Furto appropriarsi di una cosa della quale sia possibile rintracciare il proprietario, anche se abbandonata. integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni già rubati dal terzo, in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce "res derelicta" appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario.
Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 8 aprile – 19 luglio 2019, n. 32419
Presidente Vessichelli – Relatore Riccardi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 10.01.2018 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato Un. Se. responsabile del reato di ricettazione del telefono cellulare LG T500 oggetto di denuncia di furto presentata da An. Vi., ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 624, comma 1, c.p., confermando nel resto l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 80,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Un. Se., Avv. Fr. Od., deducendo due motivi di ricorso:
2.1. Con un primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo la carenza di elementi probatori a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; il semplice possesso dell'apparecchio telefonico non può integrare il reato di ricettazione o di furto, essendo stato rinvenuto su una panchina in stato di abbandono; la condotta avrebbe quindi avuto ad oggetto una res derelicta.
2.2. Con un secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di non punibilità ex art. 131 bis, non essendo emerso alcun elemento che possa far ritenere il comportamento dell'imputato come abituale, né tantomeno come grave.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur prescindendo dalla verosimiglianza della versione resa dall'imputato, relativa al preteso rinvenimento del telefono su una panchina - trattandosi di profilo che, in assenza di impugnazione dell'organo di accusa, è insuscettibile di sindacato logico in sede di legittimità -, la condotta ha riguardato un bene che non poteva ritenersi abbandonato, in quanto oggetto di furto.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare il principio secondo cui integra il delitto di furto semplice, la condotta di colui che sottragga una cosa rubata, perché essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce "res derelicta" appropriabile da chiunque, considerato che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto, che nella specie é il proprietario (Sez. 5, n. 30321 del 15/05/2012, Messina, Rv. 253314); integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) la sottrazione di beni già rubati dal terzo, in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce "res derelicta" appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario (Sez. 5, n. 24330 del 18/05/2005, Merola, Rv. 232211; Sez. 6, n. 5454 del 26/02/1986, Di Benedetto, Rv. 173099).
Peraltro, è stato altresì affermato che integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910).
2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è inammissibile.
Premesso che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913), nel caso in esame la richiesta non è stata proposta con l'atto di appello, né tanto meno in sede di udienza di appello; sicché alcun obbligo di motivazione incombeva al riguardo alla Corte territoriale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.