In tema di esecuzione di mandato di arresto europeo, laddove le informazioni supplementari richieste dalla Corte territoriale risultino incomplete, "la corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione".
In ossequio al principio di leale collaborazione tra Stati e della esigenza di fornire adeguata motivazione alle scelte discrezionali del giudice, la Corte di appello che ritenga di non disporre accertamenti ulteriori su informazioni parziali pervenute dallo Stto emittente il MAE debba offrire congrua motivazione della propria scelta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sent., (ud. 05/10/2017) 09-10-2017, n. 46426
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;
nel procedimento a carico di:
C.L.J.P., nato il 27/02/1964 a NIORT (FRANCIA);
avverso la sentenza del 18/07/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG Dr. VIOLA ALFREDO POMPEO per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con una prima sentenza in data 28/03/2017 la Corte d'appello di Cagliari aveva disposto la consegna di C.L.J.P. all'autorità giudiziaria belga, che l'aveva richiesta con mandato d'arresto del 13 ottobre 2016, per l'esecuzione della condanna alla pena di quattro anni di reclusione pronunciata dalla Corte d'appello di Liegi il 7 febbraio 2013 per i reati di falso e abuso di fiducia, nonchè per sedici episodi di truffa, fatti commessi tra il (OMISSIS).
2. Contro questa decisione l'avvocato L.F., difensore di fiducia del C., proponeva ricorso per cassazione, contestando il provvedimento cagliaritano sotto differenti profili.
Con sentenza n. 22250 in data 3 maggio 2017 la Corte di cassazione, Sezione sesta, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al trattamento carcerario, per omessa disamina del profilo della sussistenza del serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta a pene o trattamenti inumani o degradanti, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, rigettando nel resto il ricorso.
3. Con sentenza in data 18/7/2017, la Corte d'Appello di Cagliari, provvedendo in sede di rinvio, giudicava come del tutto insufficiente la risposta fornita dall'autorità giudiziaria belga alla richiesta di informazioni relative alle condizioni carcerarie cui sarebbe stato sottoposto il C. (richiesta formulata, in ossequio al dictum della Corte di Cassazione, con ordinanza della Corte cagliaritana in data 19.6.2017, nella quale era stato fissato in gg. 25 il termine per la risposta) e rifiutava la consegna del C. all'autorità giudiziaria belga, revocando altresì la misura cautelare dell'obbligo di dimora.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sollevando il seguente motivo: violazione di legge e vizio di sostanziale inesistenza della motivazione, in relazione alla L. n. 69 del 2005, artt. 6, 16 e 18 e art. 627 c.p.p. per aver erroneamente equiparato la risposta insufficiente delle autorità belghe ad una "omessa risposta" (cioè, in sostanza, ad una rinuncia alla istanza di consegna) mentre la stessa Corte di cassazione, sia nella sentenza n. 22250/17, relativa alla fattispecie, sia nella precedente pronuncia n. 23277 del 1//2016, imputato B., (alla quale la prima fa riferimento) ha chiaramente indicato che, in caso di informazioni carenti fornite dalla stato richiedente, l'esecuzione del mandato deve essere rinviata per un termine ragionevole ma non deve essere abbandonata.
Con memoria trasmessa via fax il 29.9.2017 il difensore della parte destinataria del MAE ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari lamenta (tra le varie censure) la violazione di legge e il vizio della motivazione per essere stata erroneamente equiparata la risposta insufficiente delle autorità belghe ad una "omessa risposta" (cioè, in sostanza, ad una rinuncia alla istanza di consegna).
In effetti la Corte cagliaritana, dopo aver dato atto (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) delle parziali informazioni trasmesse dalle autorità belghe in risposta alla relativa richiesta formulata in data 19.6.2017 dalla stessa Corte (informazioni dalle quali poteva evincersi l'indicazione degli istituti penitenziari individuati per l'espiazione, uno dei quali di recentissima apertura, oltre alla descrizione sommaria del sistema penitenziario belga), ha anche segnalato come residuassero profili di incertezza in merito allo spazio minimo individuale intramurario riservato al detenuto nonchè in ordine alle condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio.
Sulla base di tali presupposti ha poi immotivatamente equiparato detto incompleto quadro istruttorio ad una omessa risposta che, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 6, comma 6, legittima il rigetto della richiesta.
Rileva il Collegio, in primo luogo, come la scelta operata nel provvedimento impugnato appaia in contrasto con la previsione normativa, contenuta nella citata Legge, art. 16, comma 2, a tenore del quale, laddove le informazioni supplementari richieste dalla Corte territoriale risultino incomplete, "la corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione". E' ben vero che trattasi di "potere" istruttorio integrativo, non già di un preciso "dovere", ma deve parimenti ritenersi che, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stati e della esigenza di fornire adeguata motivazione alle scelte discrezionali del giudice, la Corte di appello che ritenga di non farvi ricorso debba offrire congrua motivazione della propria scelta.
Peraltro, anche dal tenore del dictum di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22250/17, relativa alla fattispecie (e nella precedente pronuncia n. 23277 del 1/6/2016, imputato B., alla quale la prima fa riferimento), si coglie chiaramente che, in caso di informazioni carenti fornite dalla stato richiedente, l'esecuzione del mandato deve essere rinviata per un termine ragionevole ma non deve essere abbandonata.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario nei termini fin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017