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Nascondere la droga non è segno di spaccio (Cass. 15893/16)

18 aprile 2016, Cassazione penale

Nascondere 3 g di eroina in garage non è segno di destinazione allo spaccio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 febbraio ? 18 aprile 2016, n, 15893

Ritenuto in fatto

1. M.A. ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19/03/2014 che ha confermato la sentenza dei Tribunale di Roma di condanna per il reato di detenzione a fini di cessione di gr. 3,00 lordi di sostanza stupefacente - eroina ex art. 73, comma 5, dei d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 73 cit. essendo stata la finalità di cessione unicamente dedotta, posto che non si poteva valorizzare il possesso della somma di denaro e dei titoli di credito rinvenuti, come comprovato dal dissequestro e dalla restituzione dei medesimi all'imputato disposti in primo grado, sulla base dei dato ponderale (settantasette dosi pari a meno di 2 grammi netti); del resto, la detenzione di tale quantitativo ben è compatibile con la riconducibilità alla formazione di una scorta per un uso dilazionato nel tempo compatibile con la sola detenzione. Né venivano rinvenuti sostanza da taglio, strumenti adatti alla pesatura e fogli od appunti con nomi, date e numeri.
3. Con un secondo motivo lamenta l'assenza della motivazione circa la determinazione dei trattamento sanzionatorio fondata unicamente sul numero di dosi superiori all'unità e ai precedenti penali.

Considerato in diritto

4. II primo motivo, di natura assorbente rispetto al secondo, è fondato.
I giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che la quantità di eroina detenuta dall'imputato, tossicodipendente abituale, non fosse compatibile con una "scorta" ma con la parziale destinazione a cessione in ragione essenzialmente di due dati, ovvero, da un lato, le modalità di custodia della stessa (collocata in parte nel bagno e in parte in garage) giudicata anomala per una mera finalità di consumazione personale e, dall'altro, la situazione di lavoro ed economica in generale dell'imputato.
Sennonché con riguardo al primo profilo, l'implicita valutazione circa la incongruità della scelta dei luoghi di custodia con una mera finalità di uso personale soffre, sotto il versante logico, della mancata considerazione delle conseguenze, sia pure di carattere amministrativo, che anche la mera consumazione dello stupefacente comporta a livello normativo, essendo dunque logicamente non incomprensibile, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, che l'imputato abbia voluto comunque celare lo stupefacente ove si fosse trattato di mero uso personale.
Con riguardo poi al secondo profilo, una volta che la stessa sentenza ha preso atto che il denaro e gli assegni originariamente sequestrati (e poi restituiti) all'imputato non potevano essere ricollegati allo stupefacente, un tale dato non poteva poi essere nuovamente spiegato, pena una contraddizione intrinseca nel ragionamento, quale elemento indicativo della finalità di cessione dello stupefacente ritrovato tanto più in quanto, invece, proprio la situazione economica rappresentata da entrate, a quel punto non illecite, poteva indicare, al contrario, la non necessità di cedere a terzi stupefacente per mantenersi.

Sicché, in definitiva, resterebbe, nel ragionamento della Corte, che ha affermato come anche un tossicodipendente abituale debba fare un uso adeguato e misurato dello stupefacente, il dato ponderale; va tuttavia ricordato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73 bis, comma 1, lett. a), dei d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere dei numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (tra le altre, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991, con riferimento a 50,67 grammi di sostanza stupefacente dei tipo hashish; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611 con riferimento a nove grammi lordi di eroina). Del resto, sempre da questa Corte si è affermato che il solo dato quantitativo può assumere il valore di indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale quando si versi in presenza di un assai rilevante numero di dosi (cfr., con riferimento a 50,360 grammi di hashish da cui erano ricavabili circa 2033 dosi medie singole, Sez. 3, n. 43496 del 02/10/2012, Romano, Rv. 253607 e, con riferimento a 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante, Sez.6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694).
Nella specie, risulterebbe, come da contestazione, detenuto un quantitativo pari a 77 dosi.
5. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.