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Piccolo spaccio escluso da quantità (Cass. 16028/18)

11 aprile 2018, Cassazione penale

In tema di detenzione ai fini di spaccio, il solo dato della quantità è già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell’attività di spaccio in quanto è la stessa "quantità" che, da sola, non consente di ipotizzare che il detentore svolga attività di lieve entità rendendo superfluo che il Giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 15 febbraio – 11 aprile 2018, n. 16028


Presidente Andreazza – Relatore Di Stasi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26/04/201, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18.10.2010, con la quale U.D.M. era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990- per illecita detenzione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo lordo pari a gr 177 ed a 600 dosi medie singole - rideterminava la pena in anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte territoriale aveva dato rilevo ostativo all’elevatissimo numero di dosi rinvenute senza tener conto delle modalità della condotta e dello stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è basato su motivo infondato.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il Giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza), ove, però, la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell’attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l’attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez.6,n.21962 del 02/04/2003, Rv. 225414; Sez. 4, n. 34331 del 03/06/2009, Rv. 245199; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911; Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Rv. 240854; Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247, Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254194).
Tale principio è ribadito da Sez 6,n.41090 del 18/07/2013, Rv.256609, che ha affermato che l’attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine"; ed ha precisato che "non potrà ritenersi rientrare nell’ipotesi attenuata una detenzione di droga in quantità superiore ad una soglia ragionevole, anche laddove non siano evidenziate particolari mezzi e modalità dell’azione, è la stessa "quantità" che, da sola, non consente di ipotizzare che il detentore svolga attività di piccolo spaccio".
Il principio suesposto è stato affermato anche a seguito della qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo (per effetto degli interventi normativi di cui all’art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79) da Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293, che, nell’affermare che qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell’una o nell’altra ipotesi di reato, ha ribadito che va "fatta salva ovviamente la situazione in cui ci si trovi di fronte a quantità e/o modalità della condotta che riportino immediatamente il fatto in uno dei due reati, rendendo superflua una motivazione ad hoc".
Nel caso di specie, come, correttamente valutato dai Giudici di merito, il solo dato della quantità (quantità che, per come descritta - oltre 90 grammi di cocaina pura dalla quale risultavano ricavabili 600 dosi medie -, non può costituire la provvista per la successiva rivendita) è già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell’attività di spaccio in quanto è la stessa "quantità" che, da sola, non consente di ipotizzare che il detentore svolga attività di "piccolo spaccio" rendendo superfluo che il Giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
A fronte di tale rilievo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto circostanza irrilevante anche lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, in conformità del principio secondo cui in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità, lo stato di tossicodipendente può rilevare solo se sì accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l’imputato ne destini i proventi all’acquisto di droga per uso personale (Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264490).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.