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Non è reato falsificare assegno circolare perché non trasferibile (Cass. 24165/19)

30 maggio 2019, Cassazione penale

L'assegno circolare e l'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientrano più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

 

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 5 marzo – 30 maggio 2019, n. 24165
Presidente Verga – Relatore Pardo

Ritenuto in fatto

1.1 La corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 gennaio 2018, in parziale riforma della pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo del 7 febbraio 2012, riduceva la pena inflitta ad A.B. ad anno 1, mesi 10 di reclusione ed Euro 100 di multa in ordine ai reati di truffa e falso in assegno circolare allo stesso contestati.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato attraverso il proprio avv.to AF lamentando, con un unico motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla identificazione dell’imputato quale autore dei reati contestati.

Considerato in diritto

2.1. L’unico motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile; invero i giudici di merito con valutazione conforme hanno individuato proprio nell’A. uno degli autori delle contestate condotte sulla base di una serie di elementi adeguatamente indicati nelle pronunce di primo e secondo grado e costituiti in primo luogo dal riconoscimento del ricorrente quale autore dei fatti nel corso dell’incidente probatorio da parte della persona offesa. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

2.2 Ritiene però questo collegio doversi fare applicazione del principio ripetutamente stabilito da questa corte e secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa essa sia ritenuta, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Rv. 274241); ipotesi questa specificamente affermata in altra pronuncia di questa corte proprio in tema di depenalizzazione intervenuta in tema di falso in certificatiti amministrativi (Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, Rv. 272511).

Orbene, posto quindi che l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso non impedisce la declaratoria di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione, ritiene questa corte dovere pronunciare che il reato di cui al capo b), falso in assegno circolare, non è più previsto dalla legge come reato.

Invero, recentemente intervenute in tema di falso in titoli di credito bancario le Sezioni Unite di questa corte hanno affermato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U. n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936).

In particolare secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite la ratio della tutela dell’art. 491 c.p. è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo.

E poiché per gli assegni circolari la regola di circolazione è proprio quella della non trasferibilità espressamente prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 7 secondo cui "Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità", deve conseguentemente ritenersi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato; invero la non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del beneficiario con la conseguenza che viene meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale.

Tutte le considerazioni esposte dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata in tema di assegno bancario non trasferibile valgono anche per l’assegno circolare non trasferibile che pure, incidentalmente, la sentenza della sezioni unite già richiama; difatti l’assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca, che lo firma, in relazione a una somma di denaro, che già è detenuta in cassa dall’istituto. L’assegno deve essere emesso con la formula di non trasferibilità, e ciò ai sensi della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 49 e segg. in tema di disciplina contro il riciclaggio di denaro, ossia non può essere girato a terzi beneficiari, a maggiore garanzia della persona che riscuoterà l’importo. Sul titolo deve essere indicato il nome o la ragione sociale del soggetto beneficiario ed a maggiore tutela del creditore, la banca emittente dovrà depositare presso la Banca d’Italia una cauzione a copertura della somma riportata sull’assegno circolare. E posto quindi che l’assegno circolare è essenzialmente non trasferibile, l’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della corte di cassazione nella indicata pronuncia anche a tale mezzo di pagamento deve necessariamente fare concludere per l’intervenuta depenalizzazione delle condotte di falsificazione degli assegni circolari per i quali la non trasferibilità rappresenta la regola.

In conclusione, può affermarsi, che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la politica di decriminalizzazione ha intrapreso una nuova strada di arretramento del diritto penale che ha comportato la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore e de patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al fatto di cui al capo b) che non è previsto dalla legge come reato; ne consegue l’eliminazione dell’aumento per continuazione e la rideterminazione in anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 100,00 di multa della pena inflitta all’A. in ordine al residuo reato di truffa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo b) (violazione degli artt. 485 e 491 c.p.) non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena finale in anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa.