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MAE greco va respinto nonostante informazioni supplementari (C. App. Bologna, 32/22)

20 ottobre 2022, Corte di appello di Bologna

Le modalità di esecuzione della detenzione devono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza già inevitabilmente derivante dalla restrizione, avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto. che devono essere adeguatamente assicurati.

 

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE I PENALE

sentenza 32/2022 dd. 20 ottobre 2022

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

  • in data 7.07.2022 alle ore l 1.30 personale dell'ufficio di Polizia di Frontiera della Polizia di Stato di Bologna ha proceduto all'arresto di RD nato il ***, residente a **, domiciliato in **, attinto da mandato di arresto europeo N. 11/22 emesso il 17.6.22 da parte del!' Autorità giudiziaria della GRECIA - giudice istruttore presso il Tribunale Penale di Orestiada Procura Generale presso la Corte di Appello di Tracia - per il reato di sottrazione di persone minorenni di età inferiore agli anni 14 commesso in concorso con la madre dei minori **;
  • in occasione dell'udienza di identificazione e convalida dell'arresto. tenutasi in data 8.7.22 lo stesso ha dichiarato di negare il consenso ad essere consegnato all'Autorità richiedente e l'arresto veniva convalidato. con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., poi revocato con ordinanza resa all'udienza collegiale del 20.7.2022;
  • con ordinanza in data 20.7.12 è stata disposta l’acquisizione presso l'autorità giudiziaria greca di specifiche informazioni sulle:
  1. A) caratteristiche del regime detentivo al quale sarà sottoposto il prevenuto. sui vari istituti dove sarà assegnato. sui verosimili sviluppi del procedimento e dello stato detentivo dell"arrestato prima e durante il processo e sull'esecuzione della pena che. nel tempo. lo riguarderà;
  2. B) nonché sul regime carcerario che gli sarà riservato. nonché: quale sia la superficie della cella cui verrà assegnato il ricorrente. se lo stesso sarà affidato in regime detentivo cosiddetto "aperto" o "semiaperto". che ha qualità operative di maggiore libertà di movimento o a regimi detentivi "chiusi": quali saranno le condizioni igieniche e sanitarie
    dell'istituto. il tipo di attività educative assistenziali dei quali i detenuti beneficiano. con descrizione che deve essere "individualizzata" con riferimento a R D;

- per i fatti oggetto del citato mandato di arresto europeo avvenuti il 20.4.2022 il R ha presentato "autodenuncia"" per sottrazione internazionale di minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

- in data 28.9.22 sono pervenute a quest’Ufficio le informazioni richieste all'Autorità giudiziaria della Grecia - che ha confermato la validità del mandato di arresto oggetto di valutazione nei confronti del R e ha riferito in ordine alle condizioni detentive dell'Istituto penitenziario di Komotini (cfr. nota del Procuratore della Corte di Appello della  Tracia in data 19.9.22-  e nota del Segretario Generale della Polizia Anticrimine di Atene in data 9.11.21 );

- all'odierna udienza il PG ha sostenuto la laconicità delle risposte dell'autorità dello Stato greco in merito alle richieste avanzate da questa Autorità giudiziaria all'autorità richiedente circa la connessione tra la presente procedura e quella instaurata nei confronti di *** per la quale la Grecia ha rinunciato alla richiesta di consegna: ha inoltre dato conto della pendenza di procedimento penale a carico del ** per i medesimi fatti per i quali è  richiesta la consegna del medesimo dallo stato della Grecia indicando gli estremi del procedimento ( RGRNR mod 21 N. **/22 dott. * Procura della Repubblica presso Tribunale di Bologna) e ha chiesto respingersi l’ istanza di consegna;

- il difensore all'odierna udienza ha confermato la propria opposizione alla richiesta di consegna del R dell'autorità giudiziaria della Grecia- già formalizzata fin dall'udienza di convalida nonché alle successive udienze collegiali- sostenendo che sussista il rischio che il consegnando in Grecia sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in considerazione della nota condizione delle carceri in Grecia (come da documentazione già prodotta  all'udienza dell'S.7.2022 e con memoria depositata all'odierna udienza e all'udienza del 22.9.22 (cfr. in particolare nuovo report CPT del 2.9.22 sulle condizioni degli istituti penitenziari nello stato greco e memoria depositata all'odierna udienza ) ed ha inoltre condiviso le deduzioni del PG.

Ritenuto che:

  • occorre provvedere con urgenza alla decisione sulla richiesta di esecuzione ex art. 17 L. 22 aprile 2005 n. 69 come modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ;
  • ai sensi dell'art. 18 bis comma I lett b) della legge 22 aprile 2005 n. 69 come modificata dalla L. 4 ottobre 2019 n.117 la pendenza di procedimento penale già pendente avanti alla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti del R per fatti oggetto del mandato di arresto europeo (come accertato dal PG e riferito in udienza) costituisce motivo facoltativo di rifiuto alla consegna (cfr. Cass. Pen. n. 2959 del 22.1.2020);
  • alla luce della documentazione acquisita delle autorità della Grecia in relazione ai quesiti posti da questa Corte, permane incertezza in ordine alla compatibilità delle modalità di esecuzione della detenzione nel paese richiedente con il rispetto della dignità umana;
  • vanno sul punto richiamati: a) l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza Sulejmanovic contro Italia, passando per la fondamentale Torreggiani contro Italia, per arrivare alla più specifica Kargakis contro Grecia del 1-L 1.2021: b) il concetto di violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: la nozione di detenzione inumana e degradante è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale le modalità di esecuzione della detenzione devono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza già inevitabilmente derivante dalla restrizione,avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto, che devono essere adeguatamente assicurati: c) secondo la Corte EDU, qualora il sovraffollamento carcerario sia grave. basta da solo ad integrare la violazione dell'art. 3 della Convenzione;
  • le condizioni delle carceri greche sono affette da problemi gravi di sovraffollamento (secondo il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d" Europa con un tasso del 107% a far data al primo aprile 20 I 9: nella visita del Comitato nel 20 I 9 il tasso di incarcerazione è pari al 135%; lo stato di grave sovraffollamento è stato confermato nell'ultimo report del CPT del 2.9.21  sulle condizioni degli istituti penitenziari nello stato greco) e che stesso Consiglio d'Europa aveva chiesto nel 2019 alla Grecia di intraprendere un piano di politica legislativa  per diminuire il numero dei detenuti presenti nelle strutture carcerarie ( cfr. in senso conforme
    Corte di Cassazione sentenza del 20.7.2021 con la quale la è stata annullata con rinvio ad altra sezione la sentenza del 26.5.2021 di questa Corte d'Appello che aveva disposto la consegna di persona attinta da MAE all'Autorità Giudiziaria richiedente ove si legge che anche le condizioni materiali di detenzione sono deprecabili. favorendo detenuti più abbienti e non monitorando adeguatamente le condizioni di salute dei detenuti);
  • in via di estrema sintesi. per quanto riguarda il penitenziario di Komotini: laddove è previsto un potenziale di 162 detenuti. il numero degli stessi risulta essere di 313. con una media di 300 detenuti: sono previste celle di detenzione di mq. 9 destinate ad ospitare fino a 5 persone e camere con superficie tra i 53 e 56 mq ove possono essere ospitati fino a 33 detenuti, con uno spazio disponibile a testa, quindi. di meno di 2 mq.; vi sono poi celle con superficie tra i  2 e 17 metri ove possono essere detenute da due a otto detenuti. con uno spazio per ciascun detenuto pari a poco più di due mq a testa. senza contare la presenza di suppellettili;
  • pertanto, la Corte ritiene che debba essere rifiutata la consegna del R al richiedente stato della Grecia: va richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza Sulejmanovic contro Italia, passando per la fondamentale Torreggiani contro Italia, per arrivare alla più specifica Kargakis contro Grecia del 14.1.2021;
  • infatti, il concetto di violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la nozione di detenzione inumana e degradante è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale le modalità di esecuzione della detenzione devono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza già inevitabilmente derivante dalla restrizione, avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto. che devono essere adeguatamente assicurati;
  • ancora, secondo la Corte EDU, qualora il sovraffollamento carcerario sia grave. basta da solo ad integrare la violazione dell'art. 3 della Convenzione: in particolare. quando lo spazio a persona per ogni cella sia inferiore a 3 mq. la violazione è integrata, mentre, ove lo spazio concesso sia compreso tra i 3 ed i 4 mq. occorre dar rilievo all'esame di altri profili significativi concernenti la possibilità di utilizzare servizi igienici riservati. areazione disponibile, accesso alla luce ed all'aria naturali. qualità del riscaldamento e rispetto delle esigenze sanitarie di base;
  • come sopra rilevato il consegnando verrebbe ristretto - in attesa di giudizio- presso istituti penitenziari in condizioni di grave sovraffollamento. avendo a disposizione i detenuti uno spazio pro-capite in cella inferiore ai 3 rnq.;
  • tale circostanza non è smentita dalla nota del Segretario generale per la politica anticrimine di Atene, inviata alla Direzione generale per la Politica anticrimine il 9.11.21. ove si riferisce che, in caso di sovraffollamento. si provvederà al trasferimento del detenuto in altro istituto ove sia garantito lo spazio di tre mq: il contenuto della nota - e\ identcrnente inviata alla Direzione con riferimento ad una prassi da porre in essere “ in via generale” in relazione a tutti “i casi di mandato di arresto europeo “- è smentito. nel caso in esame, con riferimento all"istituto penitenziario di Komotini cui il R è destinato, come si evince dalla citata nota del Procuratore della Corte di Appello della Tracia in data 19.9.22;
  • di conseguenza. deve essere rifiutata la consegna di R D all’Autorità giudiziaria della Grecia. per il fondato rischio che lo stesso venga sottoposto. per lungo tempo. nello stato richiedente. a trattamenti inumani e degradanti secondo l'art. 3 C.E.D.U.

P.Q.M.

visti gli artt.17 e 18 bis L.69/2005 e successive modifiche :

DICHIARA

che NON sussistono le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria della Grecia di R  D nato il *** residente a Istanbul (Turchia) ***. attinto da mandato di arresto europeo N. 11/22 emesso il 17.6.22 da parte dell'Autorità giudiziaria della GRECIA

Bologna 20. l 0.22

I Consiglieri

Il Presidente