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Nulla la notifica fissazione udienza al difensore via mail ordinaria (Cass. 24426/20)

28 agosto 2020, Cassazione penale

Notifica della fissazione dell'udienza al difensore con posta elettronica ordinaria comporta nullità dell'udienza e del conseguente provvedimento, dato che manca la prova della comunicazione.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 13 luglio – 28 agosto 2020, n. 24426
Presidente Tardio – Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza depositata in data 25.9.2019 il Tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha respinto la istanza presentata da A.A. e avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione.
L’ordinanza ha ritenuto la non idoneità delle misure richieste a fronte del negativo profilo soggettivo desumibile dalla pendenza di due titoli di custodia cautelare per altri reati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.A. , denunciando la nullità del giudizio per omessa notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.

5. Dall’esame degli atti, consentito in quanto funzionale all’accertamento dei dati processuali oggetto della eccezione di nullità proposta dal ricorrente, risulta che all’udienza, in data 20 settembre 2019, avanti il Tribunale per i minorenni il condannato, assente il difensore di fiducia, è stato assistito da difensore nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4.

L’avviso di fissazione dell’udienza era stato notificato al condannato, mentre al difensore di fiducia la relativa comunicazione era avvenuta mediante invio, in data 7 agosto 2019, di mail all’indirizzo di posta elettronica dello studio del legale, ma non tramite posta elettronica certificata (PEC), e quindi non vi è prova dell’effettiva ricezione.
L’eccezione proposta, mancando la prova della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, è quindi fondata, con conseguente nullità dell’udienza e della ordinanza emessa all’esito della stessa.

6. Va quindi disposto annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Genova, quale Tribunale di sorveglianza, per nuovo giudizio sull’istanza proposta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale dei minori di Genova in funzione di Tribunale di sorveglianza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.