in Trento, il 7 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2017.