Per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, basta la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona richiesta, nè è necessaria la allegazione del provvedimento cautelare su cui si basa il MAE.
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 31 agosto – 1 settembre 2017, n. 39864
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 agosto 2017, ha disposto la consegna di L.Z. , cittadino albanese, all’autorità giudiziaria ungherese in esecuzione del mandato di arresto emesso il 9 dicembre 2016 nel procedimento aperto a carico del consegnando per i reati di corruzione e contraffazione (sez. 293 1-2 e sez. 343, comma 1, cod. pen. dell’Ungheria), per avere il L. presentato domanda di rilascio del passaporto allegando il certificato di naturalizzazione rilasciato a nome di tale M.Z. , da poco naturalizzato come cittadino ungherese, ed avere ottenuto il passaporto, in cui era stata operata la sostituzione, con l’aiuto di un ufficiale del governo a cui era stata pagata una somma di denaro, il tutto al fine di poter liberamente attraversare i confini dell’Unione Europea.
2. Ricorre per l’annullamento dell’indicata sentenza il difensore di fiducia del consegnando con un unico articolato motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il mandato di arresto, di natura processuale:
a) non sarebbe corredato da copia del provvedimento restrittivo della libertà personale (art. 6, comma 3, l. n. 69 del 2005);
b) non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione non consentendo alla Corte territoriale di valutare l’effettiva sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le fonti di prova (artt. 1, comma 3, e 18 lett. t), 17, comma 4, art. 6, comma 4, legge n. 69 del 2005);
c) sarebbe mancante dell’indicazione dell’attività processuale per la quale era stata richiesta la consegna elemento di assoluto rilievo avendo la Corte di legittimità precisato la non eseguibilità del mandato nel caso in cui l’interessato debba essere sottoposto ad interrogatori o confronti.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è il motivo che sostiene il proposto mezzo.
2. Possono trovare congiunta trattazione i profili di ricorso con cui si denuncia la mancata indicazione del fatto, delle fonti di prova e del provvedimento cautelare.
Come è stato più volte ritenuto da questa Corte, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha apprezzato seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, giacché il presupposto della motivazione del mandato di arresto cui è subordinato l’accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18 comma 1, lett. t), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)" (tra le altre: Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, in motivazione, massimata su altro).
L’autorità giudiziaria italiana è tenuta solo a verificare che l’autorità giudiziaria di emissione dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, integrandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione-quadro in siffatto contesto.
Non è necessario quindi che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall’attività supplementare inviata dall’autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
Non osta invero alla consegna anche la mancanza del provvedimento cautelare su cui si basa l’istanza (in questi termini, tra le altre: Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, Rv. 265470).
In applicazione degli indicati principi, la Corte di appello di Milano ha debitamente apprezzato il fatto, in ragione dei contenuti del mandato di arresto Europeo che dettagliatamente descrivono le condotte ascritte al consegnando come integrative del reato di corruzione attiva e di falso in atto pubblico, per avere il L. ottenuto il rilascio di un passaporto, falso, in quanto a nome di un terzo, un cittadino ungherese, ma con sopra apposta la foto del consegnando, il tutto con la collaborazione di un funzionario, al fine retribuito, del governo ungherese.
3. Quanto all’ultima delle svolte censure.
Vero è che la finalità dell’euromandato di natura processuale, di cui si denuncia in ricorso la mancata indicazione della finalità assolta, resta nel proposto mezzo incongruamente sostenuta per richiamo ad una sentenza di questa Corte in cui si è riconosciuta rilevanza alla finalità del mandato Europeo nella preventiva apprezzata insussistenza dei gravi indizi delle ipotesi di reato ivi ritenute (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, Rv. 236378), evidenza, questa, non configurabile nella fattispecie in esame.
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
6. Seguono gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.