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MAE in Romania con garanzie (Cass. 48396/19)

27 novembre 2019, Cassazione penale

Per permettere consegna in un procedimento MAE sono sufficienti garanzie anche solo in termini probabilistici.

Nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'estradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio. Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve (limitarsi a) prendere atto.

Le informazioni richieste e ufficialmente comunicate, non possono essere disattese dalle autorità dello Stato di Esecuzione sulla base di generiche censure, tenuto conto -altresì-del progressivo miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penitenziari rumeni accertato in sede comunitaria.

 

Corte di Cassazione

sez. 2 penale

sentenza n. 48396/2019

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udienza: 27/11/2019 (motivazione contestuale)

sentenza

sul ricorso proposto da DGM n. in Romania il ** avverso la sentenza resa in data 8/10/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 27/11/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

1.Con sentenza resa il 10/4/2019 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava con rinvio la decisione resa il 22//2/2019 dalla Corte d'Appello di Salerno, che aveva riconosciuto la sentenza con cui il 13/12/2016 il Tribunale rumeno di Hunedoara ha condannato DGM alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di evasione fiscale commessi nel triennio 2008/2011, disponendo, con il consenso del D, l'esecuzione della pena in Italia e il conseguente rifiuto della consegna all'A.G. rumena.

La pronunzia rescindente, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale di Salerno, riteneva erroneo il riconoscimento di un non estemporaneo radicamento del condannato in Italia idoneo a legittimare il rifiuto di consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1) lett. r) L. 69/2005 e rilevava la genericità delle considerazioni svolte, in assenza di specifica istruttoria, circa l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano dei detenuti in Romania, prescrivendo al giudice di rinvio la richiesta di informazioni complementari ex art. 16 L. 69 in ordine alle condizioni della futura detenzione.

2. La sentenza impugnata, preso atto delle previsioni di trattamento penitenziario inviate dal Tribunale di secondo grado di Hunedoara, Ufficio Esecuzioni Penali, dallo stesso attinte presso l'Amministrazione Nazionale dei Penitenziari del Ministero della Giustizia romeno, riteneva che le condizioni promesse e l'impegno preso dallo Stato Estero siano tali da escludere un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti durante la detenzione e si pongano in linea con gli standard europei.

In particolare, la Corte negava che possa costituire ostacolo alla consegna la circostanza che l'A.G. straniera si sia espressa in termini di probabilità e non di certezza circa l'assegnazione del D per l'espiazione della pena prima nel penitenziario di Oradea e successivamente in quello di Satu Mare, dipendendo siffatto giudizio esclusivamente dalla consistenza della popolazione carceraria all'atto della consegna e dalla necessità di scongiurare situazioni di sovraffollamento, disponendo in conseguenza la consegna del ricorrente alle competenti autorità dello Stato della Romania.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di DGM, (..) deducendo la violazione dell'art. 18 I. h) L.69/2005 e dell'art. 3 CEDU nonché l'illogicità della motivazione.

Assume il difensore che, nonostante la Corte di legittimità abbia espressamente previsto che solo in caso di informazioni sufficienti ad escludere il rischio di trattamento contrario all'art. 3 CEDU la consegna poteva essere consentita, la sentenza impugnata, a pag. 6, dopo aver descritto compiutamente il programma penitenziario che sarà riservato al D, ha affermato che la circostanza che l'A.G. straniera si sia espressa in termini di probabilità e non di certezza non è di ostacolo alla consegna stessa. Secondo il ricorrente la probabilità non costituisce garanzia del trattamento riservato ex art. 3 CEDU, non potendo escludersi l'assegnazione del soggetto richiesto ad un istituto che non possiede le caratteristiche necessarie per scongiurare un trattamento inumano. Pertanto, le informazioni fornite dalla Romania devono reputarsi insufficienti ai fini della consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato.

La decisione impugnata ha illustrato il contenuto delle informazioni acquisite dallo Stato di emissione, osservando, in particolare, come la Direzione generale dell'Amministrazione Nazionale Penitenziaria rumena, con nota del 1 agosto 2019, abbia fornito, in risposta alla richiesta avanzata dalla Corte d'appello di Napoli, dettagliate precisazioni in merito alle caratteristiche del regime esecutivo previsto nel caso di specie dal sistema processuale interno, delineando gli sviluppi dell'esecuzione della pena irrogata nei confronti della persona richiesta in consegna e circostanziando la situazione detentiva che gli sarà riservata con la descrizione delle condizioni delle celle e dei servizi disponibili, della possibilità di accesso all'aria aperta nonché a programmi educativi e di assistenza psicosociale, precisando le condizioni igienico-sanitarie degli istituti e la superficie rispettivamente disponibile.

Il complessivo apprezzamento delle condizioni riferite è stato ritenuto idoneo ad escludere la presenza di un rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti.

4.1 L'individuazione in termini probabilistici degli istituti penitenziari di assegnazione che, secondo la difesa del ricorrente costituisce un vulnus al rispetto delle garanzie di cui all'art. 3 CEDU, è stato ricondotto dalla Corte territoriale alle fisiologiche dinamiche della disponibilità logistica al momento della consegna con argomenti che appaiono congruenti, tanto più ove si consideri che non esiste alcuna evidenza che colleghi il rispetto del trattamento penitenziario individualizzato di cui si discorre unicamente agli istituti di Orodea e Satu Mare e non anche agli altri istituti penitenziari del Paese richiedente e che la Corte di Giustizia ha richiamato alla necessità che la valutazione sulla sussistenza del rischio di trattamenti inumani sia basato su «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati» sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sistemiche o comunque generalizzate.

Questa Corte ha condivisibilmente affermato che"... nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'estradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio. Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve (limitarsi a) prendere atto ..." (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu).

Pertanto, le informazioni richieste e ufficialmente comunicate, non possono essere disattese dalle autorità dello Stato di Esecuzione sulla base di generiche censure, tenuto conto -altresì-del progressivo miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penitenziari rumeni accertato in sede comunitaria.

Le competenti Autorità rumene hanno, infatti, presentato in data 25 gennaio 2018 al Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (competente per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU) l'Action Plan in relazione alla sentenza pilota della Corte EDU (Rezmives ed altri c. Romania) del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU, che prevede una serie di misure volte a contrastare le criticità riscontrate dalla Corte EDU, attraverso l'introduzione di rimedi amministrativi e legislativi, sia preventivi (riduzione del ricorso alla carcerazione preventiva, costruzione di nuovi istituti carcerari,ammodernamento delle strutture esistenti) che compensativi (possibilità di beneficiare di giorni di liberazione anticipata in caso di detenzione in condizioni non appropriate).

In questo rinnovato contesto devono essere pertanto apprezzate le informazioni fornite in relazione al caso in esame ( in tal senso, Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa Emanuel Ioan, Rv. 274296).

5. Alla stregua della considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2019 Motivazione contestuale