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Ordine di ricerca e consegna inglese vale come mandato di arresto? (Cass.16798/22)

26 settembre 2022, Cassazione penale

Un atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto, quand'anche non sia designato con la denominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale: nozione, questa, che ricomprende non già tutti gli atti che determinano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 Sent., (data ud. 28/04/2022) 29/04/2022, n. 16798
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO P. - Presidente -

Dott. CALVANESE E. - Consigliere -

Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere -

Dott. TRAVAGLINI DI NICOLA Paola - Consigliere -

Dott. D’ARCANGELO F. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VENEGONI Andrea, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le richieste dei difensori, Avv. DB e Avv. DA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

visto l'atto di intervento presentato nell'interesse del Regno Unito dal difensore e procuratore speciale Avv. AS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna di C.A. alle competenti Autorità del Regno Unito in esecuzione di un mandato di arresto emesso il 9 settembre 2021 dalla Sheriff Court of Lothian and Borders di Edimburgo per i reati di omicidio plurimo stradale e lesioni colpose plurime (capo 1, relativo a violazioni commesse il 26 luglio 2018), nonchè di violazione delle norme relative all'obbligo di presentarsi in giudizio per la trattazione del processo relativo ai suddetti reati (capo 2, relativo ad un fatto commesso il 23 agosto 2021), subordinandone la consegna alla condizione che egli, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 606, par. 1, lett. c), dell'Accordo concluso il 24 dicembre 2020 sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la sussistenza dei requisiti di forma e contenuto ivi previsti per la validità del mandato di arresto, con riferimento all'indicazione di una decisione giudiziaria esecutiva pronunciata nello Stato di emissione in ordine al reato oggetto della consegna.

L'unica decisione giudiziaria dello Stato di emissione che, ad avviso del ricorrente, legittimerebbe l'adozione del provvedimento di arresto internazionale sarebbe, infatti, il mandato d'arresto emesso dall'High Court di Aberdeen il 23 agosto 2021 in relazione alla violazione oggetto della Sezione 102 (A) della legge sulla procedura penale scozzese del 1995, ossia alla mancata comparizione in giudizio senza una scusa ragionevole (per come rubricata nel capo sub 2), laddove la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il mandato d'arresto interno sia stato emesso con funzione strumentale allo svolgimento del processo per il reato sub 1), sebbene per tale reato - concernente la violazione delle norme del Road Traffic Act del 1988 - alcuna decisione giudiziaria dello Stato di emissione sia stata indicata nel mandato di arresto, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 606, par. 1, lett. c), dell'Accordo su menzionato.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione all'art. 625, par. 2, del su citato Accordo del 24 dicembre 2020, per avere la Cote d'appello disposto la consegna in violazione del principio di specialità ivi disciplinato, alla cui applicazione il ricorrente aveva dichiarato di non rinunciare all'udienza del 27 gennaio 2022.

Si assume, al riguardo, che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, il mandato d'arresto emesso per la violazione (di cui al capo 2) oggetto della Sezione 102 (A) del Criminal Procedure Act - ossia quello cautelare concernente i fatti avvenuti il 23 agosto 2021 - è l'unico titolo indicato ai sensi dell'art. 606, par. 1, lett. c), dell'Accordo, sicchè non potrebbe consentire di sottoporre il ricorrente a processo per l'altro reato, in quanto commesso anteriormente al secondo.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 aprile 2022 i difensori del C., Avv. DB e Avv. DAi, hanno replicato alle argomentazioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.

5. Il Regno Unito si è costituito nel giudizio con atto di intervento presentato ex art. 702 c.p.p. nella Cancelleria di questa Suprema Corte dal suo difensore e procuratore speciale, Avv. AS, partitamente replicando alle argomentazioni addotte a sostegno dei motivi prospettati nel ricorso ed infine concludendo per il suo rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza delle doglianze ivi formulate, omettendo di confrontarsi criticamente con le puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in esito alla compiuta disamina del contenuto della documentazione trasmessa dalle Autorità richiedenti con la nota di chiarimenti proveniente, in data 1 febbraio 2022, dal Crown Office and Procurator Fiscal Service, là dove si attestava la rinuncia dello Stato di emissione alla richiesta di consegna avanzata con riferimento al reato sub 2).

Coerentemente con tali indicazioni, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'unico reato posto a fondamento della richiesta fosse quello indicato nel capo sub 1), ponendo in evidenza, sulla base di argomentazioni logicamente illustrate in aderenza letterale al contenuto della richiamata documentazione: a) che il reato oggetto sia dell'ordinanza cautelare del 23 agosto 2021 che del mandato di arresto è quello previsto dalle pertinenti disposizioni del Road Traffic Act del 1988; b) che la mancata comparizione in udienza costituisce, ai sensi del richiamato par. 2 dell'art. 102 A, il presupposto per l'emissione di un mandato d'arresto strumentale ad ottenere la partecipazione personale dell'interessato al procedimento instaurato nei suoi confronti in relazione ai fatti di reato ascrittigli sub 1) (sì come previsto, del resto, nelle disposizioni di cui agli artt. 604, lett. b) e 616 del menzionato Accordo del 24 dicembre 2020); c) che in ordine alla violazione afferente alla mancata comparizione al processo le stesse Autorità emittenti hanno riconosciuto, nella su menzionata nota di chiarimenti, la mancanza del requisito della doppia incriminazione, ritirando la richiesta che, inizialmente, era stata anche sotto tale profilo avanzata; d) che i fatti di reato oggetto della contestazione sub 1) - omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali - costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano, in linea con il tipo di controllo richiesto per la doppia incriminazione ai sensi dell'art. 599, par. 1, dell'Accordo.

2. Ne discende che il mandato de quo si riferisce all'ordine di ricerca e consegna per la celebrazione del processo relativo ai contestati reati in materia di circolazione stradale, emesso il 23 agosto 2021, ossia al provvedimento adottato dal Giudice Lady Haldane dell'Alta Corte di Aberdeen (in atti acquisito), con il quale, nell'ambito del processo instaurato a carico del ricorrente per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose stradali, dunque per quelle fattispecie che nel mandato stesso vengono indicate come violazioni del Road Traffic Act, il predetto Giudice, constatata l'assenza dell'imputato, ha emesso il correlativo ordine di ricerca ed arresto.

Sia l'ordinanza cautelare interna che il mandato di arresto hanno dunque ad oggetto le fattispecie di reato previste nelle Sezioni 1 e 1A del Road Traffic Act del 1988.

Sotto altro, ma connesso profilo, la possibilità di emettere un mandato di arresto in relazione a tali fattispecie di reato è sancita dalla norma processuale di cui alla Sezione 102 A, par. 2, del Criminal Procedure Act ed è del tutto indipendente dalla circostanza che la mancata comparizione in udienza costituisca, nel sistema processuale dello Stato richiedente, un autonomo titolo di reato ai sensi e per l'effetto della diversa previsione (sostanziale) di cui al par. 1, lett. a), della medesima disposizione normativa (che sanziona, giustappunto, il reato di mancata comparizione in udienza dell'imputato, per il quale, come teste rilevato, lo Stato richiedente ha successivamente rinunziato alla domanda di consegna).

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, Malvetta, Rv. 245793) ha da tempo stabilito il principio secondo cui può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto Europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto a garantire la comparizione dell'imputato al processo.

Una conclusione, quella raggiunta dai Giudici di merito, pienamente conforme, del resto, alle analoghe indicazioni al riguardo espresse dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (Corte giust. UE, Terza Sezione, 13 gennaio 2021, C-414/20, par. 53), secondo cui un atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto, quand'anche non sia designato con la denominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale: nozione, questa, che ricomprende non già tutti gli atti che determinano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale.

Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi, in definitiva, la prospettata violazione del principio di specialità, essendo stata la richiesta di consegna delimitata esclusivamente alle su indicate fattispecie di reato, senza estenderla ad ulteriori reati ad essa anteriori.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenziale statuizione di condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro tremila.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022