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Impugnazione di misure cautelari estradizionali, quale normativa? (Cass. 435/20)

9 gennaio 2020, Cassazione penale

Anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311 c.p.p., commi 2, 3 e 4 da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 c.p.p..

Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria della Corte di appello, salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione prima dell'inizio della discussione.


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 05/12/2019) 09-01-2020, n. 435

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Presidente -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

K.A.Y., nato in (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 30/09/2019 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALVANESE Ersilia;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. C.G.D. che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 settembre 2019, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza presentata nell'interesse di K.A.Y. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, al predetto applicata a fini estradizionali.

In particolare, il K. era stato arrestato il 30 agosto 2019 all'aeroporto internazionale di Capodichino in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali avanzata dagli Stati Uniti d'America sulla base di una mandato di cattura in relazione al reato di cospirazione nel furto di segreti industriali (Titolo 18, sez. 1832, codice penale USA).

La Corte di appello respingeva le argomentazioni difensive in ordine alla mancanza sia dei presupposti per farsi luogo alla estradizione sia del pericolo di fuga.

2. Ricorre avverso tale ordinanza il difensore del K., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., per mancanza assoluta di motivazione sulle deduzioni difensive in ordine al difetto di giurisdizione dello Stato richiedente, trattandosi di reato commesso in Italia.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., per mancanza assoluta di motivazione sull'esistenza del pericolo di fuga, sulla scelta della misura più afflittiva e sulla non idoneità della misura domiciliare, se del caso assistita con il presidio elettronico.

La motivazione sul pericolo di fuga è inconferente, là dove giustifica il ricorso alla cautela solo con la gravità dei reati e la assenza di relazioni stabili, non indicando invece elementi di sicuro rilievo sintomatico che diano conto dell'effettivo ed attuale pericolo dell'allontanamento dell'estradando dal territorio italiano.

La Corte di appello ha poi omesso di motivare anche sul ricorso alla misura custodiale in carcere e sull'inidoneità invece di misure più gradate, anche assistite dal braccialetto elettronico.

3. In data 21 novembre 2019, il difensore ha depositato in cancelleria una memoria con cui ha illustrato ulteriormente le ragioni dell'annullamento richiesto: il reato-fine (l'unico valutabile ai fini della doppia incriminazione) era commesso totalmente in territorio italiano e su tale questione (considerata la assenza della punibilità del reato ai sensi dell'art. 10 c.p.) la Corte territoriale ha omesso del tutto di pronunciarsi; la motivazione sul pericolo di fuga è del tutto inconferente e quella sulla scelta della misura testualmente assente.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. Risulta infatti dall'esame degli atti che il ricorso è stato depositato dai difensori presso gli uffici giudiziari di Perugia, che a loro volta l'hanno inoltrato per competenza alla Corte di appello di Napoli, presso la quale è pervenuto il 22 ottobre 2019, ovvero quando era oramai scaduto il termine di 10 giorni previsto per l'impugnazione.

3. Al riguardo vanno richiamati i principi già affermati da tempo da questa Suprema Corte in tema di ricorso per cassazione ex art. 719 c.p.p..

Si è stabilito infatti che anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311 c.p.p., commi 2, 3 e 4 da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 c.p.p.. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria della Corte di appello, salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione prima dell'inizio della discussione (Sez. 1, n. 1038 del 18/04/1990, Gonon, Rv. 184097).

Tale principio è stato più volte ribadito in tema di mandato di arresto Europeo, che fa rinvio recettizio all'art. 719 c.p.p. per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari (tra tante, Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013, Gurchiani, Rv. 258172).

Nella specie, va fatto presente che il provvedimento impugnato era stato notificato all'interessato e ai suoi difensori il 3 ottobre 2019 e pertanto il termine per la proposizione del ricorso era venuto a spirare certamente prima della data in cui lo stesso è pervenuto al giudice a quo.

Al riguardo è appena il caso di ribadire che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367). In tal caso, pur essendo l'impugnazione ammissibile, il ricorrente assume quindi il rischio che la stessa, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività resta pur sempre quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (tra tante, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 2.000.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020