Nel 2009 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accertato l’esistenza di discriminazioni illegali sulla base della definizione di "profilazione razziali", benché l’espressione non venga usata esplicitamente nella sentenza nella causa Rosalind Williams Lecraft v. Spain.
La decisione è particolarmente significativa, poiché per la prima volta un organismo delle Nazioni Unite ha emesso una sentenza contro i controlli di polizia motivati dall’origine etnica e razziale.
Nel caso specifico, la ricorrente era stata fermata da un funzionario di polizia in una stazione ferroviaria spagnola, e le era stato chiesto di mostrare i documenti di identità.
La ricorrente aveva domandato al funzionario di polizia il motivo per cui fosse l’unica persona fermata, ricevendo la seguente risposta: «Perché Lei è nera.»
Il Comitato per i diritti umani ha ritenuto che, benché in linea generale sia legittimo eff ettuare controlli di identità per tutelare la sicurezza della popolazione, prevenire il crimine e monitorare l’immigrazione clandestina, «quando le autorità eff ettuano tali controlli le caratteristiche fi siche o etniche delle persone individuate non devono essere considerate un indizio della loro presenza illegale nel paese. Né tali controlli di identità devono riguardare esclusivamente persone che hanno specifi che caratteristiche fi siche od origini etniche. Infatti, non solo si produrrebbero eff etti negativi sulla dignità dei soggetti interessati, ma si contribuirebbe a diff ondere un atteggiamento xenofobico tra la popolazione in generale, mostrando peraltro un atteggiamento incoerente rispetto alla necessità di un’effi cace politica volta a combattere le discriminazioni razziali».
COMITATO PER I DIRITTI UMANI
CCPR NAZIONI UNITE
Patto internazionale in materia civile e diritti politici
RISERVATO*
CCPR/C/96/D/1493/2006
17 agosto 2009
Originale: SPAGNOLO
traduzione informale canestrinilex.com
originale in inglese qui https://digitallibrary.un.org/record/662897/
Novantaseiesima sessione 13-31 luglio 2009
VISTE Comunicazione n. 1493/2006
Presentata da: Rosalind Williams Lecraft (rappresentata da un avvocato)
Presunta vittima: La ricorrente
stato membro: Spagna
Data della comunicazione: 11 settembre 2006 (presentazione iniziale)
Riferimenti del documento: Decisione del Relatore Speciale sulla regola 97, trasmessa allo Stato il 3 ottobre 2006
Data di adozione di Views: 27 luglio 2009
Oggetto: Discriminazione derivante da un controllo d'identità *
Resa pubblica per decisione del Comitato per i diritti umani.
Questioni procedurali: Abuso del diritto di presentare comunicazioni; insufficiente fondatezza delle accuse Questioni sostanziali: Discriminazione razziale Articoli del Patto: 2, par. 3; 12, par. 1; 26 Articoli del Protocollo opzionale: 2, 3 Il 27 luglio 2009 il Comitato per i diritti umani ha adottato il testo allegato come Le opinioni del Comitato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Protocollo opzionale, in merito a comunicazione n. 1493/2006.
OPINIONI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL PROTOCOLLO OPZIONALE AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI Novantaseiesima sessione riguardante Comunicazione n. 1493/2006*
Presentata da: Rosalind Williams Lecraft (rappresentata da Open Society Iniziativa per la giustizia, Women's Link Worldwide e SOS Racismo-Madrid)
Presunta vittima: La ricorrente
Stato membro: Spagna
Data della comunicazione: 11 settembre 2006 (presentazione iniziale)
Il Comitato per i Diritti Umani, istituito dall'articolo 28 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, Riunione del 27 luglio 2009, concluso l'esame della comunicazione n. 1493/2006, presentata alla Comitato per i Diritti Umani di Rosalind Williams Lecraft nell'ambito del Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, dopo aver tenuto conto di tutte le informazioni scritte messe a sua disposizione dalla ricorrente del comunicazione e il partito dello Stato,
Adotta quanto segue:
Visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Protocollo opzionale
- L'autrice della comunicazione, datata 11 settembre 2006, è Rosalind Williams Lecraft, un cittadino spagnolo nato nel 1943, che sostiene di essere vittima di una violazione dell'articolo 12 da parte della Spagna, paragrafo 1, e l'articolo 26, letto in combinato disposto con l'articolo 2 del Patto. Lei è rappresentata da un avvocato. Il Protocollo opzionale è entrato in vigore per la Spagna il 25 aprile 1985. I fatti presentati dalla ricorrente
2.1 La ricorrente, originaria degli Stati Uniti d'America, ha acquisito lo spagnolo nazionalità nel 1969. Il 6 dicembre 1992, è arrivata alla stazione ferroviaria di Valladolid da Madrid con suo marito e suo figlio. Poco dopo essere scesa dal treno, un agente della Polizia Nazionale si è avvicinata e ha chiesto di vedere la sua Carta d'identità.
L'agente di polizia non ha chiesto chiunque altro fosse sulla piattaforma in quel momento, compresi suo marito e suo figlio, per il loro carte d'identità. La ricorrente ha chiesto all'agente di polizia di spiegare i motivi del controllo d'identità; l'ufficiale ha risposto che era obbligato a controllare l'identità di persone come lei, dato che molti di erano immigrati clandestini. Aggiunse che la Polizia Nazionale era sotto gli ordini della Ministero dell'Interno per effettuare controlli di identità di "persone di colore" in particolare.
Il marito dell'autrice ha osservato che si trattava di discriminazione razziale, che l'agente di polizia ha negato, affermando di aver dovuto effettuare controlli di identità a causa dell'elevato numero di immigrati clandestini che vive in Spagna.
L'autrice della segnalazione e suo marito hanno chiesto all'agente di polizia di produrre il proprio National Carta d'identità e distintivo della polizia, al che ha risposto che, se non avessero cambiato il loro atteggiamento, lui li avrebbe arrestati. Li scortò in un ufficio della stazione ferroviaria dove registrò il loro e allo stesso tempo mostrava loro il suo distintivo d'identità.
2.2 Il giorno seguente la ricorrente si è recato alla stazione di polizia del distretto di San Pablo per presentare un denuncia di discriminazione razziale. La denuncia è stata respinta da Valladolid che indaga su corte n. 5 per il fatto che non c'erano prove che fosse stato commesso alcun crimine. Il sito L'autrice non ha presentato ricorso contro questa decisione, ma il 15 febbraio 1993 ha presentato un reclamo con il Ministero dell'Interno che ha contestato il suo presunto ordine alla Polizia Nazionale di condurre controlli d'identità sulle persone di colore. Ha anche affermato che l'Amministrazione generale dello Stato dovrebbe essere ritenuto materialmente responsabile dell'azione illegale dell'agente di polizia. Ha affermato che la pratica di effettuare controlli di identità basati su criteri razziali era contraria agli spagnoli Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Libertà, e che il controllo d'identità effettuato su di lei aveva causato a lei e alla sua famiglia morale e un danno psicologico. Ha quindi richiesto un risarcimento di circa 5 milioni di pesetas. A sostegno della sua richiesta l'autrice ha presentato un certificato medico datato 15 marzo 1993 che attesta che soffriva di "fobia sociale" e "trauma agorafobico" causato da "un'identità controllo da parte della polizia in una stazione ferroviaria, sulla base della discriminazione razziale".
2.3 Con decisione del 7 febbraio 1994, il Ministero ha dichiarato la prima parte del reclamo inammissibile; ha ritenuto che non vi fosse un ordine che obbligasse i membri della sicurezza dello Stato Corpo e Forze per identificare le persone in base alla loro razza. Se un tale ordine esistesse sarebbe incostituzionale ipso jure. Il Ministero ha anche rifiutato di considerare la legittimità dell'identità controllo effettuato sulla ricorrente, poiché il suo reclamo riguardava solo un ordine generale e non quello che le era successo. Contro la decisione è stato presentato un ricorso presso l'ufficio amministrativo divisione dell'Alta Corte Nazionale (Audiencia Nacional), che l'ha respinta con una sentenza del 15 marzo 1996.
2.4 La rivendicazione della responsabilità materiale dell'Amministrazione Generale dello Stato era anche licenziato dal Ministero dell'Interno, che ha ritenuto che l'agente di polizia in questione fosse stato agire nell'ambito della sua autorità per controllare l'immigrazione clandestina e rispondere agli stranieri della ricorrente aspetto, nella cui valutazione gli agenti di polizia potrebbero tenere conto della razza caratteristiche dell'attuale popolazione spagnola. La ricorrente ha presentato un ricorso contro questo decisione con l'Alta Corte Nazionale.
2.5 Il 29 novembre 1996 l'Alta Corte nazionale ha respinto il ricorso. Tra le altre cose, ha ritenuto che il comportamento dell'agente di polizia sia scaturito dalla legislazione sugli stranieri secondo il quale gli agenti di polizia avevano l'ordine di identificare gli stranieri presso la ferrovia di Valladolid stazione. Poiché la ricorrente era nero, la richiesta di identificazione non era sproporzionata.
Inoltre, l'articolo 20 della legge sull'organizzazione della sicurezza pubblica autorizzava le autorità ad effettuare tali procedure "ogniqualvolta l'accertamento dell'identità degli interessati sia necessario per la scopo di mantenere la sicurezza"; e non era stato dimostrato che la condotta dell'agente di polizia avesse è stato sconsiderato o umiliante.
2.6 La ricorrente ha presentato un'istanza per amparo alla Corte Costituzionale, che è stata licenziato con sentenza del 29 gennaio 2001.
La Corte ha ritenuto che la richiesta di l'identificazione non era un chiaro caso di discriminazione, in quanto il procedimento amministrativo aveva determinato che non c'era un ordine o un'istruzione specifica per identificare gli individui di un particolare gara. Per quanto riguarda la questione se ci fosse stata o meno una discriminazione razziale occulta, la Corte non ha trovato alcuna prova che la condotta dell'agente di polizia nazionale sia stata dettata da pregiudizi razziali o qualsiasi particolare intolleranza dei membri di uno specifico gruppo etnico (nota 1).
2.7 Dopo che la Corte costituzionale ha emesso la sua sentenza, la ricorrente ha considerato che si sta avvicinando a un organismo internazionale. Non lo ha fatto, tuttavia, a causa del suo stato emotivo come un risultato di nove anni di contenzioso e di problemi finanziari. All'epoca, il diritto spagnolo non fornire un'assistenza legale gratuita per il tipo di rimedi che cercava, quindi ha sopportato tutti i i costi in prima persona. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, non poteva permettersi di cercare ulteriori rimedi.
Il reclamo
3.1 L'autrice sostiene di essere stata vittima di una discriminazione razziale diretta. Il motivo per cui ha dovuto sottoporsi al controllo d'identità era che apparteneva ad un gruppo razziale normalmente non associato con nazionalità spagnola. Lei stessa era cittadina spagnola, ma è stata trattata meno favorevolmente rispetto a altri cittadini spagnoli (compreso il marito, di origine caucasica, che era con lei) avrebbero si sono trovati in una situazione analoga.
3.2 Sebbene la legislazione spagnola consenta alla polizia di effettuare controlli di identità per la Il controllo dell'immigrazione sembra essere neutrale, il modo in cui viene applicato ha una impatto sproporzionato su persone di colore o con "specifiche caratteristiche fisiche etniche". caratteristiche" ritenute "indicative" della nazionalità non spagnola. Considerato il modo in cui era applicata dall'agente di polizia in questione e dai tribunali spagnoli, la legislazione spagnola in materia di Il controllo dell'immigrazione pone tali persone in una posizione di svantaggio.
3.3 I tribunali spagnoli hanno giustificato l'azione dell'agente di polizia in questione sostenendo che era per uno scopo legittimo: controllare l'immigrazione identificando gli stranieri senza identità documenti. Per implicazione, essi hanno ritenuto che la procedura fosse appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo. scopo, perché, secondo il parere dei tribunali, i neri erano più propensi ad essere stranieri di persone con altre caratteristiche razziali. Questa linea di argomentazione, tuttavia, non può essere considerato valido.
3.4 Il colore della pelle non può essere considerato un criterio affidabile per indovinare il colore della pelle di una persona. nazionalità. Un numero crescente di spagnoli sono neri o appartengono ad altre minoranze etniche e sono di conseguenza inclini all'umiliazione da parte di una speciale attenzione da parte della polizia. D'altra parte, i grandi Il numero di stranieri è di colore bianco e non è diverso da quello dei nativi spagnoli. Una politica che si rivolge a una specifica razza corre il rischio di distogliere l'attenzione della polizia dagli stranieri senza identità carte che sono di altre origini, e quindi possono essere controproducenti. Da un legale punto di vista, l'obiettivo - il controllo dell'immigrazione - non può giustificare una politica orientata specificamente verso i neri. Una tale politica fomenta i pregiudizi razziali all'interno della società e serve, sebbene inavvertitamente, per legittimare l'uso delle differenze razziali per fini inappropriati.
3.5 La ricorrente chiede al Comitato di constatare la violazione dell'art. 2, art. 12, comma 1, e l'articolo 26 del Patto e di incaricare lo Stato parte di concedere il suo risarcimento di 30 migliaia di euro per danni morali e psicologici e di ulteriori 30 migliaia di euro per compensare il le spese sostenute nel procedimento dinanzi ai tribunali nazionali.
Osservazioni dello Stato parte sulla ricevibilità e sul merito
4.1 Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2007, lo Stato parte sostiene che, se è vero che il Il Protocollo opzionale non stabilisce formalmente un termine per la presentazione delle comunicazioni, sono escluse le comunicazioni che, per ragioni anche temporali, possono comportare un abuso del diritto di sottomissione. È il caso della presente comunicazione: quasi sei anni sono trascorsi da quando la sentenza definitiva è stata emessa dai tribunali nazionali. L'argomentazione della ricorrente che all'epoca non era disponibile un'assistenza legale gratuita non è corretto: lo Stato parte fa riferimento a la legge sulla procedura civile, l'articolo 57 dello Statuto dell'Ordine degli Avvocati del 1982, le leggi sull'organizzazione della magistratura del 1985 e del 1996 e l'articolo 119 della Costituzione. Lo Stato parte conclude che il la comunicazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale.
4.2 Lo Stato parte sostiene inoltre che i fatti non rivelano alcuna violazione del Patto. Controllo l'immigrazione clandestina è perfettamente legale e non c'è nulla nel Patto che impedisca la polizia di effettuare controlli d'identità a tale scopo. Ciò è previsto alla voce spagnola legislazione: in particolare, al momento del verificarsi dell'evento, dall'articolo 72.1 dell'abilitazione regolamenti per l'Organizzazione Legge n. 7/1985 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che richiedeva agli stranieri di portare con sé il passaporto o i documenti con cui erano entrati in Spagna e, se del caso, i loro permessi di soggiorno, e di mostrarli alle autorità al momento della richiesta. La legge sulla pubblica sicurezza (organizzazione) e il decreto sull'identità nazionale Il documento autorizza inoltre le autorità a effettuare controlli d'identità e a richiedere a tutti, compresi i cittadini spagnoli, per mostrare i documenti di identità.
4.3 Attualmente i neri nella popolazione spagnola sono relativamente pochi, e sono addirittura meno in numero nel 1992. D'altra parte, una delle principali fonti di immigrazione clandestina in Spagna è l'Africa subsahariana. Le difficili condizioni in cui queste persone arrivano spesso in Spagna - sono spesso vittime di organizzazioni criminali - attirano costantemente i media attenzione. Se si accetta la legittimità del controllo dell'immigrazione clandestina da parte dello Stato, allora si deve sicuramente anche accettare che i controlli di polizia effettuati a tale scopo, con il dovuto rispetto e un necessario senso delle proporzioni, può prendere in considerazione alcuni aspetti fisici o etnici caratteristiche come un'indicazione ragionevole dell'origine non spagnola di una persona. Inoltre, in in questo caso l'esistenza di un ordine o di un'istruzione specifica per identificare gli individui di una data razza è stato escluso. La ricorrente non è stato sottoposto ad un ulteriore controllo d'identità per 15 anni e non avrebbe quindi senso rivendicare un motivo di discriminazione.
4.4 La verifica dell'identità della ricorrente è stata condotta in modo rispettoso e in un momento e in un luogo dove è normale che le persone abbiano un documento d'identità. L'azione della polizia è durata solo fino a quando come era necessario per effettuare il controllo di identità e si è concluso quando la ricorrente è stato trovato Spagnolo. Tutto sommato, il controllo dell'identità della ricorrente è stato effettuato con il necessaria autorizzazione legale, sulla base di un criterio ragionevole e proporzionato e in un in modo rispettoso; non c'è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 26 del Patto.
Commenti della ricorrente sulla presentazione dello Stato parte
5.1 Il 17 dicembre 2007 la ricorrente ha ribadito che il tempo trascorso tra il l'esaurimento dei rimedi domestici e la sua presentazione della comunicazione al Comitato era dovuto a difficoltà finanziarie. La legge del 1996 cui fa riferimento lo Stato parte non prevede per la possibilità di assistenza legale gratuita nei confronti di organismi regionali o internazionali. Il sito La Corte europea dei diritti dell'uomo fornisce questo tipo di assistenza, a sua discrezione, ma mai all'inizio del procedimento. Inoltre, quando la Corte Costituzionale ha emesso il suo giudizio la ricorrente non conosceva alcuna organizzazione non governativa in Spagna con il l'esperienza e l'interesse necessari per portare il suo caso davanti a un organismo regionale o internazionale. Come non appena ha ottenuto l'assistenza legale gratuita dalle organizzazioni che la rappresentano in precedenza il Comitato, ha deciso di presentare il suo caso.
5.2 L'autrice concorda con l'affermazione dello Stato parte secondo cui il controllo dell'immigrazione clandestina è un obiettivo legittimo, e che i controlli di identità della polizia sono un metodo accettabile per raggiungere tale obiettivo obiettivo. Tuttavia, non è d'accordo sul fatto che per farlo gli agenti di polizia debbano utilizzare solo caratteristiche razziali, etniche e fisiche come indicatori delle origini non spagnole delle persone. Nella sua risposta lo Stato parte ammette di considerare il colore della pelle come un indicatore non solo del non spagnolo nazionalità, ma anche di presenza illegale in Spagna. L'autrice ribadisce la sua affermazione che la pelle Il colore non può essere considerato indicativo della nazionalità. Selezione di un gruppo di persone per Il controllo dell'immigrazione basato sul criterio del colore della pelle è una discriminazione diretta, perché è equivale a utilizzare gli stereotipi nel programma di controllo dell'immigrazione. Inoltre, usare la pelle il colore come base per affermare che questo gruppo può essere vittima della tratta costituisce una differenza trattamento. Uno studio condotto dalla polizia spagnola nel 2004 ha concluso che solo il 7% della Le vittime della tratta provenivano dall'Africa. Il partito dello Stato non è riuscito a dimostrare che il suo la politica di utilizzare la razza e il colore della pelle come indicatori di stato illegale è ragionevole o proporzionata agli obiettivi che cerca di raggiungere. 5.3 La ricorrente afferma inoltre che l'assenza di intento discriminatorio e il comportamento cortese da parte dell'agente di polizia che ha richiesto il suo documento d'identità sono irrilevanti. Che cosa è L'importante è che il suo gesto sia stato discriminatorio. Il fatto che non sia stato ripetuto non è rilevante Neanche. Né il Patto né la giurisprudenza del Comitato richiedono che un atto sia ripetuto in per determinare l'esistenza di una discriminazione razziale. Questioni e procedimenti dinanzi al Comitato Considerazione dell'ammissibilità
6.1 Prima di prendere in considerazione qualsiasi reclamo contenuto in una comunicazione, il Comitato per i diritti umani deve decidere, in conformità alla regola 93 del proprio regolamento interno, se la comunicazione è ammissibile ai sensi del Protocollo opzionale al Patto.
6.2 Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del Protocollo opzionale, il Comitato ha accertato che la stessa questione non è esaminata nell'ambito di un'altra procedura internazionale indagine o insediamento.
6.3 Il Comitato prende atto dell'argomentazione dello Stato parte secondo cui la comunicazione dovrebbe essere considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale in quanto costituisce un abuso del diritto di presentazione, in considerazione dell'eccessivo ritardo nella presentazione della comunicazione al Comitato - quasi sei anni dopo la data della sentenza amparo della Corte Costituzionale Tribunale. Il Comitato ribadisce che il Protocollo opzionale non stabilisce alcuna scadenza per presentare comunicazioni, e che il periodo di tempo che trascorre prima di farlo, diverso da in casi eccezionali, non costituisce di per sé un abuso del diritto di presentare un comunicazione. Nel caso di specie, il Comitato prende atto delle difficoltà della ricorrente nel ottenere l'assistenza legale gratuita e non ritiene che il ritardo in questione costituisca un tale abuso (nota 2).
6.4 La ricorrente sostiene che i fatti così come presentati costituiscono una violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del Patto. Il Comitato ritiene che tale accusa non sia stata motivata ai fini della ricevibilità e la ritiene inammissibile ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 259/1999. Protocollo opzionale.
6.5 Poiché non vi sono ulteriori ostacoli all'ammissibilità della comunicazione, il Il Comitato decide che la comunicazione è ammissibile nella misura in cui sembra sollevare questioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 26 del Patto.
Considerazione dei meriti
7.1 Il Comitato per i Diritti Umani ha esaminato la presente comunicazione alla luce di tutti i seguenti elementi le informazioni messe a sua disposizione dalle parti, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del il Protocollo opzionale.
7.2 Il Comitato deve decidere se sottoporsi a un controllo di identità da parte della polizia significa che la ricorrente ha subito una discriminazione razziale. Il Comitato ritiene che l'identità controlli effettuati a fini di pubblica sicurezza o di prevenzione della criminalità in generale, o per controllare l'immigrazione clandestina, servire uno scopo legittimo. Tuttavia, quando le autorità svolgono tale controlli, le caratteristiche fisiche o etniche delle persone che vi sono sottoposte non devono sono considerate indicative della loro possibile presenza illegale nel paese. Né dovrebbero essere effettuate in modo da rivolgersi solo a persone con specifiche caratteristiche fisiche o etniche caratteristiche. Agire altrimenti non solo inciderebbe negativamente sulla dignità delle persone preoccupato, ma contribuirebbe anche alla diffusione di atteggiamenti xenofobi nel pubblico in generale e sarebbe in contrasto con un'efficace politica di lotta alla discriminazione razziale.
7.3 La responsabilità internazionale di uno Stato per la violazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. I diritti politici devono essere giudicati in modo oggettivo e possono derivare da azioni o omissioni da parte di uno qualsiasi dei suoi membri. organi di autorità. Nel caso di specie, anche se non sembra che ci sia stato alcuno scritto ordine in Spagna che richiede espressamente che i controlli di identità siano effettuati da agenti di polizia sulla base di il criterio del colore della pelle, sembra che l'agente di polizia si consideri in conformità a tale criterio, criterio ritenuto giustificato dai giudici che hanno ascoltato la causa. La responsabilità dello Stato parte è evidentemente impegnata. Spetta quindi al Comitato decidere se tale azione è contraria a una o più disposizioni del Patto.
7.4 Nel caso di specie, si può dedurre dal fascicolo che il controllo d'identità in questione è stato di natura generale. L'autrice sostiene che nessun altro nelle sue immediate vicinanze ha avuto il suo l'identità controllata e che l'agente di polizia che l'ha fermata e interrogata si è rivolto a lei caratteristiche fisiche per spiegare perché a lei, e a nessun altro nelle vicinanze, veniva chiesto di mostrare i suoi documenti d'identità. Queste affermazioni non sono state confutate dagli organi amministrativi e giudiziari dinanzi alla quale l'autrice ha presentato il suo caso, o nel procedimento dinanzi al Comitato. Nel circostanze, il Comitato può solo concludere che la ricorrente è stato individuato per l'identità verificare in questione esclusivamente sulla base delle sue caratteristiche razziali e che tali caratteristiche sono stati il fattore decisivo per il suo sospetto di condotta illecita. Inoltre, il Comitato ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale non tutte le differenze di trattamento costituiscono una discriminazione, se i criteri per tale differenziazione sono ragionevoli e oggettivi e se l'obiettivo è quello di raggiungere un scopo che è legittimo secondo il Patto. Nel caso in esame, il Comitato è del parere che i criteri di ragionevolezza e obiettività non siano stati soddisfatti. Inoltre, il alla ricorrente non è stata offerta alcuna soddisfazione, per esempio, a titolo di scuse come rimedio.
- Alla luce di quanto sopra, il Comitato per i diritti umani, deliberando ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, è del parere che i fatti prima di rivelare una violazione dell'articolo 26, letto in combinato disposto con articolo 2, comma 3, del Patto.
- Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del Patto, lo Stato parte è soggetto ad un obbligo di fornire alla ricorrente un rimedio efficace, comprese le scuse pubbliche. Lo Stato parte ha inoltre l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i suoi funzionari non ripetere il tipo di atti osservati in questo caso.
- Tenendo presente che, diventando parte del Protocollo facoltativo, lo Stato parte ha ha riconosciuto la competenza del Comitato per determinare se vi sia stata una violazione di il Patto o meno, e che, ai sensi dell'articolo 2 del Patto, lo Stato parte ha si impegna a garantire a tutti gli individui all'interno del suo territorio o soggetti alla sua giurisdizione la diritti riconosciuti nel Patto, il Comitato desidera ricevere dallo Stato parte, entro 180 giorni, informazioni sulle misure adottate per dare effetto alle opinioni del Comitato. Lo Stato parte è inoltre invitato a pubblicare le opinioni del Comitato. [Adottato in inglese, francese e spagnolo, essendo il testo in spagnolo la versione originale. Successivamente sarà pubblicato anche in arabo, cinese e russo nell'ambito del Comitato. relazione annuale all'Assemblea Generale].
APPENDICE
Opinione dissenziente dei membri del Comitato Krister Thelin e il signor Lazhari Bouzid La maggioranza ha ritenuto la comunicazione ammissibile e l'ha considerata nel merito. Con tutto il rispetto, non sono d'accordo. Il ritardo nella presentazione di una comunicazione non costituisce di per sé un abuso del diritto di presentazione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Comitato, come si è potuto capire, ne consegue che un indebito ritardo, in assenza di eccezionali circostanze, dovrebbe portare all'inammissibilità di una comunicazione.
In alcuni casi il Comitato ha ritenuto che un periodo di oltre cinque anni costituisca un ritardo ingiustificato (rif. alla pertinente normativa ceca). casi tra cui Kudrna, e l'opinione dissenziente in Slezak). Nel caso in questione, la ricorrente ha lasciato trascorrere quasi sei anni prima di presentare la sua reclamo. La sua affermazione, secondo cui avrebbe avuto difficoltà ad ottenere un'assistenza legale gratuita, non è, alla luce di tutti i fatti del caso, costituiscono una circostanza che potrebbe giustificare questo indebito ritardo. Il sito La comunicazione tardiva deve pertanto essere considerata un abuso del diritto di sottomissione e, di conseguenza, inammissibile ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale. Firmato]: Krister Thelin [Firmato]: Signor Lazhari Bouzid [Fatto in inglese, francese e spagnolo, il testo in inglese è la versione originale. Successivamente che sarà pubblicato anche in arabo, cinese e russo nell'ambito della relazione annuale del Comitato al Assemblea Generale].
Note a piè di pagina
* Hanno partecipato all'esame del Comitato i seguenti membri del Comitato comunicazione: Il signor Abdelfattah Amor, il signor Mohammed Ayat, il signor Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, il signor Lazhari Bouzid, la signora Christine Chanet, il signor Ahmad Amin Fathalla, Yuji Iwasawa, Helen Keller, Rajsoomer Lallah, Zonke Zanele Majodina, Iulia Antoanella Motoc, Michael O'Flaherty, José Luis Pérez Sánchez-Cerro, Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Fabián Omar Salvioli e Krister Thelin. Il testo del parere dissenziente dei membri del Comitato Krister Thelin e Krister Thelin. Lazhari Bouzid è allegato al presente documento.
1 La sentenza afferma che, come era chiaro dal precedente procedimento giudiziario, "la polizia ha preso il criterio della razza solo come indicazione di una maggiore probabilità che la persona interessata non fosse Spagnolo. Nessuna delle circostanze dell'incidente suggerisce che la Polizia Nazionale La condotta dell'ufficiale è stata dettata da pregiudizi razziali o da una particolare intolleranza dei membri di un'associazione di categoria. etnia specifica (...). L'azione della polizia si è svolta in un luogo di transito, una ferrovia stazione, dove, da un lato, non è irragionevole supporre che ci possa essere una maggiore probabilità che le persone a cui viene richiesta l'identificazione selettiva possano essere stranieri; e, d'altra parte, l'inconveniente che qualsiasi richiesta di identificazione può causare è una parte minore e ragionevolmente accettabile della vita quotidiana. (...) Né è stato dimostrato che la polizia ha svolto la procedura in modo sconsiderato, offensivo o ha ostacolato gratuitamente il la libertà di movimento del denunciante (...), dato che ci voleva solo il tempo necessario per trasportare il controllo d'identita'. Infine, si può escludere che gli agenti di polizia abbiano agito in modo arrabbiato o moda stridente che ha attirato l'attenzione della sig.ra Williams Lecraft e delle persone che l'accompagnano lei, facendoli sentire vergognosi o a disagio di fronte alle altre persone della ferrovia stazione (...). Quello che poteva essere discriminatorio era l'uso di un criterio (in questo caso un criterio razziale uno) che non hanno alcun rapporto con l'identificazione dei soggetti per i quali la legge ha stipulato il provvedimento amministrativo, in questo caso cittadini stranieri".
2 Comunicazione n. 1305/2004, Villamón c. Spagna, Views adottata il 31 ottobre 2006, para. 6.4; comunicazione n. 1101/2002, Alba Cabriada c. Spagna, Views adopted il 1° novembre 2004, par. 6.3; e la comunicazione n. 1533/2006, Zdenek e Ondracka v. Repubblica ceca, punti di vista adottati il 31 ottobre 2007, paragrafo 7.3
7.3.