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Nessun risaricmento per minore che viaggia senza seggiolino (Cass. 3418/18)

13 febbraio 2018, Cassazione civile

Nessun risacimento per i danni del minore se determinati dal mancato uso del seggiolino (obbligatorio): infatti, qualora emerga che il minore non avrebbe patito alcun danno se avesse viaggiato con il seggiolino,   la condotta colposa del conducente dell'auto investitrice non rileva neppure come causa concorrente concomitante alla produzione del danno.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Ordinanza 14 dicembre 2017 - 13 febbraio 2018, n. 3418


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17962/2015 proposto da:

E.F.M., K.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, ...;

- ricorrenti -

e contro

G.A., L.A., L.V., L.S., LI.AL.;

- intimati -

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (GIA' FONDIARIA SAI ASS.NI), in persona della procuratrice speciale C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, ...

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 533/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza in data 27.4.2011 decidendo nella causa di risarcimento danni proposta nei confronti di Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. quale impresa designata dal FGVS da E.F.M. ed K.A., n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore E.F.W. - il quale aveva riportato lesioni personali in seguito al tamponamento della vettura, condotta e di proprietà di K.M., a bordo della quale era trasportato, verificatosi ad opera e per responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà di L.F., risultato privo di copertura assicurativa RCA-, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della impresa designata e comunque rigettava nel merito la pretesa risarcitoria.

Il Tribunale di Bologna adito in grado di appello con impugnazione principale della parte danneggiata e con impugnazione incidentale della impresa designata FGVS, con sentenza 11.2.2015 n. 533, confermava la statuizione di carenza di legittimazione passiva della società assicurativa, non avendo fornito i danneggiati prova che il veicolo investitore fosse privo di copertura assicurativa e difettando pertanto la condizione prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b), applicabile ratione temporis, per la insorgenza della obbligazione risarcitoria del FGVS. Il Tribunale confermava altresì la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, in quanto le lesioni personali (trauma cranico commotivo) erano da imputarsi al mancato uso delle cinture di sicurezza o - data la età del minore di anni tre - il mancato utilizzo dell'apposito seggiolino, in violazione dell'art. 172 C.d.S., e doveva pertanto ritenersi esclusa la responsabilità del convenuto A.J. conducente del veicolo investitore.

Veniva invece accolto l'appello incidentale della impresa designata inteso ad ottenere la rifusione anche delle spese di lite sostenute nel primo grado di giudizio.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione dai genitori del minore con due motivi Non hanno svolto difese gli eredi di L.F., deceduto nelle more del giudizio di merito.

UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. n.q. di impresa designata FGVS ha depositato procura speciale per atto pubblico e memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

Occorre rilevare di ufficio in via pregiudiziale che il ricorso per cassazione non risulta notificata agli eredi V.L. (iscritto alla anagrafe AIRE e residente in Lussemburgo come da informazione trasmessa dal Consolato italiano ed al quale il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 142 c.p.c., comma 2, ma il plico contenente l'atto è stato restituito con relata negativa) e L.S., entrambi coeredi del "responsabile del danno" L.F. e dunque litisconsorti necessari nel giudizio relativo a pretesa risarcitoria vantata nei confronti della impresa designata FGVS ai sensi del L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b) - applicabile ratione temporis - come previsto dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, comma 1 (integralmente riprodotto dall'art. 288, comma 4, TU Ass. Private, come modificato dal D.Lgs. n. 198 del 2007, art. 1, comma 11, lett. b).

Tuttavia non occorre procedere alla previa integrazione del contraddittorio ritenendo la Corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b), vigente al tempo.

Sostengono i ricorrenti di avere originariamente formulato richiesta risarcitoria a SAI Ass.ni s.p.a. cui si riferiva il contrassegno esposto sul veicolo del L. e che, non avendo ottenuto alcun riscontro, si erano rivolti allegando la assenza di copertura assicurativa del veicolo investitore - sia a FGVS-Consap con nota 3.10.2002, sia alla impresa designata che per mera coincidenza era la stessa SAI Ass.ni s.p.a. (poi a seguito di fusione Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a.), con note in data 8.4.2004 ed in data 13.1.2005, senza che nessuno dei destinatari avesse mai sollevato contestazioni in ordine alla circostanza della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante del quale erano stati forniti tutti i dati che avrebbero consentito agevolmente di effettuare detta verifica.

In ogni caso la risposta fornita dall'ANIA con la lettera in data 18.6.2003 era stata male interpretata dal Tribunale in quanto l'affermazione che nella banca dati della associazione non risultava alcuna registrazione relativa al veicolo del L., forniva comunque un elemento di prova presuntiva che avrebbe dovuto essere apprezzato indipendentemente dal fatto che non tutte le imprese assicurative aderissero alla associazione o comunicassero tempestivamente i dati relativi alle polizze RCA, ed avrebbe dovuto condurre all'accertamento della inesistenza della copertura assicurativa in considerazione degli altri elementi indiziari costituti dalla assenza di contestazioni stragiudiziali da parte di CONSAP e della impresa designata SAI Ass.ni s.p.a., nonchè di altra sentenza pronunciata in distinto giudizio dal Giudice di Pace di Bologna - passata in giudicato - ed avente ad oggetto richieste risarcitorie dipendenti dal medesimo sinistro stradale nel quale era stata accertata la mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del L. e la impresa designata FGVS era stata condannata al risarcimento del danno.

Con il secondo motivo i ricorrenti investono la statuizione di merito della sentenza di appello che ha rigettato la domanda risarcitoria, deducendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

I ricorrenti censurano la erroneità della decisione impugnata laddove ha escluso dalla serie causale che ha prodotto il danno subito dal minore, anche il fatto-tamponamento, sostenendo che il Giudice di appello aveva operato plurime presunzioni a catena, ipotizzando, ma senza che ciò trovasse fondamento in elementi circostanziali certi, il mancato uso delle cinture di sicurezza, omettendo di considerare che la lesione personale (trauma cranico commotivo) era compatibile con il tamponamento, dovendo quindi essere affermata la responsabilità del conducente del veicolo investitore.

Il secondo motivo - che va esaminato per primo in applicazione del principio della ragione più liquida - è infondato, rimanendo in conseguenza assorbito l'esame del primo motivo che censura una diversa ratio decidendi.

Osserva il Collegio che la critica dello schema logico presuntivo non investe idoneamente l'argomento motivazionale posto a fondamento della decisione.

I ricorrenti non forniscono, infatti, adeguata esplicazione della contestazione relativa alla asserita violazione del divieto di doppia presunzione: del tutto infondato è infatti il rilievo per cui non potrebbe utilizzarsi il ragionamento presuntivo in ordine al mancato uso delle cinture, atteso che il Tribunale ha correttamente attinto dal fatto certo della lesione personale subita dal minore e descritta nella c.t.u. medico-legale la premessa logica da cui ha tratto la conseguenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ovvero -anche in considerazione della età del minore di anni tre - del mancato utilizzo del seggiolino regolamentare, misure obbligatorie prescritte dall'art. 172 C.d.S..

Quanto alla critica mossa - almeno così sembra - all'accertamento del nesso di causalità materiale, osserva il Collegio che dalla espressione, mutuata dalla decisione di prime cure, secondo cui alcuna responsabilità può essere addebitata al conducente del veicolo investitore, appare chiara la ratio decidendi della sentenza che ha inteso individuare nel mancato utilizzo delle misure di ritenzione la condotta idonea a porsi come unica ed esclusiva causa efficiente delle lesioni personali: il Giudice ha infatti ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile attraverso il vizio di violazione di norme di diritto, che se il minore avesse viaggiato con le cinture di sicurezza allacciate l'evento lesivo (trauma cranico) non si sarebbe verificato, e conseguentemente ha ritenuto che la condotta colposa del conducente dell'auto investitrice non aveva contribuito, neppure come causa concorrente concomitante alla produzione del danno.

L'applicazione del criterio è corretta in quanto, ferma la responsabilità del conducente della vettura di proprietà del L., quanto alla causazione dello scontro (tamponamento) e ferma altresì la astratta idoneità dell'azione di detto conducente a procurare le lesioni patite dal minore, nel caso di specie la sequenza causale indicata è stata interrotta con assorbimento della intera efficienza deterministica - da un'altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva (non ovviamente del danneggiato al quale, trattandosi di minore di anni tre non può essere imputata la colposa inosservanza delle norme del Codice della strada, ma) del conducente del veicolo sul quale viaggiava come trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il passeggero con il dispositivo di sicurezza previsto.

La statuizione della sentenza impugnata va pertanto esente da censura in quanto ha applicato correttamente il principio di causalità materiale come descritto dall'art. 41 c.p.p. e art. 1227 c.c., comma 1, secondo cui in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18094 del 12/09/2005; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 92 del 04/01/2017).

Trattandosi di statuizione idonea a sorreggere autonomamente il decisum, si rende superfluo l'esame della censura formulata con il primo motivo che va ad attingere una diversa ratio decidendi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato (infondato il secondo motivo; assorbito il primo) ed i ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018.