In caso di rifiuto di un MAE, il riconoscimento della sentenza penale straniera può avvenire solo se viene accertato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'ambito del controllo sul requisito della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato non riguarda solo il dispositivo, ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo.
Non può essere riconosciuta la sentenza straniera con processo celebratosi nella contumacia della imputata, nel difetto di elemento alcuno che consenta diversificare le modalità di notificazione dell'atto di citazione e la congruità di tali modalità rispetto ai canoni italiani, o nella assenza di un difensore con conseguente chiara violazione del diritto di difesa come disciplinato nel nostro ordinamento.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
V sezione penale
udienza (e deposito) 9/0l/2025
sentenza 10002/25
Nel procedimento passivo di consegna a carico di:
YF nata in Nigeria il .1991, in Italia s.f.d. C.U.I. , arrestata il 01.09.2021 alle 21.15 dalla POLFER di Bologna per fini di consegna in quanto destinataria del mandato di arresto europeo NR. ** emesso il 26.06.2020 dall'Autorità Giudiziaria del Belgio, per i reati di tratta di esseri umani e agevolazione della immigrazione clandestina, commessi tra il 18.09.2016 ed il 05.08.2017 in Belgio e per i quali è stata condannata con sentenza del tribunale penale di Anversa n. 2020/**8 -AN. 37 Fl 52**8/2017 alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione per i reati di cui agli artt. 77 bis sub. 1 e 2, 77 quater sub. 1, 2e-3e-4e-7e e 2 dellalegge belga 15/12/1980, 389 § 1 sub. 1,433 quinqies §§ 1, l-e-2e e 4, 433 novies §§ 1 e 5, 433 septies sub. 1 3e e 2 483 c.p. Belga e meglio descritti nel Forum A, Riferimento Schengen ID n. BEC00****1.
Presofferto: arresto eseguito 1'01.09.2021-il 03.09.2021 applicata la misura cautelare della custodia in carcere. 05.01.2021 AA DD Castelfranco Emilia- REVOCATI IL 15.10.2021 Domicilio in Castelfranco Emilia in via Solimei nr 98
Ex art 161 co 4° cpp presso Avv Roberto Ghini del Foro di Modena
Difeso dall' Avv. RG del foro di Modena di fiducia
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Autorità giudiziaria del Belgio emetteva in data 26 giugno 2020 il mandato di arresto europeo n. 2**9 nei confronti di FY n. Nigeria il **.1991 per la esecuzione della pena di anni 5 di reclusione irrogata dal Tribunale di Anversa con sentenza n. 2268/2020 - AN. F1 5**8/2017 per fatti di tratta di esseri umani ed agevolazione della immigrazione clandestina consumatisi in Belgio tra il settembre 2016 e l'agosto 2017.
Questa Corte di appello con sentenza n. 10059/21 r.sent. del 15.10.2021 rifiutava la consegna della interessata alla Autorità belga in quanto:
• Erano state richieste alla Autorità belga - tra le altre - informazioni in punto modalità di esecuzione della pena per le madri di figli minori, segnatamente sotto la specie della tutela della integrità psicofisica del minore e della famiglia nel suo complesso, della idoneità delle modalità di esecuzione della pena a tutelare il diritto della madre a non essere privata del rapporto con i figli, e del trattamento carcerario cui la consegnanda sarebbe stata concretamente sottoposta
• L'Ufficio del Procuratore del Re destinatario di tale richiesta, rispondeva nel senso che le risposte relative eran odi competenza del Servizio pubblico federale per la giustizia
• In tale assetto, la mancanza di risposta ai quesiti sopra riassunti comporta la assenza di certezza che l'ordinamento belga riconosca modalità di detenzione assimilabili a quelle italiane in materia di tutela della maternità e presidio della crescita dei figli minori.
La Corte di cassazione, a seguito di ricorso proposto dal Procuratore generale in sede, investiva la Corte di Giustizia della Unione europea delle seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro 2002/584] debbano essere interpretati nel senso che non consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi.
2) Se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro 2002/584] siano compatibili con gli articoli 7 e 24, paragrafo 3, della [Carta], anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di articolo 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of the child.
La Corte di Giustizia della Unione europea - Grande Sezione - con sentenza del 21dicembre 2023 decideva nella causa C-261/22 iscritta in conseguenza di tale remissione, e stabiliva: "L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (... ) osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell'interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni".
In tale assetto, la Corte di cassazione con sentenza n. 18365/24 del 7-9 maggio 2024 annullava la sentenza n. 10059/21 r.sent. del 15.10.2021 di questa Corte di appello con rinvio ad altra sezione, stabilendo: "la autorità giudiziaria italiana, richiesta di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo, pertanto non può rifiutare la consegna solo perché la persona richiesta sia madre di prole con lei convivente di tenera età. La consegna di madre di prole minorenne convivente non rientra, infatti, più in alcuno dei motivi di rifiuto tassativamente previsti dal legislatore italiano (....) l'esame che la Corte di appello deve promuovere si articola in due fasi, che devono essere svolte in successione(... ) nell'ambito della prima fase, deve stabilire se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare la esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di tali diritti fondamentali a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età(...) nell'ambito della seconda fase la Corte di appello deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze indicate durante la prima fase dell'esame possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona oggetto di un mandato di arresto europeo o di cura dei suoi figli minori e se, tenuto conto della loro situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona o tali figli minori corrano un rischio concreto di violazione di tali diritti fondamentali".
Si disponeva quindi da parte di questa Corte la trasmissione per il tramite del Ministero della Giustizia al Service public fédéral Justice (Servizio pubblico federale per la giustizia, Belgio), di copia della ordinanza 17.09.2021 della Corte di appello di Bologna - sezione prima, con preghiera di rispondere ai primi 4 quesiti in essa articolati.
La Autorità belga dava riscontro alla richiesta, comunicando - con nota del 16 ottobre 2024 - che la procedura aveva conosciuto una modificazione avendo la Autorità richiedente "ricevuto la notifica della assunzione della esecuzione della pena da parte del Ministero della Giustizia italiano (fascicolo SP 03**5- 62/2022-GE)".
Il Ministero della Giustizia con decreto 21.11.2024 esprimeva il consenso all'attivazione della procedura di cui agli artt. 1 e ss. Dlgs 161 del 7 settembre 2010 recante "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privativa della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'unione europea" per il riconoscimento e l'esecuzione della pena in Italia della sentenza penale del Tribunale di prima istanza di Anversa - divisione Anversa del 05.05.2020 definitiva il 03.01.2022 di condanna della Young alla pena di anni 5 di reclusione per i delitti di traffico di esseri umani aggravato e di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali.
In tale assetto, si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve respingersi la istanza di esecuzione del mandato di arresto europeo n. **9 nei confronti di FY n. Nigeria il **.1991 in quanto
• non corredata dalle informazioni richieste alla Autorità richiedente di cui alla ordinanza 17.09.2021 di questa Corte
• implicitamente revocata a seguito del radicamento della procedura di riconoscimento della sentenza penale belga al quale la Autorità belga dichiara di uniformarsi.
Conformemente alle conclusioni delle parti tutte, ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della indicata sentenza emessa dalla Autorità del Belgio in oggetto.
L'art. 733 comma 1 lett. b) c.p.p. postula per il riconoscimento della sentenza penale straniera il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
L'esame della sentenza della cui esecuzione si tratta - versata in atti integralmente (sul punto Sez. 6, Sentenza n. 2442 del 04/11/2011 secondo la quale "in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'ambito del controllo sul requisito della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato non riguarda solo il dispositivo, ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo) - evidenzia la emergenza di rilevi di radicale contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, sotto la specie del contrasto con i canoni costituzionali del giusto processo.
Si osserva nel merito:
1. Come il processo celebratosi avanti Autorità giudiziaria belga si sia celebrato nella contumacia della imputata, nel difetto di elemento alcuno che consenta diversificare le modalità di notificazione dell'atto di citazione e la congruità di tali modalità rispetto ai canoni italiani
2. Come il processo risulti - dalla lettura della sentenza, che in calce al dispositivo elenca le parti partecipanti al procedimento nelle figure del collegio giudicante, del pubblico ministero e del cancelliere - apparentemente celebratosi nella assenza di un difensore della imputata, con conseguente chiara violazione del diritto di difesa come disciplinato nel nostroordinamento (sul punto Sez. 6, Sentenza n. 14459 del 06/12/2012 secondo il quale "ai fini dell'accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza pronunciata da giudice straniero occorre verificare se sia statarispettata la condizione prevista dall'art. 733, comma primo, lett. c), cod.proc. pen. ed, in particolare, se le dichiarazioni rese dall'imputato,su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore")
3. Come dalla lettura del MAE (pag. 4) sia dato evincere che la sentenza del cui riconoscimento si tratta non è stata notificata alla imputata per la eventuale determinazione ad impugnare, allorchè "l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna", di talchè appare la chiara distonia della formazione della irrevocabilità di tale sentenza - assunta quale titolo definitivo e mai notificata alla imputata -rispetto ai principi nazionali italiani
4. Come dagli atti nulla emerga circa accertamenti svolti dalla Autorità richiedente, in punto comprensione da parte della imputata della lingua neerlandese con la quale la sentenza è stata redatta.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna
visti gli artt. 127 e ss, 730 c.p.p., artt. 10 e segg. L. 69/2005, artt. 10 e ss d. lgs. 161del 7 settembre 2010
1. respinge la istanza di esecuzione del mandato di arresto europeo n. 20NZ5299 avanzata dalla Autorità giudiziaria del Belgio nei confronti di FY n. Nigeria il **.1991
2. nega il riconoscimento della sentenza di condanna alla pena di anni 5 di reclusione n. 2268/2020 - AN. F1 523018/2017 emessa dal Tribunale di Anversa per fatti di tratta di esseri umani ed agevolazione della immigrazione clandestina consumatisi in Belgio tra il settembre 2016 e l'agosto 2017, nei confronti di FY n. Nigeria il **.1991
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bologna, 9 gennaio 2025