Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata.
La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative.
In via principale, dunque, il principio è diretto a tutelare l'interesse dello stato richiesto; solo indirettamente si traduce in una garanzia individuale (peraltro rinunziabile) a favore del soggetto consegnato.
I termini utilizzati nel testo della Convenzione del '57 rendono particolarmente pregnante il limite posto dal principio di specialità alla generale assoggettabilità alla giurisdizione penale di coloro che "si trovano nel territorio dello Stato": per i fatti anteriori alla consegna e diversi da quello che ha motivato l'estradizione l'individuo non sarà nè perseguito nè giudicato, nè detenuto in vista dell'esecuzione di pena o misura di sicurezza.
La Decisione Quadro sul Mandato di arresto europeo, invece, prevede un principio di "specialità attenuata", che non si configura più come limite assoluto alla procedibilità, quanto (unicamente) come limite alla esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale per fatto diverso e anteriore rispetto alla consegna.
La modifica della disciplina "interna" adottata con la L. n. 69 del 2005 (ius superveniens sfavorevole, correlato ai contenuti della decisione quadro del 2002) non può avere influenza sulla condizione di procedibilità costituita dal rispetto del principio di specialità, posto che l'estradizione è fenomeno che involge il rapporto tra stati, che resta regolamentato dall'atto in base al quale è stata disposta (le norme applicabili risultano essere quelle vigenti nei rapporti tra stati all'atto della consegna).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
(ud. 19/04/2016) 18-10-2016, n. 44121
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi F. - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.P., N. IL (OMISSIS);
SE.GI., N. IL (OMISSIS);
SA.CL., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 66/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 25/02/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. VD e (Ndr: testo originale non comprensibile) M. per L., D'. per Sa., che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Il GUP del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 13 maggio 2013 ha affermato, per quanto qui rileva, la penale responsabilità di L.P. (classe (OMISSIS)) Se.Gi. (classe (OMISSIS)) e Sa.Cl. (classe (OMISSIS)) per i contestati delitti di duplice omicidio pluriaggravato (anche dalla finalità di agevolazione mafiosa del clan L.) commesso in danno di C.C. e O.C. (avvenuto in (OMISSIS), quartiere di (OMISSIS), il (OMISSIS), intorno alle ore 17) e plurimo tentato omicidio pluriaggravato commesso, nelle medesime circostanze di fatto, in danno di C.D., Ca.Fr. e F.G..
Va precisato che Se.Gi. e Sa.Cl. sono indicati in imputazione come gli esecutori materiali dei fatti di sangue, mentre al L.P. è contestato il ruolo di mandante primario (con compiti organizzativi svolti, secondo l'accusa da B.G. e da Sa.Ge.).
La decisione di primo grado, dopo aver rievocato gli elementi di prova generica (utilizzo nei confronti delle vittime di due armi con munizionamento calibro 9) e aver ricordato che all'epoca dei fatti venne ipotizzata la matrice camorristica dell'agguato in rapporto al fatto che C.C. era noto negli ambienti criminali per la sua appartenenza al clan L. (ed il delitto era di poco successivo al decesso del capoclan L.G. avvenuto il (OMISSIS)), prende in esame le fonti dichiarative che in epoca più recente - dal 2010 in avanti - hanno consentito di ricostruire le responsabilità individuali.
Sa.Cl., in particolare, ha ammesso, a seguito di scelta collaborativa, la sua partecipazione al fatto in qualità di esecutore.
Ulteriori dichiarazioni risultano rese, successivamente, da S.E., L.R.S., G.P., P.M., e Sa.Ca. (figlio di Sa.Cl.).
Tali dichiaranti, a giudizio del GUP, sono da ritenersi intrinsecamente attendibili sia in rapporto alla accertata "carriera delinquenziale" dei medesimi, inseriti alcuni con posizioni di vertice - nei vari gruppi camorristici operanti nella zona di (OMISSIS), che in riferimento alla assenza di particolari ragioni tali da indurli a calunniare gli attuali imputati.
Ferma restando la confessione del Sa.Cl., la prova posta a carico del L. e del Se. risulta essere composta attraverso l'incrocio narrativo tra le diverse fonti.
In particolare, va precisato - in virtù della successiva ammissione in secondo grado del Se. - il quadro emerso a carico del L.P., unico ricorrente a contestare l'avvenuta affermazione di penale responsabilità.
In sintesi, su tale aspetto:
- Sa.Cl. ha fatto riferimento in primis ad un incarico ricevuto da B.G. (soggetto condannato in primo grado ma assolto in appello, nde). Quest'ultimo aveva precisato che l'azione delittuosa doveva essere realizzata "per fare un favore alla (OMISSIS)" atteso che il C., persona dei L., si era ribellato al clan di appartenenza. Aggiunge inoltre il Sa. che L.M. e L.P. premevano in maniera particolare su questa cosa. La conoscenza di tale rilevante aspetto risulta de relato da Sa.Ge., anch'egli coinvolto nella realizzazione del delitto (poi deceduto, nde) posto che quest'ultimo sarebbe stato convocato da L.M. e P. allo scopo di veicolare la loro richiesta a B.G.. Il Sa. riferisce altresì che in una precedente occasione l'incarico era stato affidato a S.E. che però aveva fallito;
- G.P. ha riferito in termini analoghi circa la causale dell'omicidio, de relato da N.E.;
- P.M. racconta del fatto in virtù di conoscenza mutuata da D.L.P.. L'omicidio del C. sarebbe avvenuto per volontà di L.M., perchè il C. dopo la morte di L.G. non rispettava più le gerarchie interne al gruppo di cui faceva parte;
- S.E. (esponente di rilievo del clan L.R.) ha riferito circa il ruolo di mandante di L.P., de relato da Sa.Ge.. Ha altresì narrato di un precedente incarico, a lui affidato proprio da L.P. e L.R.G. e teso alla eliminazione del C., incarico che non sarebbe stato da lui accettato perchè la vittima designata era un suo amico;
- L.R.S. racconta degli omicidi commessi in danno di Pa.Gi. e C.C., tra loro collegati, perchè entrambi "avevano problemi con i L.". In sua presenza, il C. si infuriò per l'avvenuto omicidio del Pa. e accusò i L. di averlo ordinato. Da ciò derivò un tentativo di mediazione che il L.R. fece personalmente (anche in virtù del fatto che il C. era il padre del marito di una figlia dello stesso L.R.) andando a parlare con L.P. per cercare di comporre il dissidio. Ma il C. non si fidò delle rassicurazioni e non volle incontrare i L.. Dopo quindici giorni venne eliminato.
Le dichiarazioni del Sa.Cl. non coinvolgono in via diretta il L..
Ad avviso del GUP oltre ad essere confermato, con ampia convergenza, il movente dell'omicidio, il L.P. è da ritenersi uno dei mandanti in virtù delle dichiarazioni rese da Sa.Cl. e S.E.. Del tutto verosimile che trattandosi di realizzare l'omicidio di un esponente di primo piano del clan L. si sia chiesto ausilio al B., alleato storico del clan. Quanto al trattamento sanzionatorio:
a tutti gli imputati vengono negate le circostanze attenuanti generiche;
al Sa.Cl. viene riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 con condanna, previo riconoscimento della continuazione, alla pena di anni dodici di reclusione;
nei confronti di L.P. e Se.Gi. viene irrogata la pena dell'ergastolo, ritenendosi di applicare l'isolamento diurno (in rapporto all'aumento per continuazione) prima della riduzione per il rito.
Quanto agli aspetti processuali sia il GUP che la Corte di Assise d'Appello respingevano una richiesta di improcedibilità formulata dalla difesa di L.P.- prima della richiesta di rito abbreviato - in rapporto al principio di specialità - art. 14 della Conv. Eur. di estradizione - correlato alla estradizione avvenuta nel dicembre dell'anno 2000.
2. La Corte di Assise di Appello, con sentenza del 25 febbraio 2015 confermava la decisione emessa in primo grado nei confronti di L.P. e Sa.Cl., mentre operava riduzione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Se.Gi.. Mandava inoltre assolto B.G..
Quanto alla posizione di Se.Gi. va precisato che costui ha reso dichiarazioni confessorie.
Secondo la Corte partenopea, tale narrazione è tuttavia di scarsa utilità a fini ricostruttivi, sia perchè intervenuta dopo la decisione di primo grado sia per un grado di scarsa affidabilità a lui attribuito, posto che alcune sue affermazioni mal si combinano con talune risultanze di generica.
Viene ribadita, di contro, l'attendibilità di Sa.Cl. pur se non si rinvengono i necessari riscontri con portata individualizzante a carico del B.. A tale imputato anche secondo la Corte di Assise d'Appello non possono ulteriormente concedersi le circostanze attenuanti generiche.
Nel valutare la responsabilità di Se.Gi., si ritiene che l'intervenuta confessione vada a innestarsi su un profilo già adeguatamente provato in primo grado. Non viene pertanto riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 nè le circostanze attenuanti generiche, ma si procede a diminuzione della incidenza del reato-satellite posto in continuazione, sì da rendere possibile la quantificazione finale della pena in quella di anni trenta di reclusione.
Quanto alla posizione del L., si respinge la richiesta di improcedibilità, pur dandosi atto che il fatto per cui si procede è antecedente alla consegna e non ricompreso tra quelli per cui è stata concessa l'estradizione. Si rappresentano, sul tema, i recenti approdi raggiunti in arresti di questa Corte tesi ad interpretare la clausola di specialità come non ostativa alla trattazione del processo lì dove non sia in concreto applicata una misura restrittiva della libertà personale (come nel caso in esame) nè eseguita la pena.
In rapporto alla verifica sulla responsabilità, la Corte partenopea evidenzia che il principale riscontro al narrato di Sa.Cl. va individuato nelle dichiarazioni rese dal S.E., cui si uniscono quelle del L.R..
3. Avverso detta sentenza risultano proposti i seguenti ricorsi:
3.1. L.P. ricorre a mezzo dei difensori avv. Trofino e Cardillo articolando distinti motivi.
Al primo motivo si deduce vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di specialità dell'estradizione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione del 1957.
Il procedimento di estradizione si è svolto nel 1999 (consegna nel 2000 dalla Repubblica Ceca) e il fatto oggetto del presente processo non risulta ricompreso tra quelli per cui l'estradizione è stata concessa.
Si verte in ipotesi di palese violazione del principio di specialità, trattandosi di fatto anteriore alla consegna.
I difensori evidenziano pertanto che L.P. non poteva essere processato in rapporto al fatto contestato, in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento ai contenuti dell'art. 14 della Conv. Europea citata.
Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
La Corte di merito avrebbe fornito risposte solo apparenti ed approssimative ai temi posti nell'atto di appello e relativi alla necessaria applicazione delle regole normative di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3.
Si evidenzia, in particolare, che lo stesso Sa.Cl. - ritenuto intrinsecamente attendibile - ha iniziato a collaborare con la giustizia dopo la condanna all'ergastolo in diverso procedimento e tale circostanza, che disvela un particolare interesse alla delazione, non è stata minimamente apprezzata. Peraltro il Sa., sul tema specifico della identificazione del mandante è un dichiarante de relato. Il suo referente diretto è esclusivamente il B. e le circostanze più rilevanti sono state trasmesse al Sa.Cl. da Sa.Ge..
In tale quadro risulta singolare, ad avviso del ricorrente, l'assoluzione del B. e la conferma della responsabilità del L..
In ogni caso, si evidenziano punti di contrasto tra la narrazione del Sa.Cl. e taluni elementi di generica (tra cui lo stesso orario dell'agguato), non affrontati in modo congruo in sentenza.
Viene inoltre rievocata la "stranezza" rappresentata dal temporaneo allontanamento - secondo la versione del Sa. - del coesecutore Se.Gi., tanto da determinare l'inizio solitario dell'azione delittuosa. Tale narrazione non coincide con quanto affermato dal C.D., figlio della vittima rimasto anch'egli ferito (precedeva la moto su cui viaggiava il padre). Costui, dopo iniziale reticenza, ha parlato di un "fuoco incrociato" il che depone per una contestuale presenza dei due sparatori.
Anche il numero dei colpi che risulta dalla consulenza autoptica è superiore rispetto a quello indicato dal Sa..
Ed infine si evidenzia la assoluta inconsistenza degli elementi valorizzati in chiave di riscontro esterno a carico del L..
Viene evidenziato che le dichiarazioni del G. erano da ritenersi quale elemento a discarico e che quelle del S.E. non rappresentano un reale riscontro, posto che costui narra di un incarico a lui affidato alcuni mesi addietro - anche dal L.P. - ma mai portato a compimento. Peraltro, anche su tale aspetto le due narrazioni non coincidono in punti essenziali.
Anche in riferimento al narrato del P. viene evidenziata l'assenza di approccio critico al tema del riscontro, posto che quest'ultimo pur riferendo in termini analoghi - rispetto al Sa. - il movente del delitto indica altro soggetto come esecutore e non coinvolge espressamente il L.P..
Vi sarebbe pertanto una concorrenza di elementi non univoci sull'ipotetico ruolo svolto da L.P., con eccesso di semplificazione logica da parte della Corte di Assise d'Appello nel ritenere confermata la narrazione indiretta del Sa.Cl..
Va inoltre dato atto del deposito di motivi nuovi - in data 2.4.2016 - da parte di ulteriore difensore del L., avv. Vannetiello, con successiva produzione documentale.
Ad integrazione del primo motivo di ricorso, in tema di violazione del principio di specialità in sede estradizionale, dopo aver riepilogato alcune premesse in fatto (provvedimento della Corte di Appello di Praga emesso in data 25 ottobre 2000 consegna del 7 dicembre 2000) si evidenzia che in rapporto al fatto per cui si procede, pacificamente estraneo al contenuto della estradizione, in data 13 marzo 2012 è stato notificato titolo cautelare e solo a seguito della eccezione difensiva in punto di procedibilità ne è stata sospesa l'efficacia con provvedimento del GIP del 13 dicembre 2012.
Non vi è mai stata richiesta di estradizione suppletiva e pertanto, pur in presenza di processo celebrato formalmente a piede libero, non poteva essere proseguita l'azione penale.
Il ricorrente esamina i precedenti che - a partire da Sez. 6^ n. 39240 del 23.9.2011 - hanno valorizzato la decisione emessa da Corte di Giustizia UE in data 1.12.2008 in tema di deroga al principio di specialità ma ritiene che tale orientamento non può dirsi stabilizzato, citando in senso contrario Sez. 2^, n. 3706 del 8.1.2016, ove si mantiene fermo il profilo interpretativo espresso nella nota decisione delle Sezioni Unite del 2001, ric. Ferrarese.
Si ribadisce, pertanto, l'opinione secondo cui il L. non poteva essere "processato" per fatto diverso e anteriore alla consegna ai sensi del più volte citato art. 14 Conv. Eur. di estradizione, non avendo mai rinunciato alla clausola della specialità.
Peraltro, si evidenzia la criticità della opzione interpretativa che tende ad "attenuare" la valenza del principio di specialità (Sez. 6^, del 2011 e successive), posto che la stessa tende a scontrarsi con il dato letterale ricavabile dalla L. 22 aprile 2005, n. 69,art. 26 (Legge di recepimento della Decisione Quadro del 2002). Si evidenzia, dunque, l'opportunità di investire della trattazione del ricorso le Sezioni Unite di questa Corte.
Ad integrazione del secondo motivo di ricorso, si ribadiscono essenzialmente le critiche già svolte, evidenziandosi l'ulteriore contrasto tra i contenuti narrativi del Sa. e quelli resi dopo il giudizio di primo grado da Se.Gi..
Si evidenzia inoltre che l'operazione valutativa realizzata dalla Corte di secondo grado appare dissonante rispetto ai contenuti di Sez. U del 2012 ric. Aqulina.
La narrazione del Sa., sul punto del mandato, è del tutto generica (non si chiarisce chi tra L.M. e P. lo abbia realmente dato e con quali modalità). I pretesi riscontri non hanno una reale efficacia asseverativa.
Viene ribadito che l'assoluzione del B. rende ancor più problematica la ricostruzione della fase genetica dell'omicidio e che le affermazioni rese dal S.E. non convergono nel nucleo essenziale rispetto a quelle del Sa. (si riferiscono ad episodio diverso). Quanto al L.R. si evidenzia che anche in tal caso non vi è precisa indicazione del L.P. quale mandante.
Il G. chiama in reità la sola Maria L., il che rappresenta un elemento non coltivato - di ragionevole dubbio a carico di L.P..
Si ribadisce, pertanto, la richiesta di annullamento.
3.2 Se.Gi. ricorre a mezzo del difensore avv. Valnegri Cinzia.
Al primo motivo si deduce vizio processuale in relazione alla ritenuta capacità del Se.Gi. di partecipare al giudizio di appello.
Il tema non risulta trattato nella decisione di secondo grado.
Il difensore produce atti relativi alla insorgenza di patologia psichica (copia del diari clinico) che, unita a condizioni fisiche defedate ed a varie altre patologie, avrebbe reso il Se. temporaneamente incapace di partecipare al procedimento. Si allega altresì copia di una missiva indirizzata ai Carabinieri di Roma in cui il Se. si lamenta per la condotta tenuta all'epoca di celebrazione del processo dal suo difensore avv. Di Micco che non avrebbe rappresentato alla Corte di Assise d'Appello la gravità del suo stato di salute.
In rapporto a quanto esposto, il ricorrente tende a fornire diversa lettura del giudizio negativo espresso nei suoi confronti dalla Corte di secondo grado.
Anche quando è stato escusso in udienza il Se. non era lucido, come hanno evidenziato i giudici napoletani.
Vi è stata pertanto palese violazione del diritto di difesa - ad avviso del ricorrente - tale da invalidare la decisione.
Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione della Corte di secondo grado viene ritenuta del tutto apodittica in rapporto alla negazione della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8.
Ancor più priva di reale motivazione appare la scelta di negare le circostanze attenuanti generiche pur in presenza di una ammissione dei fatti.
La confessione del Se. andava valutata, in una con le dichiarazioni rese a carico di altri, come concreto sintomo di resipiscenza, tale da imporre quantomeno il riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche di cui all'art. 62 bis c.p..
3.3 Sa.Cl. ricorre a mezzo del difensore e deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si censura essenzialmente la motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, posto che la condotta ampiamente collaborativa del Sa. andava valutata non solo in rapporto al ravvedimento operoso di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 ma anche in riferimento alla quantificazione della pena in genere, in riferimento a quanto previsto dagli artt. 132 e 133 c.p..
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da L.P. è fondato, al primo motivo, da ritenersi preliminare ed assorbente.
I ricorsi proposti da Se.Gi. e Sa.Cl. risultano infondati e vanno pertanto rigettati.
2. Conviene esaminare prioritariamente la posizione del ricorrente L., in rapporto al tema del principio di specialità in caso di estradizione cd. passiva (per avvenuta consegna dallo stato estero).
2.1 Gli accadimenti processuali.
L.P. classe (OMISSIS) è stato consegnato all'Italia in data 7 dicembre 2000 a seguito di estradizione dalla Repubblica Ceca (risulta arrestato in data (OMISSIS) in tale territorio estero).
L'estradizione è stata concessa in riferimento a più titoli cautelari, rappresentati da una prima ordinanza GIP del 11.6.1998, una seconda del 14.10.1998 e una terza del 31.5.1999. Si tratta, pacificamente, di titoli emessi per fatti diversi (art. 416 bis c.p., omicidio Gi., attentato Pi. ed altro) rispetto a quello contestato nel presente procedimento, che concerne un fatto avvenuto nel (OMISSIS). Dalle decisioni emesse dall'autorità estera (Tribunale di Praga del 4 settembre 2000 e Corte d'Appello di Praga del 25 ottobre 2000) si evince che la fonte regolatrice della estradizione è la Convenzione Europea del 1957.
Per quanto rileva nel presente procedimento, L.P. veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 13 marzo 2012; in data 22 marzo 2012 veniva esercitata l'azione penale.
A seguito di eccezione difensiva, relativa alla assenza di estradizione suppletiva per i fatti oggetto di contestazione, formulata all'udienza preliminare del 26 novembre 2012, il GIP sospendeva gli effetti della misura cautelare e, per il resto, rigettava la richiesta di improcedibilità sulla base dei contenuti della L. n. 69 del 2005, art. 32 (disposizioni di adeguamento del diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al MAE).
La richiesta di definizione del processo con rito abbreviato risulta successiva rispetto a tale decisione del GUP. La Corte di Assise d'Appello, sulla specifica questione, richiama - come si è detto - l'evoluzione giurisprudenziale relativa al cd. principio di "specialità attenuata", che in forza di quanto previsto dall'art. 27 della Decisione quadro del 13 giugno 2002 non può configurarsi come limite assoluto alla procedibilità, quanto come limite alla esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale per fatto diverso e anteriore rispetto alla consegna.
E' dunque pacifico che il fatto contestato al L. nel presente processo non è ricompreso nell'originario provvedimento di concessione della estradizione, nè è stata realizzata - durante il dibattimento - la procedura di estradizione suppletiva di cui all'art. 14 comma 1, lett. a della Convenzione Europea del 1957 (eventualmente sulla base del provvedimento coercitivo emesso e dichiarato ineseguibile dal GUP).
2.2 L'evoluzione della clausola di specialità in rapporto alle diverse fonti regolatrici pattizie. La Convenzione Europea del 1957 e la decisione Sez. Un. ric. Ferrarese.
Come è noto, la clausola di specialità è originariamente espressa nell'art. 14 della Convenzione Europea del 1957 (ratificata dall'Italia con L. n. 300 del 1963, d'ora in avanti indicata come Convenzione).
I termini utilizzati nel testo della Convenzione del '57 sono tali da rendere particolarmente pregnante il limite posto da tale principio alla generale assoggettabilità alla giurisdizione penale di coloro che "si trovano nel territorio dello Stato", ai sensi dell'art. 3 c.p., norma che - per l'appunto - fa salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (qui trattasi, peraltro, non di immunità in senso proprio ma di limite alla procedibilità derivante dalle norme di diritto internazionale).
Si legge infatti che per i fatti anteriori alla consegna e diversi da quello che ha motivato l'estradizione l'individuo non sarà "...nè perseguito (in francese poursuivi), nè giudicato, nè detenuto in vista dell'esecuzione di pena o misura di sicurezza..".
Le eccezioni alla operatività del limite sono rappresentate dal
- consenso dello Stato che ha disposto la consegna (sulla base di nuova domanda supportata, in primis, dalla esistenza di decisione di condanna o mandato di arresto o altro atto avente la stessa forza),
- dalla condotta concludente alla rinunzia del privilegio da parte del soggetto estradato, rimasto sul territorio oltre 45 giorni dal momento della sua liberazione definitiva (o se vi fa rientro dopo averlo lasciato).
La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative.
In via principale, dunque, il principio è diretto a tutelare l'interesse dello stato richiesto; solo indirettamente si traduce in una garanzia individuale (peraltro rinunziabile) a favore del soggetto consegnato.
L'approdo interpretativo di maggior rilievo di questa Corte di legittimità sul tema è rappresentato, in primis, dalla decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 28 febbraio 2001, nel caso Ferrarese (con indirizzo successivamente seguito, tra le altre, da Sez. 1^ n. 33668 del 17.6.2005 e Sez. 6^ n.932 del 9.10.2009, rv 245932).
Come si ricorderà, in tale decisione si è con nettezza inquadrata la necessità di estradizione suppletiva (in mancanza di consenso o comportamento concludente dell'interessato) quale condizione di procedibilità per fatti diversi e anteriori rispetto alla consegna, con inibizione all'esercizio dell'azione penale per tale episodio storico.
La stessa sottoposizione al giudizio penale è stata ritenuta inibita in forza del testo dell'art. 14 Convenzione e non soltanto l'applicazione di misure restrittive della libertà personale.
Conviene riportare, per stralcio, alcuni dei passaggi argomentativi di detta decisione, specie in rapporto alla compatibilità tra tale assetto interpretativo e i contenuti dell'art. 112 Cost. (Carta costituzionale).
"...In tal senso il principio (di specialità) è stato correttamente inserito tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi, pure se il variegato articolarsi delle Convenzioni tende ad accentuare il carattere pattizio della regola, la cui natura consuetudinaria e, quindi, la sua collocazione tra le norme richiamate dall'art. 10 Cost., rappresenta - anche se soltanto nella portata precettiva più esigua, che non ne snaturi, cioè, il significato consuetudinario - un dato difficilmente contestabile. D'altro canto, poichè la costante giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso che l'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario e non pure alle norme di carattere pattizio (cfr., ex plurimis, le sentenze costituzionali n. 163 del 1987, n. 278 del 1992, n. 75 del 1993) e poichè la regola della specialità, pur trovando fondamento nel diritto consuetudinario, resta concretamente disciplinata da una fonte convenzionale resa esecutiva con legge ordinaria, rimane dubbio se l'incondizionato richiamo all'art. 10 Cost. sia stato correttamente formulato. Ciò impone allora di contestare la premessa da cui muove la sentenza Nigro circa l'antinomia ravvisata fra due precetti costituzionali quali gli artt. 10 e 112 Cost. - una premessa che, sia detto per inciso, avrebbe dovuto necessariamente condurre ad interpretare l'art. 14 della Convenzione europea nel suo significato letterale, solo considerando la natura di principio fondamentale della regola di adeguamento - perchè è la dimensione del principio di specialità a venire in rilievo, non anche la sua immanenza nell'ordinamento.
Del resto, a proposito della potestà conferita agli Stati contraenti di attivare, secondo le regole dell'ordinamento interno, gli strumenti volti ad interrompere la prescrizione, fra i quali la massima significazione viene ad assumere il giudizio contumaciale, in grado di condurre il processo al suo epilogo, non sussistono perplessità nel ritenere che, in concreto, il problema relativo all'ammissibilità di un simile giudizio può essere risolto, in sede ermeneutica, in presenza di un trattato di estradizione, solo attraverso l'esame delle clausole relative. Diviene allora davvero decisiva un'esegesi dell'art. 14 della Convenzione europea al fine di stabilire come i modelli processuali interni possano adeguarsi, non soltanto alle regole "permissive", ma soprattutto ai limiti all'esercizio del potere giurisdizionale enucleati dalla disciplina convenzionale.
La norma in parola detta, anzi tutto, un divieto per gli Stati aderenti alla Convenzione: quello cioè di perseguire, giudicare, arrestare in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, di sottoporre a qualsiasi restrizione della libertà personale la persona consegnata, per un qualsiasi fatto commesso prima della consegna. Il che fa ritenere che il principio di specialità opera quando l'estradato già si trovi fuori del territorio dello Stato di rifugio, divenendo così la consegna (vale a dire, l'effettiva esecuzione dell'estradizione) il momento cruciale cui occorre far riferimento, in conformità, del resto, alla recente normativa internazionale, quale emergente dai trattati di estradizione più vicini nel tempo. La lettera dell'art. 14 della Convenzione europea fa, dunque, ritenere corretta la prima decisione delle Sezioni unite (vale a dire la sentenza Carboni) nella parte in cui afferma che le tre espressioni "perseguito, giudicato e detenuto" attengono alle tre fasi del processo moderno (all'epoca, peraltro, disciplinato dal codice del 1930, pur con l'innesto, nel modello tipicamente inquisitorio che contrassegna quel regime, di un sistema di garanzie derivanti dai reiterati interventi - additivi o demolitori - della Corte costituzionale e dalle "novelle" legislative volte anch' esse ad adeguare le regole del processo inquisitorio ai principi costituzionali). In tali fasi, infatti, si estrinseca la potestà "giurisdizionale e cioè quella requirente, quella di cognizione e quella esecutiva"; con l'espressione "perseguito" ci si è riferiti all'inizio dell'azione penale, "pur se insieme" alle altre "due "giudicato" e "detenuto" è rapportabile alla prosecuzione dell'azione stessa". Di qui l'argomento che - nel processo di adattamento del trattato internazionale al diritto interno - il divieto implica la "preclusione all'esercizio dell'azione penale". Anche se le conseguenze che ne vengono fatte derivare non appaiono sempre condivisibili, il principio di diritto così enunciato è, però, assolutamente incontestabile alla stregua della lettera della Convenzione. L'art. 14, n. 2 è la disposizione, per così dire, di carattere permissivo, consentendo alla Parte richiedente di "prendere le misure necessarie in vista in un eventuale allontanamento (renvoi) dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". Il tutto, peraltro, in vista di quanto dispone la lett. a) del cit. n. 1; del conseguimento, cioè, dell'"estradizione suppletiva", fermi restando, da un lato, i principi enunciati nell'art. 14, n. 1, prima parte e, dall'altro lato, anche qui, l'esigenza di adattamento delle norme della convenzione alla particolarità del modello processuale dello Stato richiedente... Non sufficientemente rigorosa appare l'antinomia ravvisata dalla sentenza Nigro tra il criterio della specialità (nell'assetto derivante dall'interpretazione più ampia) ed obbligo di esercizio dell'azione penale. Così operando, infatti, si istituisce un rapporto tra una regola condizionata da varianti dotate di tale significazione da richiedere un'attenta analisi del loro specifico contenuto, ed un principio costituzionale, apoditticamente assegnando all'art. 14, n. 1, della Convenzione il valore di norma internazionale generalmente riconosciuta, senza poi trarne le conseguenti implicazioni. Tanto da trascurare che la conformità al principio di obbligatorietà dell'azione penale non può essere intesa diversamente - ciò che, sin dalle sue prime pronunce, la Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare - oltre che come necessario controllo del giudice sull'esercizio dell'azione penale, come esclusione di ogni discrezionalità in ordine all'attivazione della pretesa punitiva; una discrezionalità qui ontologicamente non evocabile, derivando il criterio di specialità da una fonte pattizia espressiva di una norma internazionale generalmente riconosciuta. E senza che la concreta attuazione della "(Ndr: testo originale non comprensibile) de la specialitè" si ponga in contrasto, secondo i canoni risultanti dalla Convenzione europea, con le norme consuetudinarie cui si riferisce l'art. 10 Cost., comma 1, rivelando il contenuto di detta clausola una valenza prescrittiva certo non esigua rispetto alla norma internazionale generalmente riconosciuta. 18. Le varianti del criterio della specialità (si va dalla specialità "pura", alla specialità "forte" - nell'ambito della quale viene comunemente ricondotto il precetto dell'art. 14, n. 1, della convenzione europea - fino alla specialità "attenuata", talora, peraltro, ancorando simili distinzioni non a veri e propri limiti alla giurisdizione, ma in una logica attenta ai mutamenti di qualificazione del fatto) comportano due precisazioni. In primo luogo, che il trattato internazionale debba adeguarsi alla legislazione interna dello Stato richiedente seguendo canoni processuali che condizionino la valenza delle singole prescrizioni del diritto processuale di ciascuna parte. In secondo luogo, che i precetti che si collegano all'istituto dell'estradizione e che, come la regola della specialità, ne costituiscono (al pari del divieto di estradizione per reati politici o della regola della doppia incriminazione) strumenti per la stessa identificazione del sistema per gli Stati informati al principio di estrazione restano svincolati dal principio di obbligatorietà dell'azione penale; salvo i casi in cui la norma pattizia travalichi, questa volta per eccesso, dalla norma consuetudinaria. La precisazione ha - anche qui - il compito di puntualizzare come - almeno di norma - mai l'applicazione della regola di specialità, quale ne sia lo "spessore", possa disporsi come formula antinomica rispetto al principio di obbligatorietà dell'azione penale, suggestivamente prefigurando una sorta di immunità per il soggetto estradato per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali è intervenuta l'estradizione. 19. Le ulteriori progressioni della normativa convenzionale - anche se non ancora inserite nel diritto interno - confermano la correttezza di un'interpretazione in chiave certo non restrittiva dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione. Di valore ermeneutico davvero esponenziale appare, sul punto, la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea sottoscritta a Dublino il 27 settembre 1996, intesa, fra l'altro, a completare le disposizioni della Convenzione europea ed a facilitarne l'applicazione fra gli Stati membri dell'Unione, nonchè quelle della Convenzione 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. La Convenzione di Dublino, oltre a prescrivere che l'estradizione ai fini del procedimento penale, non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. a), della Convenzione europea, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona sia privata della libertà in luogo diverso da quello carcerario (art. 4), che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, l'azione penale e la pena sono prescritti (art. 8), detta all'art. 10 una regola di estrema valenza designante ai fini di una corretta interpretazione del criterio pattizio. La norma ora ricordata, significativamente utilizzando - sia pure in negativo, nonostante il dibatto apertosi nella giurisprudenza e nella dottrina delle Parti contraenti circa l'effettiva portata della clausola di specialità - un lessico assolutamente omologo a quello dell'art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione, stabilisce che la persona estradata, per i fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, può essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale (lett. a); può essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (lett. b); può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposta a qualsiasi restrizione della libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio di specialità per fatti anteriori alla sua consegna (lett. d). (....) 28. Resta allora da stabilire se i nuovi criteri di collegamento ricavabili dal codice del 1988 implichino una comparazione con la Convenzione europea che comporti il superamento delle soluzioni interpretative additate dalle Sezioni unite. Ritiene il Collegio che, alla stregua della legislazione vigente, la clausola di specialità non possa essere configurata altrimenti che come introduttiva di una condizione di procedibilità. Un istituto che, mentre consente di superare trattandosi di situazione diversa dal (sia pure temporaneo) difetto di giurisdizione - le antinomie ricollegabili al regime dell'interruzione della prescrizione, posto che certamente, in pendenza di una condizione di procedibilità, la prescrizione decorre egualmente (cfr. al riguardo gli artt. 158 e 159 c.p., in una logica attenta alla natura di stretta interpretazione delle cause di sospensione della prescrizione), appare coordinarsi con il regime, previsto dal nuovo codice di procedura penale, circa gli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire (art. 346 c.p.p.). Si allude, cioè, agli atti di indagine preliminare necessari per assicurare le fonti di prova e all'incidente probatorio, attivabile quando vi è pericolo nel ritardo; in un quadro in cui l'art. 345 c.p.p., comma 2, che richiama la "mancanza di condizioni di procedibilità diverse da quelle indicate nel comma 1" (vale a dire, diverse dalla querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere), fra cui va ricompresa anche la concessione della estradizione suppletiva (oltre i casi di estinzione della estradizione: cioè la permanenza dell'estradato nel territorio dello Stato oltre i 45 giorni dal suo rilascio definitivo ovvero il suo ritorno dopo l'allontanamento dal territorio dello Stato) costituisce un dato normativo che non si presta ad alcuna ambiguità ermeneutica. In tal caso, non essendo stabilita dalla legge la sospensione della prescrizione, restano superate anche le argomentazioni circa L'esercizio di poteri interruttivi, purchè compatibili con la fase antecedente all'inizio dell'azione penale.
Tutto ciò (oltre a ricondurre la sentenza Nigro ad un rapporto di compatibilità con un sistema diverso da quello del vigente codice di procedura penale, fondato sulla netta separazione tra atti delle indagini preliminari ed atti del processo) vale a restituire centralità all'istituto dell'estradizione suppletiva cui tutti gli atti che è possibile compiere dovrebbero risultare preordinati. Rimane il problema della individuazione degli atti interruttivi della prescrizione, concretamente utilizzabili, considerato che la maggior parte di essi richiede, nel sistema del codice di diritto sostanziale (art. 160 c.p.), o l'inizio dell'azione penale (sentenza di condanna, decreto di condanna, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio, decreto di citazione a giudizio) o la presenza dell'estradando (ordinanza applicativa delle misure cautelari personali, ordinanza di convalida del fermo e dell'arresto, invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio) ovvero paiono contraddire la richiesta di estradizione suppletiva (provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione). Sennonchè, mentre taluni atti appartengono alla fase delle indagini preliminari, può ipotizzarsi (come atto spiegante pure una funzione interruttiva della prescrizione) anche (se consentita) un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, avente - oltre tutto - funzione strumentale alla richiesta di estradizione suppletiva, sempre purchè sia osservato il precetto - non superabile se non adottando il criterio del "doppio regime", criterio del tutto impercorribile - che impone la non perseguibilità dei fatti antecedenti alla consegna. Restano così dissolte anche le perplessità circa l'applicazione dell'art. 152 c.p.p. 1930. A parte la considerazione che una simile prescrizione ("tradotta" ora nell'art. 129 c.p.p.) è ben difficilmente conciliabile con una richiesta di estradizione suppletiva, mentre una decisione in merito è espressamente preclusa dal cit. art. 129 c.p.p., comma 2, il problema sembra agevolmente risolubile attraverso la richiesta di archiviazione ed il successivo provvedimento del giudice (anche a norma dell'art. 411 c.p.p.); un provvedimento che, non appartenendo alla fase processuale, è perfettamente percorribile senza che risulti violato l'art. 14, n. 1. della Convenzione. Tanto più considerando la latitudine della nozione di condizione di procedibilità, intesa "come preclusione all'esercizio dell'azione penale, come impedimento alla procedibilità", secondo una linea interpretativa già seguita dalla Corte costituzionale, per il caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. (v. sentenza n. 27 del 1995). 29. Nel caso di specie si è proceduto alla presenza dell'imputato che, per di più, in sede di udienza preliminare, aveva sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione per essere il fatto diverso da quello per cui era stata richiesta e concessa l'estradizione. Un vizio che non può non comportare l'annullamento di entrambe le sentenze. Ne consegue che - a parte ogni questione relativa all'azionabilità di un processo diverso da quello contumaciale, comunque lesivo delle norme pattizie, se funzionale all'epilogo effettivamente raggiunto - deve contestarsi la legittimità di una sentenza di condanna ai fini dell'interruzione della prescrizione; pure se l'art. 160 c.p., comma 1, la prevede tra i fatti interruttivi di tale causa di estinzione del reato, essa appare esorbitare dalla previsione pattizia nella quale si fa riferimento al giudizio e non alla condanna contumaciale. Ma, a parte le assorbenti argomentazioni sopra sviluppate - derivanti dalla necessità di comporre il contrasto giurisprudenziale sottoposto ora al vaglio di questa Corte la decisione qui impugnata presenta connotazioni tali da sconfinare nell'abnormità, mai potendosi assegnare alla sentenza di appello (che confermi una decisione di condanna) efficacia interruttiva della prescrizione. Quel che è ancora più grave, è che la pronuncia non si pone nemmeno come pura ipotesi per accedere alla estensione della estradizione, richiamando, per pervenire ad una decisone di condanna, non la prescrizione, legata ai precetti della Convenzione, ma l'art. 721 c.p.p., che non ha alcuna possibilità di accesso in un regime disciplinato dall'art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione...".
Ciò posto, riprendendosi le argomentazioni esposte in tale arresto, dalla decisione ric. Ferrarese si ricava la conferma del principio generale per cui al fine di inquadrare la condizione giuridica del soggetto estradato debba farsi riferimento prioritario ai contenuti dello strumento giuridico che ha consentito la consegna (posto che tale è la fonte del regolamento del rapporto tra gli stati). Tale è - peraltro - il frutto della applicazione di regole sovranazionali condivise, espresse - tra l'altro - nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 (ratificata dall'Italia con L. n. 112 del 12.2.1974) entrata in vigore il 27 gennaio del 1980, il cui articolo 28 pone il principio di irretroattività dei trattati (così espresso: a meno che una intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data).
Lì dove tale strumento - che ha reso possibile la consegna - sia rappresentato dalla Convenzione Europea del 1957 (come è nel caso in esame) è pertanto necessario considerare il contenuto precettivo dell'art. 14 della Convenzione, da cui deriva l'accezione "forte" della regola di specialità, preclusiva della sottoposizione a giudizio del soggetto estradato per fatto diverso e anteriore alla consegna.
2.3 Gli sviluppi successivi, ricollegabili ai contenuti della decisione quadro del 13 giugno 2002 e alla decisione emessa dalla Corte di Giustizia UE in data 1 dicembre 2008 nel caso Leymann-Pustovarov.
Il vulnus al principio di obbligatorietà dell'azione penale e alla generale regola di cui all'art. 3 c.p. derivante dalla costruzione dogmatica - peraltro ineccepibile - sin qui ricordata è stato avvertito negli anni successivi specie nei casi in cui per il fatto diverso e anteriore alla consegna non era possibile è emettere un titolo cautelare. In effetti, in mancanza del titolo restrittivo, pur sospeso negli effetti, il corto-circuito giuridico è del tutto evidente, posto che la domanda di estradizione suppletiva (tale da rimuovere, ove accolta, il limite alla procedibilità con possibile applicazione dell'art. 345 c.p.p.) lo presuppone espressamente (ex art. 12 Convenzione). Dunque, da un lato la "non processabilità" relativa all'ombrello dell'art. 14 impedisce la formazione del titolo a cognizione piena rappresentato dalla sentenza e dall'altro la impossibilità (per limite edittale di pena, ad esempio) di contestare l'accusa con un titolo cautelare rende - di fatto - immune il soggetto estradato dalla giurisdizione, salvo il caso di consenso o di permanenza di costui sul territorio oltre i 45 giorni dalla liberazione in rapporto al fatto che aveva dato luogo alla estradizione.
Posta di fronte al tema (con ordinanza sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16 luglio 2004, tesa a promuovere la possibilità di dar luogo a giudizio contumaciale con connotazione di mero accertamento) la Corte Costituzionale (sentenza numero 33 del 2007) affermava che da un lato l'approdo consistente nella decisione Sez. Un. Ferrarese non consentiva di addivenire a simile soluzione, dall'altro la introduzione di una nuova e autonoma "tipologia" di giudizio contumaciale esorbitava dai poteri della Corte, trattandosi di materia riservata alle competenze del legislatore.
In tale quadro si cala l'analisi del testo della Decisione Quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo (d'ora in avanti Dec. quadro). Va ricordato che ai sensi dell'art. 31 (e con le precisazioni che si diranno) le disposizioni della dec. quadro sostituiscono a partire dal 1 gennaio 2004 i precedenti strumenti tra gli stati membri UE (tra cui la Convenzione Europea del 1957 e quella di Dublino del 1996), fatta salva l'applicazione di tali antecedenti convenzioni nelle relazioni tra stati membri e paesi terzi.
Per il vero, la norma dedicata al principio di specialità - art. 27 - riproduce al comma 2 la versione "tradizionale" della clausola (..la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata..). Ciò che muta (a partire da gennaio 2004 e secondo le condizioni di inclusione dello stato nel perimetro giuridico della UE e la successiva espressone di recepimento dello strumento, come si dirà) è la dimensione complessiva delle deroghe, peraltro nel senso già anticipato dai contenuti della Convenzione di Dublino del '96.
Ai sensi dell'art. 27, comma 1 è possibile che il singolo stato rinunzi preventivamente, nei rapporti con altri stati che hanno operato la medesima notifica, all'operare della clausola di specialità, salva la possibilità per lo stato richiesto di riproporne i contenuti nel singolo caso.
Ai sensi, inoltre, del comma 3 si precisa che la clausola non opera a) lì dove il soggetto resti nel territorio ove è stato consegnato almeno 45 giorni dopo la scarcerazione (o se vi fa rientro dopo averlo lasciato), b) ove il reato non è punibile con pena o misura privativa della libertà, c) ove il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale, e) qualora vi sia stato consenso alla consegna e alla regola della specialità, f) qualora la rinunzia espressa sia operata dopo la consegna e in modo specifico, g) qualora lo stato di consegna dia il suo assenso (in tal caso resta necessaria la presentazione di un nuovo titolo).
Dunque in un contesto di incentivazione alla cooperazione e di più elevata fiducia reciproca tra i paesi membri è dato scorgere alcune rilevanti novità, nel settore delle deroghe, puntualmente valorizzate dai successivi interventi giurisprudenziali.
In primo luogo, l'attenuazione della clausola di specialità appare evidente in rapporto ai contenuti delle deroghe prima indicate alle lett. b) e c).
Risulta possibile procedere "in danno" del soggetto estradato anche per fatto diverso e anteriore alla consegna (al di là della eventuale rinunzia reciproca e preventiva tra gli stati) lì dove il reato sia punibile con la sola pena pecuniaria (ipotesi di certo marginale) e lì dove il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di misura restrittiva della libertà.
Tale ultima opzione, in particolare, è stata oggetto di interpretazione nella decisione pregiudiziale emessa dalla Corte di Giustizia in data 1 dicembre 2008 nel caso Leymann-Pustovarov, posto che il testo utilizzato si presta, in effetti, a letture non univoche (il non dare luogo a restrizione deriva da limiti ontologici della fattispecie azionata o anche da mera scelta dell'autorità procedente in corso di procedura?) che porterebbero - in tesi - a conseguenze ben diverse.
In detta decisione la Corte di Giustizia ha affermato che l'eccezione di cui all'art. 27, comma 3, lett. c concerne "le situazioni nelle quali il procedimento penale - in base alla legge o alla valutazione della autorità giudiziaria - non dà luogo all'applicazione di misura restrittiva della libertà personale dell'interessato".
In tal senso, si è affermato che ove ricorra tale condizione - ossia l'assenza di restrizione di libertà in corso di causa - il soggetto, anche in assenza di consenso, può legalmente essere giudicato per fatto diverso e anteriore alla consegna, con ovvia necessità di richiedere l'assenso dello stato che ha posto in essere la consegna solo in ipotesi di intervenuta condanna ed al fine di eseguire la pena. La forza vincolante di tale pronunzia (secondo le indicazioni rese da Corte di Giustizia 1.6.2005 ric. Pupino) ha effettivamente comportato l'adozione, anche nei successivi arresti giurisprudenziali interni, del principio della cd. "specialità attenuata", lì dove - è bene evidenziarlo - il rapporto tra stati coinvolti nella consegna risulti regolato da detta specifica fonte giuridica, rappresentata dalla decisione quadro del 2002. Da ciò, in tali casi, deriva il superamento della accezione "forte" della clausola di specialità (condizione di procedibilità) per come considerata - sulla base del contesto di riferimento - dalla decisione Sez. Un. 2001 Ferrarese.
Il principio della cd. "specialità attenuata" è stato recepito nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. 6^ n. 39240 del 23.9.2011, ric. Caiazzo, rv 251366.
In detta decisione si è ritenuta valida - ma non eseguibile - la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetto consegnato dalla Spagna in base a procedura MAE e avente ad oggetto fatto diverso ed anteriore, proprio in riferimento all'assenza di restrizione della libertà personale in corso di causa (art. 27, comma 3, lett. c della Dec. quadro 2002) ed in rapporto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia in data 1.12.2008 nel caso Leymann- Pustovarov.
Va evidenziato che sia l'Italia che la Spagna risultavano aver recepito con strumenti interni i contenuti della norma europea e che la 6^ Sezione considera del tutto irrilevante che nel testo italiano di trasposizione dei contenuti della decisione quadro (art. 26) la deroga in parola al principio di specialità è stata espressa con formula lessicale parzialmente diversa (.. il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva... e non... il procedimento penale non dà luogo applicazione di misura restrittiva..) posto che "...la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla decisione quadro, escludendone l'applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale, sia essa inibita dal titolo del reato o dalla valutazione dell'autorità giudiziaria". Ad essere rilevante è pertanto il dato obiettivo della mancata sottoposizione a restrizioni, così come evidenziato dalla Corte di Giustizia.
Successivamente, vi è traccia applicativa del principio della specialità attenuata in ulteriori decisioni emessa da questa Corte (sempre relative a consegne realizzate in forza di MAE), tra cui Sez. 1^ n. 8349 del 26.11.2013, ric. Abbinante, rv 259164; Sez. 1^ n. 18778 del 27.3.2013, ric. Reccia, rv 256013; Sez. 2^ n. 14880 del 12.12.2014, ric. PG in proc. Bindi, rv 263292.
Può dirsi, pertanto, consolidato un orientamento interpretativo che, muovendo dai contenuti della Decisione quadro del 2002 e dalla sentenza Corte di Giustizia del 2008, tende a ritenere possibile la procedibilità - in ipotesi di consegna regolata dalla procedura MAE - anche per fatti diversi ed anteriori alla consegna, lì dove il soggetto non sia sottoposto a privazione della libertà personale. L'eventuale decisione di condanna, cui può legalmente pervenirsi, è pertanto il nuovo titolo sulla cui base risulta possibile promuovere la procedura di assenso (alla esecuzione della pena) dello stato che ha consegnato il soggetto giudicato. Lì dove la procedura di consegna non avvenga - di contro - in ambito regolato dalla Dec. quadro del 2002, resta ferma la necessità di esaminare il testo dello strumento giuridico che ha consentito la consegna, con eventuale riemersione del principio di specialità nella sua accezione "forte" (quale condizione di procedibilità) come evidenziato da Sez. 2^, n. 3706 del 8.1.2016, ric. PM in proc. Alampi, rv 265781 (caso di consegna dall'Ecuador regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 20.12.1998).
2.4 L'applicazione di tali evoluzioni interpretative nel presente procedimento.
Tale aspetto, sinteticamente illustrato, è - ad avviso del Collegio - condivisibile, quanto alla dimensione attenuata della clausola di specialità in ambito MAE, ma non risolve il caso del L., contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito.
Il L. non è stato consegnato all'Italia in forza di un MAE - data l'epoca della consegna, avvenuta nell'anno 2000 - ma in rapporto ai contenuti della Convenzione Europea del 1957. La Repubblica Ceca, peraltro, ha fatto ingresso nella UE nel gennaio 2004 e ha adottato lo strumento di recepimento interno della decisione quadro sul MAE con efficacia prevista soltanto nel gennaio 2014 (dunque in epoca di gran lunga posteriore, per quanto qui rileva, alla decisione di primo grado).
Tali aspetti risultano del tutto trascurati nell'ambito delle decisioni emesse sul tema nel corso del procedimento, decisioni che hanno preso a riferimento la giurisprudenza di questa Corte maturata in rapporto ai contenuti dell'art. 27 della Dec. quadro del 2002, senza tener conto del momento della consegna e delle norme applicabili ratione temporis (anche alla luce del generale principio di irretroattività di cui al ricordato articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).
La condizione giuridica del L., in quanto estradato nelle forme e nei tempi di cui sopra, è dunque inevitabilmente correlata ai contenuti della Convenzione Europea di Estradizione, con applicabilità piena dell'art. 14 di tale convenzione, il che riporta ad una accezione "forte" della clausola di specialità intesa quale condizione di procedibilità (Sez. Un. 2001). Non può, infatti ritenersi che la modifica della disciplina "interna" adottata con la L. n. 69 del 2005 (ius superveniens sfavorevole, correlato ai contenuti della decisione quadro del 2002) possa avere influenza su tale condizione, posto che l'estradizione è fenomeno che involge il rapporto tra stati, che resta regolamentato dall'atto in base al quale è stata disposta (le norme applicabili risultano essere quelle vigenti nei rapporti tra stati all'atto della consegna).
Il tema da esplorare, escludendosi il rilievo della richiesta di definizione con rito abbreviato, formulata solo dopo il diniego della eccezione sulla procedibilità e non interpretabile, pertanto, come rinunzia alla clausola di specialità (sul tema, Sez. 1^, n. 14005 del 22.2.2007, rv 236435) è, al più, rappresentato dal fatto che prima della definizione del giudizio di secondo grado (definito nel febbraio 2015) si è prodotto un mutamento dell'assetto giuridico regolativo del rapporto tra stati, posto che sia l'Italia che la Repubblica Ceca (dal gennaio 2014) hanno dato attuazione ai contenuti della decisione-quadro del 2002.
E' evidente che tale tema andava scrutinato nel giudizio di merito, con pieno esercizio delle facoltà di difesa tecnica (o nell'eventuale nuovo giudizio nei confronti del L., da ritenersi astrattamente possibile ai sensi dell'art. 345 c.p.p.).
Vanno tuttavia fornite, per il rilievo del tema, alcune indicazioni su simile ipotesi. In particolare, va escluso che la domanda di estradizione che ha dato luogo alla consegna del L., avvenuta nel 1999, possa "recepire" gli effetti, sfavorevoli per l'imputato, di un mutamento del quadro normativo sovranazionale (in rapporto alla deroga alla clausola di specialità, intervenuta - per quanto riguarda la Repubblica Ceca - solo nel 2014).
Al di là dei principi generali del sistema, per cui i mutamenti del quadro normativo in un istituto dalla natura "mista" quale quello delle condizioni di procedibilità sono preclusi in danno dell'imputato, giova precisare che è la stessa decisione quadro del 2002 a prevedere, in via generale (art. 32), che le richieste di estradizione ricevute da uno stato membro anteriormente al 1 gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti antecedenti (si veda, sul tema, la decisione Corte di Giustizia UE del 12 agosto 2008 nel caso Goicoechea), in ciò escludendo la retroattività delle previsioni innovative contenute negli articoli precedenti alle domande ancora pendenti o ai provvedimenti di consegna già emessi. Peraltro, la eventuale ultrattività delle disposizioni regolatrici antecedenti (anche per richieste successive al 1 gennaio 2004) risulta ancorata alla volontà del singolo stato che - sempre ai sensi dell'art. 32 della Dec. quadro - può esprimere e notificare la volontà, quale stato dell'esecuzione, di trattare le richieste relative a reati commessi prima di una determinata data conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1 gennaio 2004 (per quanto riguarda l'Italia, si è ritenuto di continuare ad applicare gli strumenti previgenti per tutti i reati commessi prima del 7 agosto 2002, per le domande di estradizione passiva, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 40).
Dunque è del tutto da escludersi una teorica "sopravvenienza" della condizione di procedibilità, rappresentata dalla deroga di cui all'art. 27, comma 2, lett. dec. quadro, in corso di causa e il mutato scenario sovranazionale può esclusivamente regolamentare la proposizione di una nuova domanda da parte dello Stato italiano verso la Repubblica Ceca.
Da ciò deriva che:
a) la condizione giuridica del L., nel presente procedimento, è regolamentata ai sensi dell'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione, con piena applicabilità della clausola di specialità, per cui va rilevata l'assenza di condizione di procedibilità con annullamento delle decisioni di merito e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
b) l'avvenuto ingresso della Repubblica Ceca nella UE e il recepimento della Decisione Quadro del 2002 (a far data dal 1 gennaio 2014) rende possibile la presentazione di nuova richiesta per il fatto oggetto del presente procedimento, i cui effetti risultano disciplinati dalle norme di adeguamento poste nella legislazione interna del paese richiesto.
Per tali motivi vanno annullate senza rinvio, per assenza di condizione di procedibilità, sia la decisione impugnata che quella emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2013, come da dispositivo.
3. Il ricorso proposto da Se.Gi. è infondato e va pertanto rigettato.
Al primo motivo si chiede a questa Corte di compiere una valutazione - ora per allora - della capacità di partecipare al processo, per dedotta - per la prima volta in questa sede - instabilità di tipo psichico, esistente - in tesi - al momento della celebrazione del giudizio di merito.
Pur avendo il ricorrente offerto documentazione relativa ad un pregresso stato depressivo, nonchè missiva in cui si adombra la condotta infedele del difensore dell'epoca, è del tutto evidente che questa Corte, non potendo compiere valutazioni di merito, non può che constatare come il Se. abbia preso parte - fisicamente - al giudizio di secondo grado, senza esternare alcuna condizione patologica, nè tale preteso assetto di incapacità è stato colto dai giudici procedenti, che hanno valutato i contenuti dimostrativi dallo stesso apportati. Non vi è pertanto possibilità alcuna di accogliere il motivo di ricorso, non emergendo dagli atti alcuna effettiva incapacità del Se. di relazionarsi con l'esterno al momento della celebrazione del giudizio.
Quanto al secondo profilo di doglianza, la Corte di merito ha considerato l'avvenuta ammissione dei fatti nell'ambito del trattamento sanzionatorio, con riduzione della incidenza dell'incremento di pena per la riconosciuta continuazione.
Ciò è dipeso da una valutazione - di merito pieno - tesa ad evidenziare la sostanziale inutilità probatoria del contributo nell'ambito della complessiva ricostruzione del fatto, con correlata valutazione di sostanziale strumentalità della confessione. Si tratta, pertanto, di una valutazione - espressa con piena logicità - basata sull'apprezzamento dello scarso valore dimostrativo della confessione, fatto che impedisce di realizzare un sindacato di legittimità sulle conseguenze sanzionatorie. Questa Corte ha infatti ribadito in più occasioni l'assenza di "automatismo" tra l'ammissione dei fatti - specie ove avvenuta nei gradi di giudizio successivo al primo - e la riduzione di pena attraverso l'applicazione dell'art. 62 bis c.p., dovendo ritenersi la confessione, per dare luogo all'applicazione delle attenuanti generiche, un concreto sintomo di respiscenza. Lì dove, per motivate ragioni, ciò non sia stato ritenuto dal giudice di merito, la relativa valutazione si sottrae - in tutta evidenza - al sindacato di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso proposto da Sa.Cl. è infondato e va pertanto rigettato.
Anche in tal caso il diniego delle circostanze attenuanti generiche - a fronte di applicazione della speciale attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 - è ampiamente motivato e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità. In termini generali, va infatti ricordato che per addivenire alla contestuale applicazione delle due norme invocate dal ricorrente, è necessario che emergano tratti ulteriori rispetto al dato della dissociazione e della avvenuta collaborazione (già considerati sub art. 8) e nel caso in esame non vi è stata possibilità di apprezzamento positivo di tali aspetti, neanche concretamente allegati dal ricorrente nella esplicazione delle doglianze.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè quella emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 13.5.2013 per violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione, nei confronti di L.P. e dispone trasmettersi copia della sentenza al P.M. DDA Napoli.
Rigetta i ricorsi di Se.Gi. e Sa.Cl., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016