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MAE esecutvo sopraggiunge a quello processuale: quid iuris? (Cass. 34990/24).

7 ottobre 2024, Cassazione penale

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Non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto: ciò, però, a condizione che la modifica sia fondata su una emendatio libelli contenuta nel perimetro dell'originaria imputazione e che la stessa intervenga prima della decisione della corte d'appello, essendo preclusa in sede di legittimità la relativa verifica.

Corte di Cassazione

Sez. VI penale, sentenza 34990 Anno 2024

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA

Data Udienza: 16/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CFI, nato il 18/04/1997 in Romania

avverso l'ordinanza del 08/08/2024

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;

udito l'Avvocato CP, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso in relazione al motivo aggiunto.

RITENUTO IN FATTO

1. Considerato il Mandato di Arresto Europeo (di seguito anche MAE) c.d. esecutivo con cui l'Autorità Giudiziaria rumena chiedeva la consegna di C in relazione alla condanna da parte del Tribunale di Harlau per un reato di guida senza patente commesso il 8 giugno 2021 e da parte della Autorità giudiziaria di Pascani per un precedente reato di guida senza patente commesso il giorno 11 febbraio 2018; preso atto che, nelle more, perveniva un altro MAE c.d. esecutivo in relazione alla condanna del C da parte del Pretura di Pascani per un diverso episodio di di guida senza patente, posto in essere in data 8 marzo 2022 sempre con riferimento a quello del 11 febbraio 2018, la Corte d'appello di Perugia ha disposto la consegna del prevenuto per l'esecuzione delle pene a lui inflitte con sentenza del Tribunale di Harlau e con la seconda sentenza della Pretura di Pascani (in relazione al reato del 8 marzo 2022), escludendola in relazione alla prima sentenza del Tribunale di Pascani, non essendo a quel tempo il C ancora recidivo.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il consegnando, per il tramite dell'Avvocato CP, deducendo i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione dell'art. 5 della I. 22 aprile 2005, n. 69. La Corte d'appello ha trattato in modo congiunto la seconda procedura di consegna, che era soltanto pendente, con l'unica pervenuta al momento della convalida, che riguardava i fatti del 8 giugno 2022 e del 11 febbraio 2018. Nel far ciò, ha operato una non consentita interpretazione estensiva dell'incolpazione, attribuendo rilievo ad una condanna - quella relativa ai fatti del 8 giugno 2021 - che l'autorità giudiziaria rumena aveva scelto di non contestare.

2.2. Violazione dell'art. 7 della I. 22 aprile 2005, n. 69 Di conseguenza, non sussiste il requisito della doppia punibilità, la recidiva non essendo stata accertata ed essendo stata contestata dalla seconda sentenza soltanto in rapporto ai fatti commessi in data 11 febbraio 2018, per i quali, però, la consegna è stata negata. A ciò si aggiunga che contro la sentenza del Tribunale di Harlau risulta pendente una causa, avente ad oggetto la contestazione dell'esecuzione della pena, il che revoca in dubbio la definitività del provvedimento e, di conseguenza, l'integrazione del requisito della doppia incriminazione. In ulteriore subordine, si rappresenta che tra le due sentenze di condanna considerate dalla Corte d'appello, la consegna avrebbe potuto essere disposta soltanto per la seconda.

2.3. Violazione degli artt. 2 e 18 della I. 22 aprile 2005, n. 69, per omessa considerazione del pericolo grave ed attuale di violazione dei diritti inalienabili della persona. 2Corte di Cassazione - copia non ufficiale Incombeva sulla Corte d'appello l'attivazione del potere/dovere, previsto dall'art. 16 I. n. 69/2005, di verificare in concreto l'esistenza di adeguate garanzie individualizzate anche disponendo un supplemento autonomo di istruttoria. La Corte ha invece omesso di considerare le condizioni carcerarie rumene quali documentate dai rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, quali la nota 5-7 giugno 2023, il rapporto dell'Avvocato del Popolo, garante dei detenuti rumeno del dicembre 2023, gli articoli della stampa nazionale e la nota dell'ambasciata americana in Romania.

3. Il ricorrente ha presentato un motivo aggiunto, deducendo violazione dell'art. 7 della I. n. 69/2005 cit. In particolare, rilevata la revoca del MAE da parte del Tribunale di Harlau e la sua sostituzione con altro mandato, nonché la fissazione di apposita udienza davanti alla Corte d'appello, si evidenzia come il titolo per la consegna risulti, di conseguenza, insussistente. Si aggiunge, inoltre, che anche la verifica sulla coincidenza del reato va rimessa al giudice della cognizione. Peraltro, l'unificazione delle pene concorrenti implica la configurabilità di un unico reato ed impone, dunque, una rivalutazione in ordine alla sussistenza del requisito della doppia incriminazione.

4. La Procura di Perugia ha trasmesso a questa Corte una nota con cui Tribunale di Harlau accompagna la trasmissione di un MAE esecutivo emanato nei confronti del consegnando in data 20 agosto 2008 in relazione ai suddetti reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondate appaiono le deduzioni contenute nel motivo aggiunto, che assorbono le ulteriori eccezioni, in quanto logicamente preliminari rispetto ad esse.

2. Il ricorrente eccepisce l'emanazione di altro e diverso MAE in relazione ai medesimi fatti per cui erano stati emessi i mandati esecutivi delle condanne (definitive) dal Tribunale di Pascani e dal Tribunale di Harlau, con conseguente cessazione dei titoli per cui si procede. In effetti, la nota trasmessa dalla Procura di Perugia a questa Corte — con cui Tribunale di Harlau accompagna la trasmissione di tale ultimo MAE (emanato in data 20 agosto 2008 — parla di annullamento dei precedenti mandati e di una loro sostituzione con l'attuale. 3Corte di Cassazione - copia non ufficiale A conferma depone inoltre la circostanza che il nuovo MAE richiama i tre fatti storici (8 marzo 2022; 8 giugno 2021; 11 febbraio 2018) di guida senza patente per cui erano stati emanati i precedenti provvedimenti.

3. Ciò premesso, come di recente ribadito da questa Corte, vero è che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto: ciò, però, a condizione che la modifica sia fondata su una emendati() libelli contenuta nel perimetro dell'originaria imputazione e che la stessa intervenga prima della decisione della corte d'appello, essendo preclusa in sede di legittimità la relativa verifica (Sez. 6, n. 23297 del 07/06/2024, Javanovic, Rv. 286618; Sez. 6, n. 23296 del 07/06/2024, Radulovic, Rv. 286381). Nei precedenti citati (e in quelli da essi richiamati: Sez. 6, n. 2745 del 2012, Pistoia, Rv. 251788; Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643, nell'affine materia estradizionale) è infatti rimarcata la necessità che le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna intervengano prima della decisione del giudice di merito, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio delle parti, considerati i limitati poteri di controllo oggetto del sindacato di legittimità rimesso a questa Corte, e si osserva, peraltro, che tale esigenza è diventata tanto più forte nel nuovo contesto normativo delineato dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

4. La condizione di cui si è detto non si è verificata nel caso in esame, essendo stato il nuovo mandato di arresto europeo emanato successivamente al giudizio di merito in relazione ai precedenti. Per tale ragione, l'originaria richiesta di consegna non ha mantenuto efficacia; né rispetto al nuovo mandato di arresto europeo il vaglio della sussistenza dei presupposti può essere condotto da questa Suprema Corte, dovendo essere necessariamente svolto in prima istanza dalla competente Corte di appello dinanzi alla quale il ricorrente eccepisce, d'altronde, essere già stata fissata la data di udienza.

5. Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui agli artt. 22, comma 5, legge n. 69/2005. 4 o(2-Corte di Cassazione - copia non ufficiale P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 16/09/2024 – deposito 19/09/2024