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MAE processuale sproporzionato se basta OIE (CA Milano, 73/23)

9 maggio 2023, Corte di Appello di Milano

A garanzia di un utilizzo proporzionato del mandato di arresto europeo di tipo processuale, è necessario valutare l'eventuale impiego di altri strumenti giudiziari a disposizione degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare I 'Ordine Europeo di Indagine penale (OEI). 

 

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione V penale

73/2023 Reg. Gen. MAE MAE sentenza dd. 9 maggio 2023

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di consegna presentata dal Governo del Regno del Belgio nei confronti di:

 

(omissis)

 

all'esito dell'udienza del 9.05.2023, svoltasi in camera di consiglio, durante la quale il P.G. ha insistito principalmente per unnuovo rinvio e, in subordine, per il diniego della richiesta, mentre la difesa ha concluso per il rigetto della stessa

osserva

In data 17.01.2023 personale in forza all'Aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Milano ha proceduto all'arresto di (omissis), in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 16 gennaio 2023 dall'Autorità Giudiziaria del Regno del Belgio - Tribunale di Prima istanza di Bruxelles, per i reati di corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale e riciclaggio, commessi in Belgio tra il 1.1.2018 ed il 26.12.2022 Con provvedimento emesso il 18.1.2023 il Consigliere delegato della Corte d'Appello di Milano ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai fini della consegna (poi sostituita con il divieto di espatrio, giusta ordinanza depositata il 10.02.2023);

In pari data, in sede di udienza fissata per l'identificazione della persona, la stessa non ha prestato il consenso e non ha rinunciato al principio di specialità.

In data 23 gennaio 2023 il Ministero della Giustizia ha trasmesso il mandato di arresto europeo

emesso dalla sopra indicata autorità giudiziaria belga, allegando la traduzione in lingua italiana. All'esito dell'udienzat enutasi il 31 gennaio 2023, il Collegio, preso atto che in tale documento veniva effettuato un generico richiamo alla necessità di porre in arresto la persona richiesta "ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di protezione privativa delle libertà", così non soddisfacendo le esigenze sottese al quadro normativo adottato dagli Stati membri dell'Unione Europea, ha adottato un'ordinanza interlocutoria in cui ha chiesto all'Autorità Giudiziaria del Regno del Belgio " se e quali atti istruttori siano da compiere con la presenza necessaria della persona richiesta in consegna; se la sua presenza sia indispensabile per la prosecuzione del procedimento o ai fini dell'eserciziod ell'azione penale; le ragioni per le quali si è ritenuto di non utilizzare lo strumento dell'ordine europeo di indagine".

In tale sede, inoltre, sono state altresì richieste informazioni sulla situazione carceraria nel Paese richiedente, con particolare riguardo a quali siano le condizioni dei detenuti in quel carcere, quanti detenuti vi siano ristretti, quanti detenuti siano previsti in ogni cella, quanto spazio abbiano a disposizione e quali siano le condizioni igieniche dell'istituto di custodia nel quale (omissis) dovrebbe essere ristretta, nonché se siano in vigore provvedimenti che sospendano o limitino i diritti fondamentali dei detenuti.

Indi, all'udienza del 9 marzo 2023, preso atto che erano pervenute le informazioni integrative sulla situazione carceraria, il Collegio ha rilevato non essere invece arrivata risposta alcuna circa gli altri quesiti sollevati, sicché la Corte ha reiterato la richiesta, fissando nuova udienza per l'odierna data, ma ad oggi non è stato recapitato alcun riscontro.

***

Ciò premesso, risulta dalla documentazione inviata che il mandato d'arresto europeo in relazione al quale si procede concerne tre distinte ipotesi di reato e, in particolare, così si esprimono le Autorità belghe circa il compendio indiziario che grava sulla persona richiesta in consegna: (omissis)

Nel mandato d'arresto sono indicate le norme violate: artt. Da 246 a 252 del Codice Penale belga (corruzione); articoli 324 bis e 324 ter del Codice Penale belga (organizzazione criminale); articolo 505 del Codice Penale belga (riciclaggio di denari), puniti con la pena massima della reclusione pari ad anni 10.

Ritiene il Collegio che non debba farsi luogo alla consegna all'A.G. del Regno del Belgio di (omissis) per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, il mandato d'arresto di cui si tratta riveste natura processuale e la persona richiesta in consegna è cittadina italiana erisiede stabilmente in Italia, sicché deve richiamarsi il considerando n. 26 della direttiva 2014/41/UE, secondo il quale "per garantire un uso proporzionato del mandato di arresto europeo, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un ordine europeo di indagine costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un ordine europeo di indagine ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa".

Ne consegue che, a garanzia di un utilizzo proporzionato del mandato di arresto europeo di tipo processuale, è necessario valutare l'eventuale impiego di altri strumenti giudiziari a disposizione degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare I 'Ordine Europeo di Indagine penale (OEI), come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione (dr. Sez. 6, n 14937 del 14/4/2022).

Nel caso di specie, si è in presenza di un MAE emesso per esigenze esclusivamente investigative, peraltro formulate in maniera assai vaga nel contenuto e nel tempo, cioè senza individuare specificamente gli atti istruttori da compiere e senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale, a fronte peraltro di una totale disponibilità mostrata da (omissis) a collaborare con gli inquirenti belgi.

Pertanto, l'obiettiva incertezza circa le ragioni istruttorie che sono state poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto europeo di cui si controverte, hanno imposto di richiedere all'autorità emittente le informazioni integrative sopra ricordate,ma il persistente silenzio sul punto da parte dell'Autorità Giudiziaria belga - sollecitata per ben due volte - impone la pronuncia di rigetto di cui al dispositivo.

Ritiene infatti il Collegio che non debba essere disposta la consegna (omissis) all'Autorità Giudiziaria richiedente, potendo le esigenze istruttorie indicate dall'Autorità Giudiziaria belga essere soddisfatte mediante lo strumento dell'Ordine di Indagine Europeo.

A questo motivo di rifiuto se ne aggiunge uno ulteriore, rappresentato dalla circostanza relativa alla presenza di un procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (omissis)

Parrebbe così profilarsi un'ipotesi di cosiddetta "litispendenza internazionale", atteso che uno dei fatti oggetto del mandato diarresto europeo - anzi la fattispecie cardine nel procedimento belga - corrisponde alla medesima vicenda storica per la quale siprocede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità.

Il che rientra nelle previsione dell'art. 18-bis legge n. 69/2005 e successive modifiche, che contempla un motivo di rifiuto facoltativo della consegna.

Al rifiuto di consegna consegue la revoca della misura coercitiva in atto (divieto di espatrio).

P.Q.M.

Visti gli artt. 17 e 18-bis legge 22 aprile 2005 n. 69

rifiuta

la consegna di (omissis) all'Autorità Giudiziaria del Regno del Belgio in forza del Mandato di Arresto Europeo emesso il 16 gennaio 2023 dall'Autorità Giudiziaria del Regno del Belgio - Tribunale di Prima istanza di Bruxelles, per i reati di corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale e riciclaggio, commessi in Belgio tra il 1.1.2018 ed il 26.12.2022.

Revoca la misura coercitiva del divieto di espatrio in atto applicata (omissis).

 

Dispone che la presente sentenza venga letta in udienza alla presenza delle parti; la lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti.

Dispone che, decorsi i termini per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 22 c. 1 L 69/2005 la sentenza venga immediatamente comunicata al Ministro della Giustizia.

Milano, 9.5.2023

 

Il Consigliere estensore                                                                 Il Presidente