L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.
Il principio di affidamento - che costituisce applicazione di quello del rischio consentito - è inteso ad evitare l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze e viene meno allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere...... che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.
Esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza: e ciò perchè alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. IV PENALE - SENTENZA 3 dicembre 2018, n.54001
Pres. Montagni – est. Cappelli
Ritenuto in fatto
1. La corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di quella città, appellata dall’imputato S.M. , con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, perché - alla guida di un’autovettura - per negligenza e imprudenza, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 154 co. 1, 2 e 3 C.d.S., cagionava il decesso del motociclista G.G. .
In particolare, si è contestato al S. di avere effettuato repentinamente e senza utilizzare l’indicatore di direzione, una manovra di svolta a destra, entrando così in collisione con il ciclomotore condotto dalla vittima che procedeva nel medesimo senso di marcia e che, a seguito dell’urto, cadeva a terra procurandosi un trauma cranico con esito letale (in (omissis) ).
La dinamica dell’incidente è stata ricostruita nei termini che seguono nella sentenza impugnata.
I mezzi stavano percorrendo la stessa corsia di marcia, in buone condizioni di visibilità e della strada. All’altezza di un’intersezione, si verificava la collisione tra la parte posteriore destra della autovettura e la parte anteriore sinistra del motociclo, entrambi procedenti a velocità limitata.
Secondo quanto riferito dal teste oculare V.F. - che viaggiava a distanza di 50 metri circa dietro i veicoli - questi stavano viaggiando sostanzialmente appaiati allorché l’autovettura aveva intrapreso una svolta a destra senza decelerare significativamente e senza attivare l’indicatore di direzione; subito dopo, la parte frontale del ciclomotore entrava in collisione con quella laterale posteriore destra dell’autovettura. Sia il motociclo che il suo conducente cadevano in avanti, il primo, subito soccorso dal V. , impossibilitato a parlare e sanguinante in prossimità del capo.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento della prova 'regina' del processo e erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla valutazione del compendio probatorio (tre consulenze tecniche e testimonianza V. ).
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento all’elemento dell’affidamento, avuto riguardo alla posizione illecita assunta dalla vittima (mancata distanza di sicurezza).
3. Con memoria depositata il 27 marzo 2018, la difesa dell’imputato ha sviluppato le argomentazioni esposte in ricorso, sia con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, anche per quanto attiene alla dinamica dei fatti, che avuto riguardo al comportamento della vittima, alla luce del principio di affidamento sul comportamento corretto degli altri utenti della strada.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte torinese, richiamate le doglianze difensive, le ha disattese, ritenendo che la testimonianza V. fosse del tutto attendibile, oltre che pienamente riscontrata dagli esiti delle consulenze del P.M. e della difesa di parte civile.
In particolare, il primo consulente aveva ritenuto che il S. , dopo aver superato di stretta misura sulla sinistra il ciclomotore, aveva messo in atto una svolta a destra, senza accorgersi che detta manovra interferiva con la traiettoria del ciclomotore che era a ridosso del suo spigolo posteriore destro; pertanto, l’incidente si era verificato per preponderante e grave imprudenza dell’imputato, il quale non si era previamente assicurato di poter effettuare detta manovra in sicurezza. Il casco indossato dal motociclista non era omologato.
Analoghe conclusioni aveva rassegnato anche il consulente di parte civile, che però aveva escluso rilevanza concausale alle caratteristiche del casco indossato dalla vittima, poiché la lesione mortale non era stata quella subita dall’apparato scheletrico, bensì dalla massa encefalica, a causa del suo scuotimento contro la scatola cranica, conclusione condivisa, peraltro, dallo stesso consulente della difesa.
Quest’ultimo, dal canto suo, aveva sostenuto che il motociclo aveva urtato l’auto prima che questa fosse impegnata nella manovra di svolta, deducendolo dalla posizione di quiete assunta dal mezzo a due ruote (abbattuto cioè sul fianco sinistro). Il punto d’impatto, inoltre, si sarebbe collocato all’interno del cono d’ombra, cosicché il motociclo non sarebbe stato neppure visibile utilizzando lo specchietto retrovisore.
L’imputato, con una memoria scritta, aveva dichiarato di non essersi accorto del ciclomotore e di non averlo superato, avendo solo udito un rumore sordo e, effettuata la svolta, visto dallo specchietto retrovisore un motociclista a terra in mezzo all’incrocio.
Tale ricostruzione, tuttavia, era stata smentita dall’apporto dichiarativo del testimone oculare, sovrapponibile, invece, alle conclusioni dei primi due tecnici. In particolare, la Corte torinese, sempre attingendo alla consulenza del P.M., ha ritenuto, con riferimento alla posizione di quiete del motociclo, che essa fosse giustificata dal movimento rotatorio per la spinta eccentrica di senso orario con andamento da sinistra a destra, che aveva interessato la parte anteriore di quel mezzo; quanto, invece, alla visuale coperta, che essa fosse rimasta una mera allegazione indimostrata, smentita dalle dichiarazioni del teste V. , neppure il S. avendo affermato che lo scooter stesse effettuando un tentativo di sorpasso, avendo anzi riferito di non essersi nemmeno accorto del mezzo a due ruote.
La Corte d’appello ha dato ampia risposta alle perplessità opposte dalla difesa in ordine alla ricostruzione degli eventi.
In primo luogo, ha evidenziato l’indifferenza del teste V. ; ha inoltre escluso che egli avesse dimostrato incertezza nel rispondere, avendo invece espressamente affermato che in un primo momento i due mezzi gli erano sembrati sostanzialmente appaiati, ribadendo il concetto anche nel prosieguo con crescente certezza; quanto, poi, alle condizioni della vittima, la Corte ha dato rilievo - al fine di giustificare la rilevata, non perfetta corrispondenza tra il riferito del teste V. e quello dell’organo accertatore - che il contatto tra i due dichiaranti e il motociclista era avvenuto in momenti diversi (il primo essendosi avvicinato subito dopo l’impatto che aveva determinato lo scuotimento della massa encefalica; il secondo dopo almeno venti minuti dal fatto, ciò che poteva anche giustificare un temporaneo recupero delle capacità del ferito di interloquire).
Neppure le valutazioni del consulente della difesa dell’imputato erano idonee a incrinare la ricostruzione così operata, avendo il giudice del gravame di merito rilevato la contraddittorietà tra due assunti difensivi (accostamento del S. al margine destro della carreggiata per effettuare la manovra di svolta e impatto dello scooter contro la macchina), già smentiti dalla testimonianza V. e dalla stessa conformazione delle tracce dell’impatto rinvenute sui mezzi (sull’auto erano state infatti trovate tracce gommose lasciate dalla moto nel momento in cui i due mezzi avevano gli assi longitudinali non paralleli, ma tra loro leggermente deviati: il motociclo dritto, l’auto invece inclinato a destra). Quanto all’avvistabilità della moto, la Corte, sempre richiamando le consulenze del P.M. e della parte civile, acquisite al processo, ha ritenuto smentito l’assunto difensivo poiché l’auto aveva l’asse inclinato leggermente a destra, ove si trovava per l’appunto il motociclo.
3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è ampiamente giustificata dall’approccio di metodo che li accomuna: trattasi, invero, di doglianze in punto di fatto, con le quali il ricorrente ha proposto una diversa lettura del dato probatorio, dissonante cioè rispetto a quella che la Corte di merito ha offerto, sulla scorta di un ragionamento del tutto lineare, congruo, logico e non contraddittorio. Rispetto ad esso, il deducente, senza operare un previo, necessario confronto con il ragionamento probatorio condotto nella sentenza, si è limitato a riproporre in questa sede le stesse censure, debitamente esaminate dalla Corte d’appello.
Sul punto, è sufficiente un mero richiamo al costante insegnamento di questa Corte, in ordine ai connotati del sindacato di legittimità e ai requisiti di ammissibilità del ricorso con il quale esso sia sollecitato, non dovendo dimenticarsi che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Inoltre, stante il richiamo al principio dell’affidamento contenuto nel secondo motivo di ricorso, va pure ribadito che, in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, esso trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. n. 5691 del 02/02/0216, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 09/012/2015, Rv. 263010; n. 8090 del 15/11/2013 Ud. (dep. 20/02/2014), Rv. 259277 (in fattispecie relativa alla collisione tra l’autovettura condotta dall’imputato e la motocicletta occupata dalla vittima, un carabiniere in servizio, che percorreva contro mano e a sirene spiegate la strada ove si era verificato l’impatto); n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354; n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354).
Si è pure precisato che il principio di affidamento - che costituisce applicazione di quello del rischio consentito (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12260 del 09/01/2015, Moccia) - è inteso ad evitare '... l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze' e viene meno '... allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere...... che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività' (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017, Luciano).
Peraltro, come rilevabile dall’analisi della giurisprudenza sopra citata e come puntualmente osservato nella sopra richiamata sentenza n. 25552/2017, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza, tale condivisibile orientamento più rigorista essendo giustificato, nella materia de qua, dalla circostanza che il contesto della circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di èquipe proprio della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche dal rilievo che alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro tremila con accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili D.M.S. e G.D. che liquida in Euro tremila oltre accessori come per legge.