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Libertà personale prevale su esigenze di cooperazione penale internazionale (Cass.10781/04)

9 marzo 2004, Cassazione penale

In materia estradiaioznale, va data prevalenza al valore assoluto della liberta' personale sulle esigenze di politica criminale internazionale.

La materia della liberta' personale non puo' essere rimessa alla mera discrezionalita' dell'autorita' amministrativa che, col provvedimento di sospensione ex art. 709 c.p.p., finirebbe per incidere pesantemente e per un tempo indeterminato sulla liberta' dell'individuo, in violazione sia dell'art. 13 Cost. c. 2-5, sia dei principi contenuti nella legge delega circa la legalita', l'adeguatezza, la temporaneita', la costante soggezione al controllo giurisdizionale delle misure cautelari.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 01/01/2004) 09-03-2004, n. 10781

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FULGENZI Renato - Presidente -

Dott. AGRO' Antonio Stefano - Consigliere -

Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere -

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MI, nato a Elbasan (Albania) il 5/2/1965;

avverso l'ordinanza 24/10/03 della Corte d'Appello di Bologna;

Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;

Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore non e' comparso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

MI veniva sottoposto alla misura della custodia in carcere a fini estradizionali, con provvedimento 19/7/1999 della Corte d'Appello di Bologna (arrestato il 17/7/1999).

Il Ministro della Giustizia, con decreto 1/9/1999, disponeva l'estradizione del predetto, che aveva prestato il suo consenso, verso la Repubblica d'Albania, perche' condannato in quel Paese, con sentenza 15/11/1988, alla pena di anni 25 di reclusione per omicidio volontario e tentato omicidio. L'esecuzione dell'estradizione veniva, pero', sospesa, con provvedimento del Ministro in data 8/9/1999 (ribadito con i decreti del 5 e 13/5/2003), fino a soddisfatta giustizia italiana, essendo il M sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena.

Il difensore dell'estradando sollecitava la revoca della misura custodiale, essendo venute meno, per fatti sopravvenuti, le condizioni per il mantenimento della stessa: il Tribunale albanese di Erbasan, con sentenza di revisione 9/3/00, infatti, aveva ridotto la pena ad anni venti di reclusione; l'estradizione era divenuta irrituale, essendo mutato il titolo da porre in esecuzione; il M, tenuto conto del presofferto, dell'indulto di cui aveva beneficiato e del periodo custodiale trascorso in Italia, aveva da scontare meno di due anni di reclusione, con l'effetto che non era piu' configurabile il pericolo di fuga.

La Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza 24/10/2003, rigettava l'istanza proposta, sostenendo che rimaneva sostanzialmente immutato il titolo per il quale era stata concessa l'estradizione, che la misura in atto doveva ritenersi adeguata, in quanto funzionale alla consegna e che non erano scaduti i termini di custodia a fini estradizionali, da calcolarsi in relazione al titolo dei reati.

Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando e ha lamentato la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione sia in ordine al ritenuto pericolo di fuga, sia in ordine alla ritenuta non decorrenza dei termini massimi di custodia ex art. 303 c.p.p., c. 4, sia in ordine all'adeguatezza delle misura. Il ricorso e' fondato.

Punto focale e decisivo del caso devoluto alla verifica di questa Suprema Corte e' la questione relativa alla permanente sussistenza delle condizioni legittimanti la misura custodiale a fini estradizionali, sotto il profilo della decorrenza o meno dei termini di durata massima della stessa misura, ritenuti dal giudice a quo, e in verita' dallo stesso ricorrente anche se con conclusioni diverse, rapportabili a quelli di cui all'art. 303 c.p.p., c. 4.

Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che, per determinare i termini di durata delle misure coercitive a fini estradizionali, adottate in via provvisoria, prima cioe' della formale domanda di estradizione, o all'interno della fase di garanzia giurisdizionale o anche nel corso della successiva fase amministrativa, non puo' farsi riferimento alcuno alle norme di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., che attengono al processo ordinario e si attagliano unicamente alla struttura e alle caratteristiche di questo, bensi' deve farsi riferimento alle previsioni degli artt. 708, 714, 715, 716, 718 c.p.p. e delle eventuali norme convenzionali prevalenti. Il richiamo che l'art. 714/2 c.p.p. fa, "in quanto applicabili", alle disposizioni del titolo 1° del libro 4° del codice non e' riferibile anche agli art. 303 e 308, le cui statuizioni sono incompatibili con la peculiarita' del procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi e particolari.

Ove il Ministro della Giustizia, com'e' accaduto nel caso in esame, sospenda l'esecuzione dell'estradizione ai sensi dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando e' eventualmente sottoposto va revocata, venendo meno, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e, quindi, la sua efficacia, non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali - di norma -deve concludersi positivamente la relativa procedura (cfr. Sez. 6° 30/9/98, Dardar; Sez. 6° 23/11/98, Plaikner; Sez. 6° 19/6/2003, Morina Ilir; Sez. 6° 9/4/02, Aboud: quest'ultima condivide i principi fissati dalle precedenti sentenze, anche se, in relazione al caso concreto esaminato, perviene a diversa soluzione).

Non v'e' dubbio che va data prevalenza al valore assoluto della liberta' personale dell'estradando sulle esigenze di politica criminale internazionale. La materia della liberta' personale non puo' essere rimessa alla mera discrezionalita' dell'autorita' amministrativa che, col provvedimento di sospensione ex art. 709 c.p.p., finirebbe per incidere pesantemente e per un tempo indeterminato sulla liberta' dell'individuo, in violazione sia dell'art. 13 Cost. c. 2-5, sia dei principi contenuti nella legge delega circa la legalita', l'adeguatezza, la temporaneita', la costante soggezione al controllo giurisdizionale delle misure cautelari.

La sospensione della consegna per un tempo illimitato, pur perfettamente legittima come atto amministrativo incidente sul decreto di estradizione, non puo' spiegare i suoi effetti sul provvedimento giurisdizionale applicativo della misura custodiale e sui termini di durata di questa, fino a dilatarli sine die per ragioni di giustizia interna. La misura coercitiva, in quanto meramente strumentale a garantire la rapida consegna dell'estradando allo Stato estero, non puo' prevalere sul diritto di liberta', costituzionalmente presidiato, dello stesso estradando.

Da tali principi, pienamente condivisi, non ritiene il Collegio di discostarsi, con l'effetto che, protraendosi la custodia cautelare a fini estradizionali del Mustafai, senza soluzione di continuita', dal 17/7/99 ed essendo stata sospesa l'esecuzione del decreto ministeriale di estradizione 1/9/99, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, per intervenuta inefficacia della misura coercitiva 19/7/99 emessa a carico del predetto dalla Corte d'Appello di Bologna, e va disposta l'immediata liberazione del ricorrente, se non ristretto per altra causa.

Peraltro, quando verranno a crearsi le condizioni per dare effettivo corso alla estradizione, il Ministro potra' sempre sollecitare una nuova misura coercitiva a norma dell'art. 714 c.p.p., c. 1, che consente il ricorso alla cautela "in ogni tempo". La cancelleria provvedera' agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara l'inefficacia della misura cautelare 19/7/1999 della Corte d'Appello di Bologna e dispone l'immediata liberazione di Mustafai Ismail, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..

Cosi' deciso in Roma, il 1 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004