La perquisizione informatica è un mezzo di ricerca della prova, disciplinato dall’art. 247 c.p.p., che consente agli inquirenti di verificare il contenuto di sistemi informatici anche senza mandato in casi urgenti e motivati.
Se la perquisizione è fondata su un “fondato motivo” di ritenere la presenza di prove rilevanti, la perquisizione anche senza mandato ("di iniziativa") è legittima e l’Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro di dati o dispositivi; nell’ambito investigativo, la privacy non può essere opposta alle forze dell'ordine MA le perquisizioni
- devono rispettare una certa procedura e
- non possono comprimere in maniera sproporzionata i diritti fondamentali.
🛑 ATTENZIONE Le forze di polizia NON possono costringere a rivelare password né controllare informalmente il contenuto del telefono (bufala, quindi!).
🛑 Meglio registrare tutto il colloquio con le forze di polizia a tutela dei diritti di tutti. La registrazione può essere anche "nascosta", cioè avvenire all'insaputa degli operanti.
📌 Regole fondamentali
✔ Obbligo di verbale – Ogni perquisizione deve essere documentata e motivata con “fondati motivi”.
✔ Divieto di perquisizione informale – Nessuno è obbligato a “mostrare il telefono” senza le garanzie previste (verbale, motivo). Se si è richiesti di fornire il cellulare, meglio chiederne (cortesemente) il motivo, e precisare che si richiederà una verbale delle operazioni compiute. Non c'è obbligo di ulteriore cooperazione (es. far vedere contenuto, dare password, mostrare chat whatsapp o messaggistica social, ..)
✔ Nessun obbligo di comunicare la password – La polizia può chiedere la password, ma il detentore del dispositivo NON è obbligato a fornirla. Può ovviamente essere fornita anche in un momento successivo, dopo la verifica con un legale della strategia più opportuna.
✔ Diritto alla difesa – L’interessato ha diritto a farsi assistere dal proprio legale durante la perquisizione, che però non ha diritto al preavviso (deve quindi essere prontamente disponibile, altrimenti può intervenire anche nel corso della perquisiozne o in sede di verbale in caserma o commissariato).
✔ Acquisizione dei dati digitali – La perquisizione deve seguire le migliori pratiche di informatica forense, garantendo la ripetibilità della prova ed evitando alterazioni dei dati.
⚖ Quadro Normativo Nazionale e Internazionale
📜 Codice di Procedura Penale:
• Art. 247 c.p.p. – La perquisizione informatica può avvenire anche senza mandato se vi sono fondati motivi di ritenere che dati o tracce pertinenti al reato siano presenti su un dispositivo.
• Art. 354 c.p.p. – Sequestri informatici: devono garantire integrità e immodificabilità dei dati, e il sequestro deve essere limitato ai soli elementi pertinenti.
📜 Costituzione Italiana:
• Art. 15 – La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili, e le limitazioni possono avvenire solo per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria.
• Art. 24 – Il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Nemo tenetur se detenere, nessuno può essere costretto ad agire a proprio danno
La Costituzione riconosce diritti inviolabili. Li “riconosce”, dunque preesistono (art. 2 COSTITUZIONE).
Tra i diritti fondamentali di portata generale riconosciuti alla persona sottoposta a procedimento penale rientrano sicuramente i diritti costituzionali che formano il blocco delle tre inviolabilità (artt. 13, 14 e 15 Cost.) che tutelano le libertà fondamentali dei cittadini, garantendo il diritto alla libertà personale, l’inviolabilità del domicilio e la segretezza delle comunicazioni.
Tali diritti trovano un peculiare campo di applicazione proprio nel rapporto tra autorità e individuo caratterizzante il processo penale, atteso che possono subire restrizioni e limitazioni più o meno incisive in nome dell’efficienza dell’accertamento processuale: la legge riconosce all’autorità giudiziaria, ed entro certi limiti alla polizia giudiziaria, poteri coercitivi finalizzati alla ricerca ed all’acquisizione probatoria, dal cui esercizio deriva inevitabilmente la compressione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione (così è per le ispezioni, le perquisizioni, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, i prelievi coattivi di materiali biologici).
Un diritto fondamentale riconosciuto alla persona accusata e che trova fondamento nell'articolo 2 della costituzione è quello di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte difensive, detto anche diritto alla libertà morale: al soggetto incolpato viene assicurato il diritto di scegliere, senza alcun condizionamento, se concorrere o meno all’accertamento del fatto addebitatogli attraverso il proprio contributo conoscitivo.
La libertà di autodeterminazione è espressamente tutelata anche dalla legislazione ordinaria. In materia di disposizioni generali sulla prova, l’art. 188 c.p.p. stabilisce che “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione”. Tale divieto trova applicazione per ogni tipo di attività probatoria, poiché si tratta di un principio generale di ordine pubblico processuale posto a presidio della dignità della persona. Analogo divieto è stabilito dall’art. 64, comma 2, c.p.p., per l’interrogatorio dell’indagato.
Il diritto di difesa è tutelato dall’art. 24, comma 2, Cost., che ne sancisce l’inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento; rispetto alle libertà fondamentali esaminate precedentemente, il diritto di difesa nasce e trova attuazione all’interno del procedimento penale, nella duplice accezione della difesa tecnica, che non interessa nell’economia del presente lavoro, e della c.d. autodifesa o difesa personale.
Va evidenziato come l’autodifesa dell’incolpato che partecipi all’attività probatoria spiegata nel proprio procedimento, sia di norma regolata da un principio generale identificato mediante il richiamo al brocardo latino nemo tenetur se detegere, o, più latamente, nessuno può essere costretto ad agire a proprio danno. In dottrina si distinguono tradizionalmente due aspetti dell’autodifesa: l’autodifesa attiva, che trova la più rilevante manifestazione nella facoltà per l’indagato e/o l’imputato di fornire il proprio apporto conoscitivo alla ricostruzione fattuale senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza; l’autodifesa passiva, intesa come facoltà di difendersi tacendo o, più in generale, come facoltà di non fornire elementi (di qualsiasi natura) in proprio danno.
📜 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU):
• Art. 8 CEDU – “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.” Le limitazioni devono essere necessarie e proporzionate.
• Art. 6 CEDU – Diritto a un processo equo, che include la protezione contro prove ottenute in violazione dei diritti fondamentali.
📌 Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
🔹 Caso “Brazzi c. Italia” (Corte EDU, 2018, n. 57278/08) – Condanna dell’Italia per violazione dell’Art. 8 CEDU, poiché la perquisizione e il sequestro informatico erano stati disposti senza sufficienti garanzie per il soggetto coinvolto.
🔹 Caso “Wieser e Bicos Beteiligungen c. Austria” (2007, n. 74336/01) – La Corte EDU ha ritenuto illegittima la perquisizione informatica che aveva permesso l’accesso indiscriminato a documenti e dati non pertinenti all’indagine.
💡 Cosa dice la giurisprudenza italiana?
📜 Sentenza Cass. 31180/2024 – È illegittima l’acquisizione dei dati informatici dopo l’annullamento del sequestro da parte del tribunale del riesame. Il PM non può riottenere i dati già giudicati non sequestrabili.
📜 Cass. 34265/2020 – La Corte di Cassazione ha stabilito un vademecum per il sequestro informatico, imponendo che la selezione dei dati avvenga nel minor tempo possibile, e che la copia forense venga restituita una volta conclusa l’analisi.
📜 Cass. 15648/2022 – I sequestri informatici devono essere selettivi e motivati, altrimenti sono illegittimi. La Corte ha dichiarato nullo un sequestro probatorio di cellulari e computer privo di criteri chiari e sproporzionato rispetto alle esigenze investigative.
🔍 Conclusioni
Le perquisizioni informatiche sono strumenti delicati e invasivi, che devono rispettare limiti chiari per evitare abusi. L’acquisizione indiscriminata di dati senza selezione e motivazione è illegittima e può essere impugnata nei 10 giorni dal sequestro.
📌 Principi chiave da ricordare:
✔ Perquisizioni e sequestri informatici devono essere motivati e proporzionati.
✔ Nessuno può essere obbligato a rivelare password.
✔ Ogni cittadino ha diritto alla tutela della propria privacy e difesa legale.
✔ Le forze dell’ordine non possono effettuare perquisizioni informali.
✔ Le garanzie costituzionali e convenzionali devono essere rispettate, anche nell’era digitale.
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