Pericolo generico che una persona in Polonia sia sottoposta a procedimento penale in violazione del diritto a un equo processo per difetto di indipendenza e terzietà dell'Autorità giudiziaria polacca non impone il rifiuto della consegna in un procedimento MAE.
Criticità nelle carceri polacche rilevate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, se riferita solo ai detenuti pericolosi, non consente il rifiuto di consegna in un procedimento di mandato di arresto europeo.
Cassazione penale
Sez. 6 Num. 8081 Anno 2021
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: COSTANZO ANGELO
Data Udienza: 25/02/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KAH, Nata a ** (Polonia), il **/1976 avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte di appello di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1 del 2021 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna della cittadina polacca AHK alla Autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia in esecuzione dei mandati di arresto europeo emessi dai Tribunale di Zielona il 26 novembre 2014, per il reato di truffa commesso il 26 settembre 2009, e dal Tribunale di Zary il 25 settembre 2012, per una serie di reati contro il patrimonio commessi tra il 30 ottobre 2008 e il 9 marzo 2009, subordinandola alla condizione che l'estradanda sia rinviata in Italia, previa audizione, all'esito del processo (o dei processi) oggetto del mandati di arresto al fine di espiare in Italia la pena eventualmente inflittale dall'Autorità giudiziaria polacca.
2. Nel ricorso presentato dal difensore della K si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 22 aprile 2005 e vizio della motivazione per avere disatteso — in considerazione della natura dei reati, della personalità dell'imputata e della natura processuale e non esecutiva dei mandati di arresto — le deduzioni difensive inerenti al rischio di trattamenti inumani e degradanti nel caso di accoglimento della richiesta, per la grave situazione delle carceri polacche che ha condotto a instaurare il 20 dicembre 2017 nei confronti della Polonia una procedura ex art. 7, par. 1, TUE per il rischio evidente di violazione dello Stato di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha addotto una argomentazione criptica relativamente alla rilevanza della natura dei reati e della personalità della ricorrente per la trattazione della questione concernente la prospettata violazione dei diritti nelle carceri della Polonia. Inoltre, va ribadito che il fatto che si tratti di un mandato di arresto meramente processuale e non esecutivo di una sentenza passata non elide la rilevanza della questione circa eventuali trattamenti inumani o degradanti.
Tuttavia, il ricorso risulta generico nella prospettazione e infondato nella sostanza.
Deve, infatti, registrarsi che i rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa elaborati negli ultimi anni hanno talune condizioni di criticità nelle carceri della Polonia ma non condizioni generalizzate di trattamenti qualificati come inumani o degradanti.
Precedenti decisioni della Corte di cassazione relative al trattamento dei detenuti nelle carceri della Polonia hanno rilevato la genericità delle prospettazioni difensive concernenti non una situazione complessiva di trattamenti inumani ma solo in riferimento a singole situazioni (Sez. 6 n. 25260 del 19/04/2018, Mazurke, non mass., 2018; Sez. 6, n. 39461 del 14/04/2016. Mikolajczyk; Sez. 6, n. 30864 del 08/04/2014, Lytvyuyuk, Rv. 260055).
Anche le questioni poste relativamente al pericolo che una persona in Polonia sia sottoposta a procedimento penale in violazione del diritto a un equo processo hanno genericamente dedotto un difetto di indipendenza e terzietà dell'Autorità giudiziaria polacca (Sez. 6, n. 15924 del 21/05/2020, Rv. 278889), mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato che vi sono delle criticità nelle carceri polacche per quanto riguarda il trattamento carcerario dei detenuti nella Repubblica di Polonia ma con riferimento a quelli pericolosi (Sez. 6 n. 120 del 4/01/2018, Gazzera).
2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 25 febbraio 2020