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Estradizione negata per guerra in Ucraina (CA Reggio Calabria, 14/2023)

15 febbraio 2024, Corte di Appello di Reggio Calabria

Estradizione in Ucraina per reato comune è impedita dalle condizioni di detenzione e dall'impossibilità - a causa della guerra - di garantire un processo equo, dato che dato che l'Ucraina ha esercitato il suo diritto di derogare agli obblighi derivanti dai trattati da essa ratificati, in particolare agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che il Procuratore generale dello Stato ucraino ha stilato un elenco di deroghe ai diritti fondamentali derivanti dalla legge marziale.

 

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

PRIMA SEZIONE PENALE

N. 14/2023 R.G. (estr.)

La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri Magistrati (**) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di estradizione per l'estero nei confronti di OV, in atti generalizzato, destinatario di provvedimento di cattura emesso in data 31.l 0.2022 dall'autorità giudiziaria ucraina per il reato di omicidio stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19.11.2023, agenti in servizio presso ]a Questura di Reggio Calabria traevano in arresto il prevenuto, in esecuzione dell'anzidetto provvedimento internazionale di cattura.

Questa Corte, con ordinanz.a emessa in data 20.11.2023, convalidava l'arresto disponendo la misura cautelare della custodia in carcere, mantenuta in esito alla tempestiva richiesta da parte del Ministero della Giustizia ex art. 716, comma 4, c.p.p.

All'udienza del 22.11.2023, sentito innanzi a questa Corte, il prefato negava il consenso ali'estradizione.

A seguito di tempestiva istanza di estradizione avanz.ata dall'autorità giudiziaria ucraina, la Procura Generale formulava con requisitoria richiesta di sentenza favorevole all'accoglimento.

In data 9.2.2024 la Difesa deposita a memoria difensiva con allegati, chiedendo il rigetto dell'istanza di estradizione.

All'odierna udienza, il P.G. e la Difesa hanno concluso nei tennini indicati a verbale, in maniera conforme  alla predette conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reputa la Corte che, alla luce della domanda e dei documenti allegati, non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.

La domanda di estradizione, ai sensi della Convenzione Europea di estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957, è : stata avanzata ai fini cautelari, posto che l'estradando è indagato presso lo Stato richiedente per il reato di omicidio stradale.

Va premesso che la Corte EDU, con sentenza del 30 gennaio 2020 (caso Sukachov c. Ucraina, ricorso n. 14057/17), divenuta definitiva il 30 maggio 2020, ha emesso un giudizio-pilota nei confronti dell'Ucraina, avendo riscontrato un problema strutturale e persistente nel sistema carcerario di tale Stato.

 La Corte ha ritenuto inoltre che, al di la delle domande pendentj, secondo un certo numero di rapporli internazionali e nazionali, molte persone sono state detenute in tale Stato in coondizioni di sovraffollamento e altrimenti inadeguate, senza disporre  di rimedi efficaci che consentissero loro di ottenere un miglioramento della loro situazione; che il Comitato dei Ministri ha riconosciuto la natura  strutturale del problema delle condizioni di detenzione in Ucraina, adottando, nel dicembre 2018 una risoluzione provvisoria, in cui ' sottolineato ancora a volta la natura strutturale del problema e che in decisioni precedenti lo stesso Comitato ha ripetutamente invitato le autorità e ad intraprendere una azione decisiva per stabilire rimedi preventivi e compensativi al fine di affron tale problema; che il Comitato per la prevenzione della tortura ha riconosciuto ripetutamente la natura persistente dei problemi delle condizioni di detenzione in Ucraina e che, nella sua relazione più recente sull'Ucraina (2018), ha accolto con favore la riforma in corso del sistema carcerario e le misure adottate per ridurre il sovraffollamento, ma ha sottolineato che la riforma non ha awto alcun impatto sulla situazione delle persone detenute in custodia cautelare e ha esortato le autorità a proseguire per ridurre il loro numero (ha rilevato in particolare che la vecchia norma di 2,5 metri quadrati di spazio vitale per detenuto nelle carceri di prima detenzione era ancora in vigore; che erano pessime le condizioni materiali di detenzione nelle carceri visitate, che in alcune di essi erano addirittura peggiorate rispetto alle sue precedenti visite).

La Corte EDU, nel constatare che, pur a fronte di alcuni passi, non erano stati compiuti progressi concreti, ha concesso all•ucraina il termine di 18 mesi a far data dalla definitività della sentenza pronunciata nei suoi confronti per la risoluzione. delle problematiche riscontrate.

Alla luce dello scoppio del conflitto russo-ucraino, è ragionevole ritenere che il problema delle condizioni carcerarie in Ucraina sia ancora esistente.

Ma vi è di più.

In ragione del predetto conflitto, l'Ucraina abbia esercitato il suo diritto di derogare agli obblighi derivanti dai trattati da essa ratificati, in particolare agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che il Procuratore generale dello Stato ucraino ha stilato un elenco di deroghe ai diritti fondamentali derivanti dalla legge marziale.

Più segnatamente, le restrizioni al diritto a un processo equo e ai diritti della difesa hanno portato a una modifica dell'articolo 615 del Codice di procedura penale, che ora consente casi di detenzione senza una decisione del giudice istruttore o del tribunale, ma da un "funzionario autorizzato", cosl come i casi di sospensione, fino alla fine della legge marziale, dell indagini, sulla base di una decisione motivata del pubblico ministero, che è poi tenuto a  pronunciarsi sulla proroga della custodia cautelare.

Ne consegue che la custodia cautelare dell'odierno estradando dipenderà da un "funzionario autorizzato" e la sua estensione dall'autorità inquirente a seconda della durata della legge marziale e della guerra, essendo queste restrizioni applicabili a tutto il territorio ucraino e non solo alla parte occupata dalle forze militari russe.

Occorre rilevare, altresl, che la distruzione degli edifici giudiziari ucraini e il fatto che i partecipanti ai procedimenti giudiziari sono vittime delle ostilità  depongono per l'impossibilità di garantire lo svolgimento di un processo in tempi ragionevoli, anche alla luce delle raccomandazioni emesse dal Consiglio dei Giudici dell'Ucraina sull'attività dei tribunali durante la legge marziale, che sostengono il rinvio dell'esame di casi non urgenti.

Discende che lo Stato richiedente non è in grado di garantire che il prevenuto sia giudicato da un tribunale che offra le garanzie procedurali fondamentali e la protezione dei diritti della difesa.

Occorre pertanto rigettare l'interposta domanda di estradizione, posto che il prevenuto sàrà sottoposto ad un procedimento che non assìcura ii rispetto dei diritti fondamentali e vi è motivo di ritenere che lo stesso verrà sottoposto ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

P.Q.M.

 Rigetta la domanda di estradizione avanmta nei confronti di OV, revocando la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti e ordinandone la liberazione.

Manda alla Cancelleria per gÌi adempimenti di competenza, nonché per la traduzione della presente sentenza in lingua ucraina.

  Reggio Galabria, 15 febbraio 2024