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Firma illeggibile non autenticata: nomina valida? (Cass. 10551/21)

18 marzo 2021, Cassazione penale

La legge non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalità, nè che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D’altronde, l’art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 9 marzo – 18 marzo 2021, n. 10551

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice per il riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 309 c.p.p. proposto dall’Avv. MDA nell’interesse di K.L. avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, non eseguita per il mancato reperimento dell’indagato, dichiarato latitante con decreto del 9.11.2020.

A sostegno della decisione il Collegio distrettuale ha evidenziato che in atti non v’è alcun elemento per ritenere che la nomina dell’avv. DA, trasmessa a mezzo PEC alla Procura in data 5.11.2020, sia stata sottoscritta dall’indagato, atteso che l’atto di nomina reca una firma totalmente illeggibile e non è possibile essere certi dell’identità, atteso che l’atto non è accompagnato da un documento di identificazione e neppure dall’autentica del difensore che, seppure non essenziale, avrebbe confermato sia la provenienza dell’atto, sia la volontà del conferimento del mandato fiduciario da parte del prevenuto.

2. Il difensore dell’indagato ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 96 c.p.p. in materia di nomina fiduciaria e per violazione del diritto di difesa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla scorta dell’erroneo presupposto che la nomina del difensore di fiducia non fosse idonea, nonostante la nomina fosse già stata ritenuta valida mediante emissione del decreto di latitanza del prevenuto.

3. Con memoria ritualmente depositata il difensore insiste nelle rassegnate conclusioni, evidenziando l’accoglimento - in data 4.3.2021 - di analogo ricorso riguardante il coindagato A.A. .

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 96 del codice di rito dispone che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalità, nè che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D’altronde, l’art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC.

3. In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Rv. 271729), alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate sicché, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073), non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato o indagato, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).

4. Sulla scorta dei suddetti principi, la nomina quale difensore di fiducia dell’Avv. MDA, inoltrata a mezzo PEC (equivalente alla raccomandata) alla Procura della Repubblica di Milano, mediante dichiarazione sottoscritta dall’indagato ma non autenticata dal difensore, deve ritenersi valida, non rilevando che la firma sia illeggibile.

Ne consegue che il ricorso ex art. 309 c.p.p. proposto dal patrono risulta essere stato presentato da persona legittimata ed erroneamente è stato dichiarato inammissibile dal Collegio del gravame cautelare.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

5. Per completezza si osserva che non v’è materia per la dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 10. Infatti, secondo il chiaro disposto della norma testè indicata, la sanzione processuale in questione scatta qualora l’ordinanza del Tribunale non sia depositata nei termini prescritti, situazione che non ricorre nella specie, nella quale l’ordinanza - sia pure con declaratoria di inammissibilità del ricorso - è stata pronunciata e pubblicata mediante deposito avvenuto il giorno dopo la celebrazione dell’udienza (il 26.11.2020).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per il giudizio di riesame.