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Ipotesi nella sentenza di condanna sono vietate a meno che .. (Cass. 15755/20)

25 maggio 2020, Cassazione penale

In sede di motivazione della sentenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste nè potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà nè dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa.

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 22/01/2020) 25-05-2020, n. 15755

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BARBERINI ROBERTA MARIA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore presente, Prof. Avv. EM, che, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 18.04.2019, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Catania in data 18.12.2017, appellata dal V., esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 61 c.p., n. 2, rideterminava la pena inflitta in mesi 4 di reclusione, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di utilizzazione illecita di dati personali di terzi, acquisiti in violazione della normativa in materia di tutela della privacy.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, e correlato vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato contestato sotto il profilo dell'insufficienza della prova.

Si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe censurabile non contenendo una ricostruzione completa e precisa dell'attività illecita descritta nell'imputazione, permanendo vaste zone d'ombra e ampi dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. La Corte d'appello avrebbe peraltro la versione alternativa dei fatti fornita dalla difesa senza alcuna motivazione, presupponendo che il ricorrente avesse la disponibilità di quei dati personali, ossia le generalità della presunta p.o., senza tuttavia fornire alcuna prova su come fosse entrato in possesso degli stessi dati. L'accertamento di tale condotta, invece, sarebbe stato essenziale oltre che doveroso, per una ricostruzione completa del fatto. Conoscere come e se l'autore del reato sia entrato in possesso di quei dati, avrebbe contribuito a dimostrane la colpevolezza in ordine alla seconda parte della condotta contestata, ossia quella di utilizzazione degli stessi dati. Sul punto, invece, la Corte d'appello avrebbe ritenuto con "sufficiente evidenza" che il ricorrente abbia posto in essere la condotta tipica, essendo evidente l'interesse dell'imputato alla stipula del contratto riferibile alla sua opera, da cui notoriamente deriva un corrispondente compenso. I giudici di appello, poi, avrebbero respinto la tesi difensiva dell'imputato, il quale nel proprio esame reso all'ud. 1.12.2017, aveva in buona fede ammesso che il modulo del contratto riportava il proprio numero identificativo, ma che non era stato lui a sottoscriverlo, falsificando in tal modo la firma del terzo. Era stato in quell'occasione che l'imputato aveva spiegato che il contratto è contenuto in un foglio di carta semplice senza alcun consegno antifalsificazione, e che chiunque avrebbe potuto scrivere e trascrivere quel tipo di codice, dunque anche un suo superiore avrebbe potuto avere un interesse alla stipula di un maggior numero di contratti. Secondo la difesa, tale ricostruzione sarebbe stata sufficiente ad insinuare il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, non potendo certo pretendersi che sia l'imputato a dover individuare l'autore del reato. Lo stesso ragionamento condotto dalla Corte d'appello, secondo cui sarebbe notorio che l'imputato avrebbe tratto utilità dalla stipula di quel contratto, consentirebbe di affermare che molte altre persone all'interno della sua azienda avevano lo stesso interesse. A ciò dovrebbe aggiungersi che il contratto addebitato alla condotta dell'imputato è uno solo e l'interesse economico sostanzialmente inesistente, ricavando il ricorrente dalla stipula al più la somma di 10Euro. Al fine di eliminare qualsivoglia dubbio, peraltro, il giudice avrebbe potuto disporre perizia calligrafica, cosa che non è stata eseguita, sicchè, nel caso di specie, in mancanza di certezza sulla colpevolezza dell'imputato, la Corte d'appello avrebbe dovuto assolverlo, ex art. 530 cpv c.p.p., essendo insufficiente la prova che l'imputato lo avesse commesso.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p., e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si censura la motivazione della sentenza per aver i giudici di appello respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., perchè illogica e contraddittoria, travisando i dati processuali risultanti dal processo. La Corte, in particolare, ne avrebbe negato il riconoscimento in quanto le modalità fraudolente della condotta, il significativo pericolo di pregiudizio economico cagionato alla p.o. e l'opaco comportamento successivo apparivano ostativi alla dedotta particolare tenuità del fatto. Quanto al primo elemento, si osserva che la Corte d'appello non avrebbe spiegato cosa voglia intendersi per modalità dell'azione tali da non permettere la concessione dell'esimente. Quanto al secondo profilo, sarebbe invece sufficiente considerare, per la difesa, che la presunta p.o. non si è costituita parte civile nè sarebbe emerso in sede processuale alcun pregiudizio economico, avendo la p.o. con il contratto solo cambiato operatore per un'utenza necessaria e addirittura a condizioni più vantaggiose. Infine, la Corte d'appello non avrebbe spiegato in cosa consisterebbe il predetto opaco comportamento successivo, avendo partecipato alle udienze e inteso il reo sottoporsi a due diversi interrogatori. Non sarebbero quindi per la difesa ravvisabili elementi ostativi si sorta nei confronti dell'imputato per il riconoscimento dell'art. 131 bis c.p., alla luce della giurisprudenza di questa Corte, di cui in ricorso si riportano alcune massime. Sul piano oggettivo, i limiti edittali di pena non sarebbero ostativi e, quanto alle modalità della condotta e dell'offesa arrecata, gli elementi emersi disvelerebbero la particolare tenuità del fatto (singolo episodio; p.o. non costituitasi parte civile; dati personali non divulgati; nessun danno derivato alla p.o., essendo rimasta comunque all'interno dello stesso operatore, ossia l'Enel).

Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei singoli motivi di impugnazione dinanzi ai giudici di merito (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di gravame.

6. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di appello ritengono infondato il motivo sulla responsabilità operando una ricostruzione limpida della vicenda in base alle emergenze processuali. Si legge in sentenza che l'imputato risultava aver utilizzato illecitamente i dati personali del denunciante, al fine di formare falsamente il modulo contrattuale di adesione al servizio Enel Energia recante la data del 6.11.2014, apponendo una firma apocrifa, disconosciuta dalla p.o. che presentava denuncia alla polizia l'8.6.2015. Si legge ancora in sentenza come fosse emerso in dibattimento che nella copia del contratto di fornitura risultava apposto ben visibile un codice corrispondente all'imputato, agente di commercio addetto al procacciamento di affari per conto della predetta società. Tale circostanza era stata riconosciuta dal medesimo imputato nel corso dell'ud. 1.12.2017, che, nel rendere spontanee dichiarazioni, pur avendo negato che sul modulo contrattuale vi fosse la sua scrittura e la sua firma, aveva però ammesso che il codice apposto fosse a lui riferibile, peraltro ipotizzando che chiunque avrebbe potuto aver scritto e trascritto quel tipo di codice. I giudici, con motivazione immune dai denunciati vizi, confutano tale "alternativa" sottolineando come fosse evidente l'interesse dell'imputato, quale operatore addetto al procacciamento di affari per conto della predetta società, alla stipula di un contratto riferibile alla sua opera, derivando dalla stessa notoriamente un compenso, donde non sarebbe comprensibile perchè altri avrebbero dovuto apporre il codice a lui riferibile.

7. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).

E, sul punto, nessuna opacità o dubbio, alla luce delle argomentazioni sviluppate nella sentenza d'appello, è rinvenibile nella motivazione circa la ricostruzione fattuale, in particolare circa la riconducibilità del fatto, ossia la materiale compilazione e sottoscrizione del contratto, all'imputato, avendo la Corte d'appello con argomentazione logica confutato l'ipotesi alternativa descritta, basando il proprio ragionamento sul principio del "cui prodest". La conclusione cui è pervenuto il giudice di appello non merita censura. Ed invero, è noto che in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (quali quelli descritti nell'impugnata sentenza: v., sul punto, Sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988 - dep. 13/12/1988, D'Oronzo, Rv. 179918; da ultimo, Sez. 3, sentenza n. 9225 del 16.01.2015, dep. 3.03.2015, Papinutto + 1, non massimata).

8. Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno non solo richiamato il criterio dell'interesse dell'imputato alla stipula del contratto quale operatore addetto al procacciamento di affari, ma soprattutto hanno valorizzato ulteriori elementi, quali, in particolare, la circostanza che sul contratto apparisse un codice identificativo esclusivamente riferibile all'imputato e, soprattutto, confutando l'argomentazione difensiva (secondo cui chiunque avrebbe potuto aver scritto quel tipo di codice), con la logica considerazione per la quale la stessa non poteva considerarsi verosimile in quanto essendo correlata la corresponsione del compenso al procacciatore d'affari alla compilazione e sottoscrizione del modulo contrattuale riportante il codice identificativo univoco del singolo procacciatore, certamente altri soggetti non avrebbero tratto alcuna utilità dal porre in essere quella illecita condotta. A ciò, peraltro, va aggiunto che in sede di motivazione della sentenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste nè potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà nè dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992 - dep. 27/03/1992, Di Leonardo, Rv. 189724).

9. Ad analogo giudizio di manifesta infondatezza si espone il secondo motivo.

I giudici di appello, in particolare, escludono l'applicabilità della speciale attenuante della particolare tenuità del fatto, valorizzando in chiave negativa le modalità fraudolente della condotta (intendendosi ovviamente riferire al comportamento dell'imputato che aveva provveduto a riempire abusivamente il modulo contrattuale di adesione al servizio Enel Energia Mercato libero, inserendovi le generalità della p.o., e la relativa sottoscrizione apocrifa), il significativo pregiudizio economico cagionato alla p.o. (che ovviamente non può tener conto dell'utilità economica derivante all'imputato per aver procacciato il cliente, ma delle conseguenze, sia in termini di danno patrimoniale, ma anche morale, derivanti da un contratto non sottoscritto realmente dall'utente), e l'opaco comportamento successivo (intendendo evidentemente riferirsi al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del giudizio che, pur rendendo spontanee dichiarazioni, aveva negato pervicacemente di aver abusivamente compilato e sottoscritto il modulo contrattuale, cercando di allontanare da sè l'accusa attraverso la falsa incolpazione di terzi della commissione del reato, dunque sostanzialmente ponendo in essere una calunnia verso terzi non identificati).

10. Alla luce di quanto sopra, perdono di spessore argomentativo le doglianze difensive in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., posto che il giudizio sulla tenuità, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). E, alla luce degli elementi dianzi valorizzati, non può certamente ritenersi il fatto di particolare tenuità.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020