Violenza sessuale? Basta un bacio sulla guancia. E non utilizzare facebook è una alterazione significativa delle proprie abittudini di vita.
Suprema Corte di Cassazione
Sezione III Penale
Sentenza 21 gennaio - 7 aprile 2016, n. 13940
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 marzo 2014 la Corte d'appello di Roma, provvedendo sulla impugnazione proposta da S.M. nei confronti della sentenza del 16 luglio 2013 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all'art. 612 bis c.p., comma 1, (per avere compiuto atti persecutori in danno di B.D. tali da ingenerare un perdurante stato di ansia e di paura per la sua incolumità e da comportare una alterazione delle sue usuali abitudini di vita) e di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p. (per avere costretto la medesima B.D. a subire atti sessuali, consistiti in un bacio sulla guancia, e tentando di compierli in una seconda occasione), ha qualificato entrambi gli episodi di violenza sessuale come tentati ed ha ritenuto sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi nove di reclusione.
La Corte territoriale, nel disattendere le censure dell'appellante, ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, ritenuto indeterminato dall'imputato, evidenziando la sufficiente descrizione delle condotte globalmente ascritte all'imputato, in guisa tale da escludere qualsiasi pregiudizio ai suoi diritti difensivi. Dopo aver disatteso anche la censura relativa alla insussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p., in ragione della sistematicità delle condotte dell'imputato e della loro incidenza sulle abitudini della parte offesa, determinanti anche l'insorgere di un perdurante e grave stato d'ansia, la Corte d'appello ha ricondotto alla ipotesi tentata anche il primo episodio di violenza sessuale, allorquando l'imputato era riuscito a dare alla parte offesa un bacio sulla guancia prima che la stessa si divincolasse, per non avere la condotta dell'imputato interessato una zona erogena.
La Corte d'appello, applicando la diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. e confermando il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, ha rideterminato la pena finale in anni uno e mesi nove di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore, affidato a sette motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo ed il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale in relazione all'art. 612 bis c.p. e vizio di motivazione, per la mancanza di motivazione in ordine al ritenuto cambiamento di abitudini della vittima, che aveva mostrato di saper resistere alle richieste dell'imputato, di cui, comunque, non era stata accertata l'offensività della condotta.
2.2. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione, per la contraddittorietà della stessa e per l'omessa considerazione delle deposizioni dei testi della difesa, in ragione dell'acritico richiamo della sentenza di primo grado (anche grafico, mediante inserimento di copia fotostatica di parti della sentenza del Tribunale all'interno della motivazione della sentenza di appello) e delle diverse conclusioni in ordine alla consumazione del primo episodio di violenza sessuale cui era pervenuta la Corte d'appello.
2.3. Con il quarto motivo ha denunciato violazione di legge processuale, in relazione all'art. 191 c.p.p., per l'inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite, mediante perquisizioni e sequestri dichiarati nulli con ordinanza del Tribunale di Roma del 17/9/2012.
2.4. Con il quinto, sesto e settimo motivo ha denunciato violazione di legge processuale, per la violazione del divieto di reformatio in peius, mancanza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva ed alla misura della pena, nonchè in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, perchè la Corte d'appello, dopo aver riqualificato l'episodio del 21 marzo 2012 di cui al capo b) come delitto tentato e valutato più grave ai fine della determinazione della pena tale reato, ha applicato un aumento per la continuazione con il capo a) di mesi sei, superiore a quello applicato dal primo giudice.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. I primi tre motivi, mediante i quali sono state denunciate violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p. ed alla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni della difesa e della attendibilità della parte offesa, risultano inammissibili a causa della loro genericità.
Giova ribadire che, secondo la uniforme e costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568), cosicchè è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime. E' quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità.
Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver condiviso con il primo giudice la valutazione di piena attendibilità della parte offesa, ha ribadito le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), evidenziando l'ossessivo corteggiamento della parte offesa, protrattosi per mesi e divenuto via via sempre più aggressivo e minaccioso (anche a seguito delle denunce e querele presentate dalla parte offesa), in guisa tale da provocare nella vittima un perdurante e grave stato d'ansia (dalla sentenza di primo grado, richiamata in quella d'appello, risulta che la B. aveva dichiarato di aver iniziato ad aver paura di ogni estraneo, di cercare di non stare mai da sola e di avere avuto incubi notturni), costringendola anche ad alterare significativamente le sue abitudini (non potendo più viaggiare in autobus ed avendo dovuto abbandonare per un periodo il social network Facebook).
A fronte di tali considerazioni l'imputato si è limitato, omettendo qualsiasi confronto critico con gli argomenti posti a fondamento della affermazione della sua responsabilità, a ribadire, genericamente, la mancanza degli elementi costitutivi del reato ed il mancato accertamento della modificazione delle abitudini di vita della vittima e l'assenza nella stessa di uno stato d'ansia o di agitazione, che sarebbe comunque incompatibile con il controllo dalla stessa mantenuto in occasione degli approcci dell'imputato e nell'avergli inizialmente fornito un falso nome ed un falso indirizzo di posta elettronica, ed anche con l'aver richiesto la presenza dissuasiva del padre sull'autobus proprio allo scopo di controllare e dissuadere l'imputato.
Il rilievo da parte dei giudici di merito dello stato d'ansia e di agitazione della parte offesa, quale conseguenza delle condotte dell'imputato, non è incompatibile con le resistenze della stessa alle insistenze ed ai comportamenti invasivi dell'imputato, e dunque non determina la prospettata illogicità e contraddittorietà della motivazione (ravvisabili quando i giudici di merito non abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, non abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e, nell'interpretazione degli elementi a loro disposizione, non abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, ovvero abbiano ignorato un atto probatorio quando esistente, o lo abbiano affermato quando mancante), avendo la Corte d'appello spiegato logicamente con l'età, la cortesia e l'educazione della parte offesa il fatto che la stessa non si sia sottratta alle conversazioni ed agli sfoghi a bordo di mezzi pubblici da parte dell'imputato e che, proprio per impedire ulteriori sviluppi di tali approcci, abbia fornito dati e recapiti non veri, evidenziando anche come proprio il fatto che la stessa si sia fatta accompagnare sull'autobus dal padre costituisca indice della esasperazione che si era determinata nella giovane e nella sua famiglia in conseguenza delle condotte dell'imputato. Tali rilievi non risultano affatto illogici o contraddittori nel senso anzidetto, essendo del tutto compatibili con l'età della vittima e con la situazione di disagio immediatamente venutasi a creare a seguito degli approcci dell'imputato, e dunque non determinano alcun vizio della motivazione, essendo del tutto compatibili con il rilevato stato d'ansia e agitazione della vittima.
La Corte d'appello ha poi esaminato, considerandole irrilevanti, le deposizioni rese dai testimoni indicati dalla difesa, alla luce dell'univoco quadro probatorio a carico dell'imputato e della irrilevanza della normalità dei comportamenti dell'imputato in altre occasioni, con motivazione che, dunque, sfugge alle censure di insufficienza formulate dal ricorrente.
2. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata violazione di norme processuali, per l'utilizzo di prove illegittimamente acquisite, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di perquisizione e sequestro, risulta inammissibile, perchè il ricorrente non ha illustrato l'incidenza della eliminazione dell'elemento a carico acquisito illegittimamente (nella specie un computer, due modem, quattro chiavette USB, un telefono sottoposti a sequestro all'esito della perquisizione eseguita nella sua abitazione) sul complesso dell'apparato argomentativo posto a fondamento della affermazione della sua responsabilità (fondato, prevalentemente, sulle dichiarazioni della parte offesa e degli altri testimoni indicati dal Pubblico Ministero).
Ed invero quando, come nel caso in esame, con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino, come nel caso in esame, sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263731). Nella specie i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati sulle dichiarazioni della parte offesa e su quelle, convergenti, degli altri testimoni, tra cui il padre della vittima, una zia della stessa, un cugino e vari altri soggetti che avevano avuto modo di notare sia i comportamenti dell'imputato sia le reazioni della parte offesa, ed il ricorrente non ha indicato quale potrebbe essere l'incidenza su tale apparato argomentativo della eliminazione del materiale indebitamente sequestrato, con la conseguente inammissibilità della censura.
3. Infondati risultano il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, mediante i quali sono state sollevate censure in ordine al trattamento sanzionatorio disposto dalla Corte d'appello.
3.1. Per quanto riguarda la censura di violazione di legge, per l'applicazione (a seguito della qualificazione del fatto di cui al capo B come reato tentato e della considerazione di tale reato come più grave) di aumenti per la continuazione superiori a quelli applicati dal Tribunale, deve rilevarsi che ciò non implica violazione di legge nè illogicità della motivazione, in quanto la riqualificazione del fatto determina il riacquisto della sua autonomia sanzionatoria, e quindi la relativa pena può autonomamente essere rideterminata senza alcun vincolo con l'aumento di pena in precedenza applicato, senza che possa dirsi violato il principio di legalità (in termini Sez. 5, Sentenza n. 12233 del 24/02/2004, Orlando, Rv. 228762).
3.2. La censura relativa alla determinazione della pena risulta del tutto generica, non essendo stata considerata in alcun modo la motivazione al riguardo della Corte d'appello, che ha dato atto della elevata intensità del dolo, della pericolosità specifica dell'imputato desunta da una precedente condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e dal protrarsi delle condotte persecutorie anche successivamente all'intervento della polizia giudiziaria, con motivazione che risulta del tutto adeguata e con la quale il ricorrente ha omesso qualsiasi confronto, tantomeno critico.
3.3. Per quanto riguarda l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oggetto del settimo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha dato atto della esatta corrispondenza tra la pena come rideterminata all'esito della impugnazione (in anni uno e mesi nove di reclusione) e la custodia cautelare sofferta dall'imputato, dichiarando di conseguenza la perdita di efficacia della custodia cautelare ed ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.
In tale situazione di fatto non sussistevano i presupposti per disporre la sospensione condizionale della pena, in quanto costituisce principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui deve ritenersi illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio ha come presupposto che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, presupposto senza il quale non può svolgere la funzione assegnatagli dall'ordinamento (Sez. 5, n. 2787 del 22/10/2014, Pinelli, Rv. 262582; conf. Sez. 5, n. 23240 del 21/04/2011, Marinerò, Rv. 250463; Sez. 4, n. 3619 del 26/02/1993, Giordano, Rv. 193650). E' stato, in particolare, evidenziato che è lo stesso tenore letterale dell'art. 163 c.p., che, nel far riferimento alla sospensione dell'esecuzione della pena", individua nell'irrogazione di una pena da eseguirsi il presupposto dell'istituto, e che l'istanza special-preventiva verso la quale è orientato l'istituto in esame sarebbe frustrata da una sua applicazione svincolata dall'esecuzione della pena" effettivamente oggetto della sospensione.
Anche tale ultimo motivo risulta, dunque, infondato.
Il ricorso deve, in conclusione, essere integralmente respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2016.