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Ne bis in idem nel diritto internazionale e nell'ambito dell'Unione europea (Cass. 14868/20)

13 maggio 2020, Cassazione penale

Il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività:

1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina nel codice di procedura penale: pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice non può prescindere nell'attività interpretativa;

2) nell'ambito del diritto internazionale generale, anche nell'attuale momento storico- in cui permangono "variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato" nella "valutazione sociale e politica dei fatti umani"  - esso assume, al più, valore di "principio tendenziale", ma non (ancora) valore di principio generale, applicabile, come tale, nell'ordinamento interno ex art. 10 Cost., sicché un processo celebrato nei confronti di un imputato straniero, in uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen., non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti;

3) nell'ambito del diritto europeo convenzionale (dalla Convenzione EDU), l'art. 4 del Protocollo n. 7 si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoli Stati;

4) nell'ambito del diritto dell'Unione europea, infine, il ne bis in idem assume, ad oggi, in un'ottica di cooperazione giudiziaria sovranazionale fra Stati, valore di principio generale e, come tale, deve trovare pieno riconoscimento nell'ordinamento interno, atteso che, nella cornice dello "spazio giuridico europeo", «ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo».

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice di stabilirne la necessità.

 

Corte di Cassazione

Sezione I Penale

sentenza n.14868 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: CASA FILIPPO
Data Udienza: 20/02/2020 Data deposito 13/5/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KA nato a MIRDITE( ALBANIA) il 21/09/1972

avverso l'ordinanza del 15/05/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/sente le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14.5.2009 a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte di legittimità con decisione del 13.11.2008, la Corte di Assise di Appello di Firenze condannava KA, cittadino albanese, alla pena di ventuno anni e otto mesi di reclusione per i delitti di omicidio aggravato - commesso a Firenze in danno del connazionale KF - e di detenzione e porto illegali di armi.

La sentenza di condanna diveniva irrevocabile in data 21.10.2010, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'interessato, e veniva posta in esecuzione con provvedimento emesso in data 22.1.2010 dalla Procura Generale territoriale, che indicava la pena da espiare in diciotto anni e otto mesi di reclusione dopo l'applicazione del beneficio dell'indulto nella misura di tre anni, ai sensi della legge n. 241/2006.

Per i medesimi fatti oggetto del giudizio italiano K era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione con sentenza emessa in data 17.10.2008 dal Tribunale albanese del distretto giudiziario di Lezhe, divenuta irrevocabile il 27.10.2008 e posta in esecuzione dalla locale Procura.

2. Ciò premesso, il condannato - allo stato latitante - presentava istanza alla Corte di Assise di Appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere, in applicazionedel principio del ne bis in idem europeo, la revoca della meno favorevole sentenza di condanna emessa dal Giudice nazionale: in via principale, mediante il riconoscimento della diretta efficacia dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) adottata il 19.6.1990 e dell'art. 50 della Carta di Nizza; in via subordinata, in base alla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 (cui avevano aderito sia l'Italia che l'Albania) e, comunque, per l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 669 cod. proc. pen.

3. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte adìta rigettava l'istanza, osservando, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, che:

a) il principio del ne bis in idem non costituiva un principio generale del diritto internazionale riconosciuto e automaticamente recepito ai sensi dell'art. 10 Cost.;

b) in caso di reato commesso nel territorio dello Stato italiano da un cittadino appartenente a uno Stato con il quale non vigevano accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato estero non precludeva la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti;

c) nell'ordinamento convenzionale europeo dei diritti dell'uomo, al quale aderivano sia l'Italia che l'Albania, l'ambito di applicazione territoriale del principio del ne bis in idem -inserito per effetto del Settimo Protocollo firmato a Strasburgo il 22.11.1984 (peraltro non ancora ratificato da tutti gli Stati membri) - era circoscritto allo Stato in cui era intervenuto il giudizio, nulla essendo, invece, previsto per il caso di giudizi celebratisi in Stati diversi, ancorché entrambi firmatari della Convenzione EDU;

d) quanto all'ordinamento eurounitario, il suddetto principio aveva ricevuto la sua prima consacrazione con la Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee, adottata a Bruxelles il 25.5.1987, successivamente sostituita dagli artt. 54-58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), stipulata il 19.6.1990; principio, poi, ulteriormente sviluppato ed esplicitamente riconosciuto dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Poteva, dunque, oggi reputarsi esistente un principio del ne bis in idem valevole per i Paesi aderenti all'Unione europea, ma non operante con carattere generale, come preteso dall'istante, né esso poteva essere ritenuto riconducibile alla categoria delle norme di diritto internazionale oggetto di ricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost.

Da tanto conseguiva che, in difetto di un accordo idoneo a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., un processo celebrato all'estero nei confronti di un cittadino straniero non precludeva la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento ai rapporti fra Italia e Albania, mancavano fonti pattizie internazionali suscettibili di derogare alla disciplina dell'art. 11 citato, dovendosi rilevare, in particolare, che l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione - pure richiamato dall'istante - così come l'art. 4 del Secondo protocollo addizionale della Convenzione stessa e l'art. 12 della Convenzione del trasferimento delle persone condannate, aventi ad oggetto fattispecie diverse da quella in esame e regolando nulla più che le metodiche di estradizione, non potevano essere letti in una prospettiva derogatoria dell'ordinamento interno.

Infine, sempre la Suprema Corte aveva escluso che potessero assumere alcun rilievo, nel caso di specie, gli artt. 649, 696 e 739 cod. proc. pen., trattandosi di norme di esclusiva portata interna, inidonee a fondare la tesi del valore generale internazionale del divieto del bis in idem.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia avv. MC, deducendo - in un unico, articolato, motivo - violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. e dell'art. 9 della Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 1957.

Dopo una breve cronologia dei due processi subìti dal ricorrente in Italia e in Albania, evidenziata l'identità dei fatti oggetto dei giudizi (peraltro mai messa in dubbio nell'ordinanza impugnata), l'atto impugnatorio si sofferma sul riconoscimento del principio del ne bis in idemnei rispettivi ambiti ordinamentali nazionale, convenzionale ed eurounitario per poi valutarne "l'attuale configurazione e l'efficacia extra-UE", richiamando, al riguardo, Sez. 6, n. 54467 del 15.11.2016: nella citata decisione della Corte di legittimità, in particolare, era stato ritenutorilevante, ai fini del ne bis in idem, che la sentenza definitiva di condanna di un cittadino turco fosse stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea (Germania), benché "terzo" rispetto alla procedura di estradizione (attivata tra Italia e Turchia a seguito di mandato di cattura emesso dall'Autorità giudiziaria di quest'ultimo Stato), in una materia (traffico di stupefacenti) collegata con quelle di competenza del diritto dell'Unione (a norma dell'art. 51 della Carta di Nizza) ed era stata, conseguentemente, annullato il provvedimento della Corte di Appello di Venezia che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione pur in presenza di condanna definitiva (dell'Autorità tedesca) per gli stessi fatti oggetto del mandato di cattura turco.

Ad avviso della difesa del ricorrente, la Corte fiorentina, nell'affermare che i principi e le regole derivanti dalla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen e dalla Carta di Nizza non potessero applicarsi al di là dei rapporti tra gli Stati ad esse aderenti e che, in difetto di accordi internazionali specifici, non potesse essere derogata la disciplina dettata dall'art. 11 cod. pen., avrebbe trascurato l'indiretto rilievo assunto in materia dall'art. 9 della Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 1957, pacificamente operante nei rapporti tra Italia e Albania, secondo il quale l'estradizione non è accordata «quando la persona richiesta è stata giudicata in forma definitiva dalle autorità competenti della parte richiesta, per il fatto o i fatti per i quali l'estradizione è domandata». Alla luce del tenore di tale disposizione, qualora KA fosse stato catturato in Albania, non avrebbe potuto mai essere estradato in Italia, con conseguente riconoscimento, anche nel nostro ordinamento, della validità ed efficacia della sentenza albanese definitiva (situazione che si determinerebbe egualmente nell'ipotesi inversa).

Negando rilievo alla sentenza irrevocabile albanese, nel caso di specie, ai fini delriconoscimento del ne bis in idem internazionale, si sarebbe violato "il senso generale" della citata Convenzione in materia di estradizione, rendendo, in modo irragionevole, tale pronuncia solo parzialmente efficace nel rapporto tra i due Stati.

Tale conclusione sarebbe supportata dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 54467 del 15.11.2016, laddove si è inteso valorizzare l'inserimento "nell'ambito dei dirittifondamentali dell'Unione Europea [del] principio del 'ne bis in idem, sancito dall'art. 50 della Carta di Nizza, [che] si configura come garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo, anche nei confronti di uno Stato non appartenente alla UE, ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto nei confronti della stessa persona ed a prescindere dalla sua cittadinanza europea".

Infine, l'ordinanza impugnata sarebbe inficiata dall'errore in diritto di aver escluso l'applicazione a beneficio del K del disposto dell'art. 669 cod. proc. pen.: a tal proposito, si rileva in ricorso che l'efficacia in Italia della sentenza albanese presuppone l'avvenuto riconoscimento di questa ai sensi degli artt. 730 e ss. cod. proc. pen., riconoscimento che, tuttavia, nella specie, non era mai stato effettuabile in quanto, già al momento della definitività della suddetta sentenza, nei confronti del medesimo soggetto era già pendente un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in piena sintonia con le ragioni fondanti il provvedimento impugnato.

6. Ad integrazione dei motivi di ricorso, la difesa del ricorrente, in data 4.2.2020, hadepositato due pareri pro ventate redatti dal prof. avv. AG e dal prof. avv. NM, cui si riportava integralmente, chiedendo:

- in "subordinata alternativa", di sospendere il procedimento in corso, proponendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la seguente questionepregiudiziale: "Se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - che vieta qualsiasi nuova persecuzione di colui che è stato già condannato con sentenza definitiva nell'Unione - debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa interna, come quella derivante dal combinato disposto degli artt. 11 c.p. e 669 c.p.p., che ammette la possibilità di sottoporre nuovamente a giudizio il medesimo soggetto già raggiunto da una sentenza di condanna per lo stesso fatto se deliberata da un giudice di uno Stato non membro dell'Unione, come l'Albania";

- in "estremo subordine", di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in riferimento agli artt. 50 CDFUE e 4 VII Prot. Agg. alla Convenzione EDU, nella parte in cui la norma codicistica non consente al giudice di ordinare l'esecuzione della sentenza meno grave in idem factum, qualoraproveniente da uno Stato non ancora membro dell'UE, per violazione del diritto dell'Unione ed anche per la irragionevolezza della conseguente disparità di trattamento, nei termini illustrati all'interno del parere pro ventate reso dal prof. avv. G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. L'iter argomentativo sviluppato a supporto della decisione censurata recepisce l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale «in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno» (Sez. 1, n. 33564 del 21/5/2019, Tavanxhiu, n.m.; Sez. 4, n. 3315 del 6/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222 - 01; Sez. 1, n. 29664 del 12/6/2014, P.G. in proc. Spalevic, Rv. 260537 - 01; Sez. 1, n. 20464 del 5/4/2013, N., Rv. 256162 - 01; Sez. 6, n. 44830 del 22/9/2004, Cuomo ed altri, Rv. 230595 - 01; Sez. 1, n. 12953 del 5/2/2004, Di Blasi, Rv.
227852 - 01).

E' opportuno ricordare che la Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. cod. pen., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svolto all'estero, la cui sentenza, seppure di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge italiana (fra le più recenti, Sez. 1, n. 33564 del 21/5/2019, Tavanxhiu, cit.).

Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni dell'art. 11 cod. pen. - norma ripetutamente giudicata conforme ai precetti costituzionali (Corte cost., n. 48 del 18/4/1967; n.1 dell'1/2/1973; n. 289 del 25/5/1989) - trovano la loro obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale caratterizzante i diversi ordinamenti giuridici positivi (Corte cost., n. 69 dell'8/4/1976, che richiama la già citata n. 48/67).

In sostanza, una volta affermato che il principio del ne bis in idem non costituisce né principio né consuetudine di diritto internazionale, ma, al più, un «principio tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale» a tutela della posizione del singolo «di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati» (Corte cost., n. 58 del 1992), deve ritenersi che, ravvisata la giurisdizione italiana in base alle norme di diritto interno (art. 6 e 11 cod. pen.), queste possano recedere rispetto a quelle internazionali (che prevedano ipotesi di ne bis in idem) solo in presenza di convenzioni fra Stati, ratificate e rese esecutive, vincolanti unicamente gli Stati contraenti nei limiti dell'accordo raggiunto.

3. Non influisce su questa impostazione e, di conseguenza, sulla correttezza della decisione impugnata, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento, nel più circoscritto ambito eurounitario, del valore generale del principio del nebis in idem (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely, Rv. 268931 - 01).

3.1. Nel ripercorrere, sinteticamente, detta evoluzione, occorre menzionare, in primo luogo, la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, aperta alla firma a L'Aia il 28.5.1970, la Convenzione europea sulla trasmissione europea dei giudizi repressivi, aperta alla firma a Strasburgo il 15.5.1972, e la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee di Bruxelles del 25.5.1987, resa esecutiva in Italia con L. 16.10.1989, n. 350, in cui il principio in questione viene considerato come "effetto internazionale del giudicato reso in ciascuno degli Stati membri", una formulazione che sarà ripresa nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990, recepita nell'ordinamento italiano con L. 30.9.1993, n. 388.


3.2. E' con tale Convenzione, invero, che si consolida il riconoscimento dell'effetto del ne bis in idem su di un livello superiore a quello nazionale, sul presupposto di una comune e reciproca fiducia tra gli Stati europei, soprattutto dopo che la Convenzione è entrata a far parte dell'acquis comunitario, con il protocollo sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.1997.

In particolare, l'art. 54 stabilisce che "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa essere più eseguita".

In questo modo si attribuisce al giudicato nazionale un'efficacia preclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in qualunque altro Stato membro, sebbene l'operatività del principio venga limitata dalla previsione contenuta nell'art. 55, in cui si riconosce alle Parti contraenti la facoltà di escludere dall'applicazione convenzionale le decisioni relative a fatti commessi, anche in parte, sul territorio nazionale ovvero a reati contro la sicurezza o contro interessi essenziali della Parte contraente o, ancora, commessi da pubblici ufficiali in violazione dei doveri di ufficio.

In ogni caso, il passo in avanti segnato dall'art. 54 è stato riconosciuto dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 28299 del 3/6/2004, Desiderio, Rv. 228779 - 01) e dalla dottrina, che ha rimarcato come con la Convenzione di Schengen si sia realizzata la sostanziale equiparazione tra le sentenze definitive pronunciate dagli Stati contraenti, giustificata sulla base della tendenziale "omogeneità degli ordinamenti dei Paesi firmatari dell'accordo per effetto della comune adesione ai principi generali del diritto comunitario e al quadro di garanzie sostanziali e processuali inerenti al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali del cittadino europeo" (Sez. 6, n. 54467/2016, cit.).

3.3. Tuttavia, è con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), proclamata una prima volta il 7.12.2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12.12.2007 a Strasburgo (da Parlamento, Consiglio e Commissione), che il principiodel ne bis in idem, contenuto nell'art. 50 ("Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge"), si consolida ulteriormente nella sua dimensione europea e viene configurato come un vero e proprio diritto a tutela dell'imputato; ciò a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, giusta le quali alla Carta di Nizza è conferita efficacia vincolante al pari dei Trattati UE e TFUE, ex art. 6, par. 1 Trattato UE ("ha lo stesso valore giuridico dei Trattati").

Essa è, dunque, diritto primario e rappresenta la forma più evoluta di protezione poiché la tutela disposta vale sia nell'ordinamento nazionale di ogni Stato membro, sia nei rapporti fra gli ordinamenti nazionali, diversamente dall'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, che si applica solo all'interno della giurisdizione di uno Stato membro.

Come si afferma nella "Spiegazione" relativa all'art. 50, l'applicazione del principio corrisponde all'acquis comunitario, e precisamente alla CAAS (artt. 54 - 58), alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.2.2003 nei procedimenti riuniti Goetzuk e Brugge e alle norme contenute in altre convenzioni comunitarie (art. 7 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 10 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione).

Per quanto riguarda l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito - precisa la "Spiegazione" - ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU, e quindi dal Protocollo n. 7, in conformità alla clausola orizzontale di salvaguardia contenuta nell'art. 52, par. 3.

3.3.1. Limite all'applicazione del principio è l'ambito materiale, l'art. 51, par. 1 prevedendo che la Carta si applichi a istituzioni, organi e organismi dell'Unione e agli Stati "esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione".

Aderendo alle conclusioni rassegnate da parte della dottrina, la già richiamata Sez. 6, n. 54467/2016 ritiene, condivisibilmente, che l'art. 51 possa essere interpretato in senso estensivo, ovvero nei casi in cui sia rinvenibile anche solo un «elemento di collegamento», seppure «non in termini di puntuale attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione», così come sostenuto dalla Commissione europea nella Comunicazione del 19.10.2010 e, in tempi più recenti, dalla giurisprudenza europea. A tale ultimo riguardo, va segnalato come la Corte di giustizia abbia giudicato attuazione «ogni normativa nazionale volta anche semplicemente a incidere su ambiti regolati dalle suddette fonti UE», specificando «che i principi generali dell'Unione europea vincolano gli Stati membri quando essi traspongono obblighi derivanti dal diritto UE (...) ma anche quando adottano misure in deroga a tali obblighi», sicché «risultano sottoposti al vaglio di tali principi tutte le norme nazionali atte ad entrare nel campo di applicazione del diritto dell'Unione» (Corte giustizia, 29/5/1997, Kremzow; Corte giustizia, 22/11/2005, Mangold; Corte giustizia, 19/1/2010, Kucukdeveci; Corte giustizia, 26/2/2013, Akerberg Fransson).

4. Tirando, a questo punto, le fila del discorso, è possibile affermare che il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici (ossia corrispondenti negli elementi costitutivi essenziali di condotta, volontà ed evento), presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività:

1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina negli art. 649 (per il giudizio di cognizione), 669 (per il giudizio di esecuzione) e 28 cod. proc. pen. (in relazione ai conflitti positivi di competenza): pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice, a norma dell'art. 12, comma 2, delle preleggi, non può prescindere nell'attività interpretativa (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231800 - 01).

2) nell'ambito del diritto internazionale generale, anche nell'attuale momento storico- in cui permangono "variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato" nella "valutazione sociale e politica dei fatti umani" (ancora valido è l'insegnamento di Corte Cost. n. 48 del 1967) - esso assume, al più, valore di "principio tendenziale", ma non (ancora) valore di principio generale, applicabile, come tale, nell'ordinamento interno ex art. 10 Cost., sicché un processo celebrato nei confronti di un imputato straniero, in uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen., non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti;

3) nell'ambito del diritto europeo convenzionale (dalla Convenzione EDU), l'art. 4 del Protocollo n. 7 si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoli Stati;

4) nell'ambito del diritto dell'Unione europea, infine, il ne bis in idem assume, ad oggi, in un'ottica di cooperazione giudiziaria sovranazionale fra Stati, valore di principio generale e, come tale, deve trovare pieno riconoscimento nell'ordinamento interno, atteso che, nella cornice dello "spazio giuridico europeo", «ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo» (ancora Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely, Rv. 268931 - 01).

La distinzione esposta trova un'efficace sintesi nella condivisibile affermazione, suggerita da autorevole dottrina, secondo la quale «Se manca la reciproca fiducia fra gli Stati ovvero una comunanza minima di valori (come è quella su cui si fonda l'art. 2 TUE, dedicato ai "valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze") o di norme penali simili o armonizzate che contribuirebbe all'eliminazione dei conflitti di giurisdizione e al riconoscimento dell'operatività, sul piano internazionale, del ne bis in idem, il bilanciamento frainteresse dello Stato e tutela del singolo risulterà a favore del primo».

5. Alla evocata "comunanza di valori" che connota lo "spazio giuridico europeo" è ancora estranea, come noto, la Repubblica d'Albania, di cui è cittadino l'odierno ricorrente.

Brevemente, si rammenta che, a fronte di una domanda di adesione all'UE presentata il24.4.2009, lo status di "paese candidato" è stato concesso all'Albania nel 2014.

Nell'aprile 2018 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione per l'avvio dei negoziati di adesione con quel Paese e, nel giugno successivo, il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha convenuto di rispondere positivamente ai progressi compiuti dall'Albania, delineando il percorso verso l'apertura dei citati negoziati nel giugno 2019 in funzione dei miglioramenti registrati in alcuni settori chiave, quali la riforma giudiziaria e la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

Dopo ulteriori passaggi interlocutori, nelle more del deposito della presente decisione i ministri degli Affari Europei hanno dato il loro accordo politico all'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Repubblica di Macedonia del Nord; il 25.3.2020, in particolare, le conclusioni su "Allargamento e processo di stabilizzazione e di associazione" sono state formalmente adottate mediante procedura scritta e il 26 successivo i membri del Consiglio europeo le hanno approvate.

Da questa sintetica cronologia si evince, pertanto, che, sebbene iniziata undici anni fa, la procedura di adesione dell'Albania all'Unione europea è tuttora distante dal suo compimento.

6. Con specifico riferimento ai rapporti bilaterali fra Albania e Italia, non può che constatarsi, ancora oggi, l'assenza di fonti pattizie internazionali atte a derogare alla disciplina dettata dall'art. 11 cod. pen. mediante la previsione dell'applicazione reciproca del divieto di bis in idem (così, da ultimo, Sez. 1, n. 33564/2019, cit.; v. anche, Sez. 4, n. 3315/2017, cit.).

7. Tanto premesso, è agevole comprendere come la Corte di Assise d'Appello di Firenze non potesse che addivenire ad una decisione di rigetto dell'istanza avanzata da K, in quanto:

1) l'istante è cittadino albanese;

2) la Repubblica d'Albania non ha, ancora oggi, completato il processo di adesione all'Unione europea, sicché i suoi cittadini non possono invocare in loro favore, in casi come quello di specie, l'applicazione del principio del ne bis in idem europeo, che assume valore diprincipio generale giuridico nel circoscritto ambito eurounitario;

3) fra i due Stati di Italia ed Albania non risultano conclusi accordi bilaterali che disciplinino l'applicazione reciproca del principio del ne bis in idem, sicché, in un caso comequello di specie, non è consentito derogare alla previsione dell'art. 11, comma 1, cod. pen., secondo la quale, nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 cod. pen., la sentenza pronunciata nei confronti di un cittadino straniero in uno Stato estero non impedisce la celebrazione di altro giudizio per gli stessi fatti da parte dell'Autorità giudiziaria nazionale.

8. Non scalfisce tali conclusioni il preteso "indiretto rilievo" che assumerebbe, nellamateria in discussione, l'art. 9 ("Ne bis in idem") della Convenzione europea di estradizione,aperta alla firma a Parigi il 13.12.1957 e ratificata sia dall'Italia (il 6/8/1963 ed entrata in vigore il 4.11.1963) che dall'Albania (il 19.5.1998 ed entrata in vigore il 17.8.1998).

Detta disposizione così recita: «L'estradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti».

Il punto è stato adeguatamente affrontato dai Giudici di merito, i quali, in sintonia con quanto affermato in plurime occasioni da questa Corte (si vedano le già citate Sez. 1, n. 33564/2019, Tavanxhiu; Sez. 4, n. 3315/2017, Shabani; Sez. 1, n. 20464/2013, N.), hanno correttamente osservato - diversamente da quanto adombrato in ricorso - che l'invocata Convenzione fa riferimento a fattispecie concrete diverse da quella in esame, disciplinando solamente metodiche e procedure estradizionali e, pertanto, non può reputarsi idonea ad essere letta in una prospettiva derogatoria dell'ordinamento interno (f. 5 dell'ordinanza impugnata).

L'accenno, operato dalla difesa del ricorrente, a quanto accadrebbe nell'ambito di una procedura estradizionale in applicazione dell'art. 9 della Convenzione de qua, non può che relegarsi, almeno allo stato, sul piano della più astratta delle ipotesi, per l'elementare considerazione che il K, in relazione ai due "paralleli" procedimenti a suo carico per l'omicidio di KF, è sempre stato latitante e, perciò, non è mai stato coinvolto in procedure estradizionali di sorta.

9. Va, poi, sgombrato il campo dall'equivoco ermeneutico in cui sembra essere incorsa la difesa del ricorrente laddove assume che la già richiamata pronuncia della Sezione Sesta di questa Corte n. 54467 del 15/11/2016 avrebbe riconosciuto "esplicitamente che il principio del ne bis in idem internazionale [...] rientr[i] tra i principi di carattere generale del diritto internazionale" (pag. 8 del ricorso).

Per fare la necessaria chiarezza al riguardo, giova, in primo luogo, sottolineare che il caso portato, nell'occasione, all'attenzione dei Giudici di legittimità aveva ad oggetto una procedura estradizionale, particolare già sufficiente ad escludere con nettezza una sua eventuale sovrapponibilità a quello devoluto all'odierno esame, che è totalmente avulso da un contesto di estradizione.

In quella particolare vicenda la Corte di appello di Venezia accolse la domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di RESNELI Aydin sulla base del mandato di cattura emesso dall'Autorità giudiziaria di Istanbul per il reato di associazione e traffico illecito di stupefacenti (trasporto dalla Turchia alla Germania di 86 chilogrammi di eroina). La Corte territoriale, pur dando atto che l'estradando era stato già giudicato per lo stesso fatto in Germania, dove aveva scontato la pena inflittagli, ritenne, in base all'art. 9 della Convenzione europea di estradizione, che la regola del ne bis in idem avesse una validità nell'ambito dei rapporti processuali interni e non potesse essere trasferita nei rapporti internazionali, in mancanza di un'apposita previsione convenzionale.

Nella citata decisione di annullamento n. 54467/2016, in coerenza con l'affermazione del pieno riconoscimento del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta di Nizza nell'ordinamento interno dei singoli Stati aderenti all'Unione europea - sul significato e valore del quale ci si è soffermati nei paragrafi che precedono - si è ritenuto che la Corte di merito, chiamata a decidere sull'istanza di estradizione avanzata dalla Turchia, avrebbe dovuto prendere in considerazione la sentenza emessa dall'Autorità giudiziaria tedesca (che condannò l'imputato) e riconoscere la sussistenza del ne bis in idem, essendo ininfluente che ad aver giudicato il R fosse stato un Paese "terzo" rispetto alla procedura di estradizione, in quanto rilevava il fatto che la sentenza fosse stata emessa da uno Stato membro dell'Unione, nel cui ambito il diritto a non essere giudicato per la seconda volta doveva essere fatto rispettare da ogni giudice nazionale che dell'Unione europea facesse parte; e ciò perché - come già enunciato - «in ambito europeo ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo».

Nella richiamata pronuncia si è, ulteriormente, precisato che il diritto fondamentale del ne bis in idem affermato dalla Carta di Nizza poteva considerarsi assicurato, nel caso di specie, in quanto l'elemento di "collegamento" con il diritto dell'Unione andava rintracciato nel fatto che l'estradizione era stata richiesta per il reato di traffico di stupefacenti, materia che risultava espressamente prevista dall'art. 83, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conclusione, non è dato ravvisare in alcun modo, nella illustrata decisione di questa Corte n. 54467/2016, la "teorizzazione" del principio del ne bis in idem "internazionale" come principio generale di diritto internazionale (che, al contrario, a pag. 6, viene con chiarezza esclusa), ma la ben diversa e condivisa affermazione, costituente il frutto della progressiva evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui si è dato atto in precedenza, secondo la quale ilprincipio del ne bis in idem è assurto al rango di principio generale nel delimitato ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea, ai quali, ancora oggi, la Repubblica di Albania è estranea.

Ma vi è di più.

Quand'anche l'Albania fosse stata oggi parte dell'Unione, non avrebbe potuto essere, comunque, riconosciuto al ricorrente il principio del ne bis in idem "europeo", stante il limite"materiale" previsto dall'art. 51 della Carta di Nizza, insuscettibile di essere superato, nella particolare fattispecie, dalla ravvisabilità di uno specifico elemento di "collegamento", non potendo certamente ricondursi il reato di omicidio al novero delle "materie" elencate dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Manifestamente infondato, infine, è il motivo con cui si invoca la possibilità di applicazione della disciplina di cui all'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. ("Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona") e del principio di prevalenza del provvedimento più favorevole ivi sancito, trattandosi di norma di esclusiva portata giuridica interna, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20464 del 5/4/2013, N., Rv. 256162 - 01, in motivazione) e correttamente ricordato dal giudice dell'esecuzione.

11. Inammissibile è la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

11.1. Va ricordato che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia viene provocato con ordinanza del giudice nazionale (ivi compresa la Corte Costituzionale), mediante la quale si solleva una questione interpretativa di una norma comunitaria.

Il giudice nazionale, infatti, è tenuto ad interpretare ed applicare la norma comunitaria, che è fonte del diritto e, qualora sorgano questioni di conflitto con una norma interna, deve disapplicare quest'ultima; in caso di dubbio sul significato della norma comunitaria, egli può risolverli interpretandola (mai disapplicandola) o può sollevare la questione pregiudiziale sull'interpretazione della stessa davanti alla Corte di Giustizia.

11.2. Nel caso in cui il giudice sia di ultima istanza, come nel caso che ci occupa, la facoltà di rinvio pregiudiziale, salvo casi particolari, sembrerebbe essere delineata come un obbligo, volto ad evitare il consolidamento, nella giurisprudenza, di una interpretazione che, non passata al vaglio della Corte di Giustizia, sia erronea.

Tuttavia, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, in più occasioni (fra le più recenti, nel settore penale, Sez. 4, n. 50998 del 19/7/2017, Vadardha, Rv. 271353 - 01; Sez. 3, n. 41152 del 6/7/2016, Sylla, Rv. 267783 - 01; Sez. 4 n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, non mass.), che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice di stabilirne la necessità (Sez. Un. Civ., ord. n. 20701 del 10/9/2013, Savoldelli contro Proc. Generale c/o Sezione Giurisdizionale Conti, Rv. 627458 - 01, in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia con riguardo alle disposizioni del Trattato aventi ad oggetto la materia del recupero dei contributi comunitari e la possibilità per gli Stati membri di perseguire la tutela di pregiudizi dell'erario europeo; le S.U. disattesero l'istanza evidenziando, tra l'altro, che la suddetta richiesta concretizzava un'anomala sollecitazione alla Corte di Giustizia a riconsiderare la propria consolidata giurisprudenza; cfr. anche Corte giust. 21/7/2011, Kelly, in C-104/10; 22/6/2010, Melki in C-188 e C-189/10).

Il rinvio pregiudiziale, infatti, ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (Sez. 3 civ., n. 13603 del 21/6/2011, Guidi contro Ass. Generali Spa, Rv. 618393 - 01, in cui viene precisato che il rinvio pregiudiziale non è finalizzato ad ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale).

D'altra parte, come sottolineato dalle Sezioni Uniti Civili di questa Corte (Sez. Un. Civ. n. 16886 del 5.7.2013, Wind Telecomunicazioni Spa contro Telecom Italia Spa, Rv. 626853 - 01), la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale.

11.2.1. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte claire" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (ex multis, Sez. Un. Civ., n. 12067 del 24/5/2007, Victoria Vericherung Ag. contro Beruffi, Rv. 597142 - 01; Sez. 1 civ., Ord. interloc. n. 22103 del 22/10/2007, Agenzia Erogazioni Agricoltura contro Cons. Agrario Ravenna Scarl, Rv. 599710 - 01; Sez. 1 civ., n. 4776 del 26/3/2012, Gaz contro Rai Spa ed altri, Rv. 621620; Sez. 5 civ., Ord. n. 15041 del 16/6/2017, C. contro A., Rv. 644553 - 04; nel settore penale, cfr. Sez. 4, n. 34753 del 17/5/2012, Preziosi, Rv. 253491 - 01; Sez. 5, n. 3113 del 9/10/1987, dep. 9/3/1988, Andreotti, Rv. 177842 - 01).

Occorre operare, in altri termini, una delibazione di fondatezza della questione proposta.11.2.1.1. E' stato, ulteriormente, precisato che:
- non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ove la parte si limiti a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle conseguenze "di fatto" derivanti dall'interpretazione del diritto interno senza sollecitare un'interpretazione generale ed astratta di una normativa interna (Sez. 6 - 3, Ord. n. 6862 del 24/3/2014, Santoro ed altri contro Università Studi Firenze ed altri, Rv. 630701 - 01);

- i diritti fondamentali garantiti dalla cd. Carta di Nizza assumono rilievo immediatamente precettivo solo quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e l'applicabilità del diritto dell'Unione implica quella dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta (Sez. L, n. 11129 del 30/5/2016, Frisani contro Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense, Rv. 639837 - 01);

- ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte UE è necessario che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione, non potendosi ritenere compiuta la "trattatizzazione" indiretta della CEDU, in forza dell'art. 52, comma 3, della Carta di Nizza, atteso che essa non costituisce strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze UE ed è inapplicabile a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (Sez. L, n. 4433 del 7/3/2016, Sabatini contro Ministero Economia Finanze, Rv. 639229 - 01).

11.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sussistano le condizioni per il rinvio pregiudiziale richiesto, perché manca in radice il presupposto dell'applicabilità ad esso dell'art. 50 della Carta di Nizza.

Come lucidamente messo in luce dalla sentenza n. 80/2011 della Corte costituzionale, è la stessa Carta dei diritti che, all'art. 51, stabilisce, al paragrafo 1, che «le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione»; recando, altresì, al paragrafo 2, una statuizione identica a quella della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona (ove si ribadisce che «la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi dell'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati).

Ciò esclude, con ogni evidenza - rileva il Giudice delle leggi - che la Carta costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come, del resto, ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, sia prima (ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano) che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordinanza 12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir e altri).

Va, dunque, ancora una volta, ribadito che presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione - e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto.

Nel caso di specie, detto presupposto difetta, non potendo profilarsi - alla stregua delle ragioni ampiamente sviluppate nella superiore esposizione in diritto - nessun tipo di interferenza e/o collegamento tra la norma comunitaria (art. 50 della Carta dei diritti) e le norme nazionali indicate (art. 11 cod. pen. e art. 669 cod. proc. pen.).

12. Per ragioni in parte sovrapponibili, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 669 cod. proc. pen.

Tale norma ("Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona") contempla, in generale, un'ulteriore ipotesi di controllo sull'esistenza del titolo esecutivo ed, in particolare, sulla sua esatta individuazione, qualora sia stata emessa una pluralità di sentenze nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, inteso, quest'ultimo, come coincidenza tra le componenti delle concrete fattispecie.

Essa costituisce espressione, per la fase dell'esecuzione penale, del generale principio del ne bis in idem interno, così come l'art. 649 ("Divieto di un secondo giudizio") esprime detto principio per la fase della cognizione e l'art. 28 in relazione ai conflitti positivi di competenza (Sez. 1, n. 27834 dell'1/3/2013, P.G. in proc. Carvelli, Rv. 255701 - 01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 21/1/2005, Fontana, Rv. 255701 - 01).

Per la sua collocazione sistematica (Capo primo del Titolo terzo del Libro decimo - Esecuzione) e il suo inequivoco tenore, l'art. 669 cod. proc. pen., come già statuito da questa Corte (Sez. 1, n. 20464 del 5/4/2013, N., Rv. 256162 - 01, in motivazione), assume una portata giuridica esclusivamente interna, inidonea, pertanto, a suffragare la tesi del valore generale internazionale del divieto del bis in idem.

Proprio perché afferente all'ordinamento processuale interno, la disposizione in esame non può entrare in conflitto, attraverso la norma interposta dell'art. 117 Cost., con l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU ("Diritto di non essere giudicato o punito due volte"), in quanto, come noto, tale norma convenzionale vincola gli Stati membri solo nell'ambito dei singoli ordinamentiinterni ("Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dellostesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato").

Dunque, l'art. 669 cod. proc. pen., teso ad evitare il bis in idem nella fasedell'esecuzione penale, si pone in rapporto di perfetta coerenza con la norma convenzionale invocata.

D'altro canto, non può profilarsi un contrasto dell'art. 669 cod. proc. pen. neppure con l'art. 50 della Carta di Nizza per le ragioni più volte chiarite, che, in estrema sintesi, rimandano all'insussistenza dei presupposti applicativi nel diritto interno di quella disposizione a causa dell'ostacolo insormontabile costituito dall'appartenenza del ricorrente a uno Stato non ancora membro dell'Unione europea.

Per questa dirimente e assorbente ragione mancano i presupposti per potersi ipotizzare una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto è conforme al principio di ragionevolezza trattare in modo diverso situazioni diverse: e non c'è alcun dubbio che sia ben diversa la situazione dei cittadini degli Stati appartenenti all'Unione, che sono accomunati da un medesimo acquis sulpiano dei diritti fondamentali, da quella dei cittadini di Stati non ancora membri dell'Unione, che non hanno, a tutt'oggi, assicurato il pieno rispetto di quegli stessi diritti, qualificanti lo spazio giuridico eurounitario.

13. Vero è che la "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen prevede che le disposizioni ivi enunciate in materia di nebis in idem non costituiscono un ostacolo all'adozione di soluzioni normative "nazionali" volte a conferire alle sentenze straniere una efficacia preclusiva più ampia rispetto a quella delineata dalla stessa Convenzione.

Ma, appunto, si tratta di una possibilità rimessa esclusivamente alla discrezionalità del legislatore nazionale, che dovrebbe assumersi la responsabilità politica di limitare la propria sovranità punitiva a favore di un giudicato straniero al di là dei severi vincoli tracciati a livello pattizio, prospettiva, quest'ultima, che, a dirla con una recente dottrina, "sembra davvero poco realistica".

14. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, il ricorso va rigettato, dalche consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020

Il Consigliere estensore Il Presidente