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MAE esecutivo greco rigettato per sovraffollamento (CA Trento, 2/23)

25 gennaio 2023, Corte di Appello di Trento

Nello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve aver riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti però gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano, ad esempio, i letti a castello. I c.d. “fattori compensativi”, costituiti dalla breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie e della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possano permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU, derivante dalla disponibilità, nella cella collettiva, di uno spazio minimo inferiore ai tre metri quadrati mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.

 

 

Corte di Appello di Trento

sentenza 2/23 MAE

25/01/2023


La Corte di Appello di Trento – sezione penale- nelle persone dei magistrati:
        Dott. Gabriele PROTOMASTRO     Presidente relatore
        Dott. Ettore DI FAZIO                      Consigliere
        Dott. Aldo GIANCOTTI                    Consigliere
Ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

(con motivazione contestuale i sensi dell’art. 17 legge 22 aprile 2005, n. 69)

Con sentenza del 27 settembre 2022, La Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – disponeva la consegna alla autorità giudiziaria greca di XXX, nato a XXX, il XXX, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di Appello di Creta, Felonies Department, in data 12 giugno 2013, numero della pratica, Schengen ID (XXX), per l’esecuzione della sentenza di condanna emessa in data 8 giugno 2012 per il reato di furto di icone religiose, previsto e punito dagli artt. 1, 14, 26 par. 1a, 372 par. 1a und 374 del codice penale greco, commesso in data 12 ottobre 2004, per il quale era stato condannato alla pena di anni SEI di reclusione e deve ancora scontare la pena di anni CINQUE, mesi undici e giorni ventisette di reclusione.
Con sentenza del 16 novembre 2022, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava la suddetta sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento.

Rilevava la Suprema Corte come fosse fondato il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al rischio di trattamenti inumani e degradanti in riferimento alle condizioni di sovraffollamento delle carceri greche.

A seguito di tale decisione, la Corte di appello di Trento, con ordinanza del 7 dicembre 2022, chiedeva alla Autorità Giudiziaria della Grecia, per il tramite del Ministero della Giustizia, la trasmissione della documentazione, ovvero informazioni dettagliate, in ordine alla: situazione del carcere di “Chania” (ove il consegnando dovrebbe essere recluso) e, in particolare, alla indicazione dei criteri per stabilire lo spazio minimo a disposizione di ciascun detenuto, in considerazione della presenza degli altri soggetti reclusi; al regime di detenzione al quale il consegnando sarebbe sottoposto (aperto o semiaperto); agli orari per lo svolgimento delle attività all’esterno delle celle, al periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime, secondo i criteri enunciati dalla CEDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia, n. 7334/2013; ai meccanismi di controllo delle effettive condizioni di detenzione del consegnando.

In data 9 gennaio 2023 il Ministero della Giustizia trasmetteva la documentazione inviata alle Autorità greche, ritualmente tradotta, nella quale di dava atto quanto segue.

Il penitenziario di “Chania” dispone di 5 ali, ciascuna delle quali può ospitare fino a 120 persone (totale capacità 600 detenuti).

Ogni cella, di 12 mq (esclusa la superficie del bagno che misura 1,44mq.), può ospitare fino a tre persone.
Il Penitenziario di “Chania” fa parte dei Penitenziari Generali (come determina l’art. 19 della legge 2776/1999, sostituito dall’art. 20 pr. 1 della legge 4985/2022), per i quali l’organizzazione del tempo dei detenuti si regola dall’art. 8 del DM 58819/7-4-2033 (Regolamento interno per il funzionamento dei Penitenziari Generali di tipo A-B).

Il tempo per le attività sportive, lavorative e per la partecipazione a programmi educativi e tempo libero è dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 fino a mezz’ora prima del tramonto. L’orario pomeridiano per il riposo è stabilito dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e quello notturno dalle ore 20,30 (periodo invernale) o dalle 21,00 (periodo estivo) fino alle ore 7,30.
In ogni ala del Penitenziario è presente una guardia, che osserva le telecamere di sorveglianza, e parte degli spazi dove ha un contatto visivo, e le telecamere sono seguite anche a distanza (guardia centrale di sorveglianza).

Già in data 20 settembre 2022, l’autorità greca aveva rappresentato come le due ali del penitenziario di “Chania” disponessero di un’area interna e di un cortile esterno; come al consegnando venisse data la possibilità di scegliere l’area della biblioteca, la scuola della seconda opportunità, il centro di terapia e l’area della palestra; come il bagno e la doccia disponessero di acqua calda; come ogni cella disponesse di una finestra e un riscaldatore; come il carcere disponesse di registrazione elettronica, di un servizio sociale, di una segreteria, di uno studio medico, di una infermeria, di un ufficio contabilità, di una mensa, di un supermercato e di una cucina; come fossero disponibili tre pasti al giorno e come vi fosse un ospedale a circa cinque chilometri di distanza per problemi più gravi.

Tanto ciò premesso deve considerarsi come, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con particolare riferimento alla valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve aver riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano, ad esempio, i letti a castello.

Si è aggiunto come i c.d. “fattori compensativi”, costituiti dalla breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie e della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possano permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU, derivante dalla disponibilità, nella cella collettiva, di uno spazio minimo inferiore ai tre metri quadrati mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U., n. 6551 del 24 luglio 2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280433).

Nel caso di specie, dalle informazioni pervenute, tramite il Ministero della Giustizia, dalla autorità greca, si rileva come il penitenziario, ove il consegnando dovrebbe essere recluso, disponga di cinque ali ciascuna delle quali ognuna può ospitare fino a 120 persone (totale capacità 600 detenuti).
Ogni cella, di 12 mq (esclusa la superficie del bagno, che misura 1,44mq) può ospitare fino a tre persone;
L’istituto rientra tra quelli per cui l’organizzazione del tempo dei detenuti è regolata dall’art. 8 D.M. 58819/7-4-2003 (regolamento greco).
Il tempo per le attività sportive, lavorative e per la partecipazione a programmi educativi e tempo libero è dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 fino a mezz’ora prima del tramonto.
L’orario pomeridiano per il riposo è stabilito dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e quello notturno dalle ore 20.30 (periodo invernale) o dalle 21.00 (periodo estivo) fino alle ore 7.30;
In ogni ala del Penitenziario è presente una guardia, che osserva le telecamere di sorveglianza, e parte degli spazi, dove ha un contatto visivo, e le telecamere sono seguite anche a distanza.

Ritiene la Corte come tali informazioni non si rilevino sufficienti ad evitare che XXX possa subire trattamenti disumani e degradanti in violazione dell’art 2 della L. 22.04.05 n. 69, nonché dell’art. 3 della Convenzione Europea di Diritti dell’Uomo.

Infatti, se si sottrae dalla dimensione della cella, di 12 mq, la superficie di 1,44 mq del bagno, si ottiene uno spazio di 10,56 mq, che, diviso per tre, fa 3,52 mq.

A tale dimensione, va (secondo il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, e dianzi richiamato) poi detratto lo spazio occupato dai mobili ancorati al suolo ( non indicati nel caso di specie), quali i letti.

In definitiva, lo spazio disponibile per ogni singolo detenuto appare ben al di sotto di 3 mq.

Non viene, inoltre, specificato se il regime di detenzione sia aperto o semiaperto, né quali siano le concrete possibilità di accesso alle aree esterne alla cella.

Quindi, in applicazione dei principi stabiliti dalla pronuncia ( richiamata dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento della sentenza della sezione distaccata di Bolzano) Mursic contro Croazia della Grande Camera della Corte EDU, del 20 ottobre 2016, nel caso di specie sussiste una presunzione di violazione dell’art. 3 della Convenzione (§ 124), considerata l’assenza di cd. fattori compensativi (§ 130-135), quali la presenza di luce naturale e aria nella cella, l’adeguatezza della ventilazione e della temperatura, la possibilità di utilizzare la toilette in privato ed il rispetto dei generali requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di specie non può rilevarsi quale fattore compensativo la breve durata dell’eventuale detenzione, in quanto si tratta di pena residua da scontare di anni 5, mesi undici e giorni ventisette.

Nel caso di specie va rilevato come sussistano dubbi anche rispetto alle attività ricreative richiamate nelle informazioni: deve a tal proposito segnalarsi come il rapporto del CPT relativo agli istituti penitenziari greci del 2 settembre 2022, rappresenti come nonostante le previsioni legali che regolano il diritto di tutti i detenuti alle attività educative e di formazione professionale, al lavoro, attività fisiche organizzate, attività culturali e ricreative, le attività offerte rimangono del tutto insufficienti per il numero di detenuti.

Va inoltre segnalato il riferimento alla presenza di una guardia in ogni ala del penitenziario, che osserva le telecamere. Ogni ala ospita infatti sino a 120 persone; pertanto la sorveglianza è affidata (a distanza) ad una sola persona per ben 120 detenuti. Peraltro, tale dato è in linea con quanto già a più riprese evidenziato nelle fonti internazionali: gli istituti penitenziari ellenici risultano sottorganico, fatto che – inevitabilmente – determina episodi di violenza difficili da controllare.

Pertanto, si rileva il concreto rischio XXX possa subire trattamenti disumani e degradanti nel Paese di emissione del MAE, motivo ostativo alla consegna del soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 2 della L.69/2005, così come modificata dal D.Lgs 10/2021. 1.

Ne consegue il rifiuto della richiesta consegna e la revoca della misura cautelare in atto.

P.Q.M.

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69 e succ. modifiche, la legge 25 luglio 1998, n. 334, l’art. 735 c.p.p. e la legge n. 241/2006;
Giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 1610/2022 del 16 novembre 2022, e nei limiti del disposto annullamento;
Rifiuta – allo stato – la consegna di XXX, nato a XXX, il XXX, richiesta in forza del mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di Appello di Creta per l’esecuzione della sentenza di condanna emessa in data 8 giugno 2012 per il reato di furto di icone religiose, commesso in data 12 ottobre 2004.
Revoca per l’effetto la misura cautelare detentiva tuttora in atto nei confronti di XXX e ne ordina la immediata rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa.
Dalla presente sentenza è data lettura in udienza, lettura che equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento stesso.

Decorso il termine di giorni cinque dalla conoscenza legale della presente sentenza, per la proposizione del ricorso previsto dall’art. 22 comma 1, legge n. 69/2005, la sentenza è immediatamente comunicata al Ministero della Giustizia, per i provvedimenti di competenza.
       

   Trento, lì 25 gennaio 2023
                                                     Il Presidente estensore
(Gabriele Protomastro)