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Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)

28 novembre 2019, Cassazione penale

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione  sufficiente  la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente.

Corte di Cassazione

Sez. 6 penale

sentenza n.48578/2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: MOGINI STEFANO

udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019

sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

di KA (OBBL. PRESENT. PG) nato a DURAZZO (ALBANIA) il ** KD nato a TIRANA( ALBANIA) il **  avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che chiede l'annullamento con rinvio.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza con la quale quella Corte territoriale ha negato l'esistenza delle condizioni per procedere all'estradizione di KA e KD  verso la Repubblica di Albania, richiesta sulla base della sentenza del Tribunale di Durazzo in data 27/4/2017, indicata come irrevocabile il 13/11/2017, che li ha condannati alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di concorso in truffa loro contestato.

Nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte territoriale, la difesa degli estradandi ha depositato copia di una sentenza della Corte di appello di Durazzo in data 17/7/2018 che, in riforma di quella posta a base della richiesta di estradizione, ha ridotto a cinque anni di reclusione la pena inflitta in primo grado agli estradandi e che i coniugi K indicano essere ancora impugnabile dinanzi alla Corte Suprema Albanese.

La Corte di appello ha dunque sollecitato alle Autorità albanesi, per il tramite del Ministero della Giustizia, l'invio di informazioni complementari in ordine all'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Durazzo posta a fondamento della domanda di estradizione esecutiva.

Con nota del Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania in data 26/2/2019, lo Stato richiedente ha confermato che la sentenza pronunciata il 27/4/2017 dal Tribunale di Durazzo nei confronti dei K è divenuta definitiva, trasmettendo copia del documento contenente la relativa attestazione.

Rilevando il contrasto tra tale attestazione e quanto documentato dal difensore degli estradandi, la Corte territoriale ha ritenuto non accertato se la sentenza da ultimo richiamata sia o meno passata in giudicato e se, di conseguenza, l'estradizione richiesta sia di natura processuale o esecutiva.

Ha per tale ragione rigettato la domanda di consegna e dichiarato assorbite le ulteriori censure dei Katreli.

2. Il Procuratore Generale ricorrente lamenta con unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione, poiché la Repubblica di Albania è stata richiesta di fornire informazioni complementari in ordine all'irrevocabilità della sentenza di primo grado senza che la Corte territoriale abbia allegato i documenti prodotti in udienza dal difensore, sia per consentirne la necessaria verifica di autenticità e sia per misurarne l'incidenza sulla decisione di cui è stata chiesta l'esecuzione. Sicché le Autorità dello Stato richiedente si sono limitate a trasmettere di nuovo la sentenza di primo grado con la certificazione di irrevocabilità, senza far cenno alcuno alla sentenza della Corte di appello di Durazzo prodotta dal difensore, alla quale nel quesito inviato dalla Corte territoriale alla Repubblica di Albania esisteva solo un non documentato riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione (Sez. 6, n. 16928 del 02/04/2015, Grandoni, Rv. 263580, in fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione di accoglimento di richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania sulla base di sentenza emessa in grado di appello e soggetta a ricorso per cassazione, che, secondo il regime processuale vigente in tale Stato, è esecutiva, sebbene non irrevocabile), essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 27466 del 19/04/2011, Arleo, Rv. 250730).

Sicché, l'autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta una richiesta di estradizione a fini esecutivi da parte di uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, a cui sia allegata la sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato, non è tenuta a verificare la perdurante validità o efficacia di detto titolo, poiché l'art. 12, comma secondo, lett. a), della convenzione ora citata non ne fa menzione (Sez. 6, n. 1122 del 07/01/2009, Hajdini, Rv. 242151, pronunciata in relazione a domanda di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Albania; Sez. 6, n. 22693 del 01/04/2004, Vasile, Rv. 229637).

2. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende pertanto necessario l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo giudizio, anche con riferimento alle questioni che il provvedimento in esame ha ritenuto assorbite.

3. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 203 Disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/9/2019