Se il tirolare dei dati perosnali non ha mai richiesto la rimozione di quanto pubblicato, né ha altrimenti manifestato la volontà di disconoscerne il contenuto non può pertanto ritenersi dimostrata la sussistenza di un interesse proprio del titolare deceduto per il tramite del suo erede alla cancellazione dell’articolo che, di contro, conserva invece un proprio valore storico quale testimonianza di vita di persona deceduta e libera espressione del pensiero di quest’ultima (cfr. art.17 , par. 3, lett. d), del Regolamento).
Alla luce del tempo decorso dalla pubblicazione dello scritto e dell’intervenuta morte del suo autore dalla quale sono ormai decorsi sei anni, addivenire ad un contemperamento tra l’esigenza di conservazione dell’integrità della testimonianza resa e la perdurante diffusione in rete di informazioni relative a vicende familiari che riguardano anche l’odierno reclamante ed in ordine alla cui veridicità, peraltro, il Garante non ha potere di sindacato.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
[doc. web n. 9509538]
Registro dei provvedimenti
n. 207 del 29 ottobre 2020
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 18 ottobre 2019 con il quale XX, in qualità di erede del padre deceduto, ha chiesto di ordinare a SP, titolare del sito internet www.salpan.org, ad a Google di rimuovere un articolo, redatto dal de cuius e pubblicato nel XX nel predetto sito, ritenendone il contenuto lesivo per i diritti propri e delle persone citate all’interno di esso;
CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato che:
il padre è deceduto nel 2014 a causa di una malattia che, nel tempo, ha ridotto la sua capacità di giudizio, incidendo anche sull’attendibilità di quanto riportato all’interno dello scritto redatto “quando era già malato”;
il testo contiene affermazioni lesive della propria reputazione “prefigurando addirittura la commissione di reati” e “riferendo illecitamente cognome, nome e titolo professionale di persone da sempre completamente innocenti ed estranee ai fatti (…) che hanno sofferto, sono stati ingiustamente discriminati e perseguiti sul lavoro (…) a causa di questo scritto” il contenuto del quale è da reputarsi falso e destituito di ogni fondamento;
la cancellazione dell’articolo, che sarebbe stata peraltro richiesta dallo stesso de cuius prima della morte, riveste “particolare urgenza anche nella considerazione del fatto che alcune delle persone citate (…) hanno manifestato l’intenzione di proporre querela verso lo scrivente erede per non aver fatto rimuovere scritti diffamanti dai siti che continueranno a pubblicare tali affermazioni anche post mortem autore”;
VISTA la nota del 5 marzo 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 25 marzo 2020 la quale Google LLC ha comunicato, confermando quanto contenuto in una nota già inviata all’interessato in data 8 agosto 2019, di aver provveduto a rimuovere dalle versioni europee del motore di ricerca l’URL riconducibile al contenuto contestato in quanto reperibile in associazione al nominativo del medesimo;
VISTA la nota del 27 aprile 2020 con la quale SP, in qualità di titolare del sito www.salpan.it nel quale è pubblicato il testo dell’articolo scritto dal de cuius, ha rilevato quanto segue:
nel tempo decorso dalla pubblicazione dello scritto (XX) alla morte del suo autore “non (…) è mai stato notificato un ripensamento o una richiesta di modifica o di cancellazione dell’articolo da parte” del medesimo;
l’odierno reclamante afferma, senza chiarire le relative circostanze, di essere l’unico erede supersitite anche se risulta che il de cuius avesse tre figli;
il medesimo sostiene altresì che lo scritto sarebbe stato redatto quando il padre era già malato e le sue capacità cognitive compromesse, circostanza quest’ultima non documentata e che appare ad ogni modo smentita dalla lucidità con la quale il de cuius ha argomentato i fatti riportati all’interno di esso;
l’asserita riconducibilità al reclamante di circostanze riportate all’interno dell’articolo non appare supportata da alcun elemento di riscontro, tenuto conto del fatto che il medesimo non è mai nominato e che, se tale circostanza corrispondesse al vero, la richiesta di cancellazione non sarebbe stata avanzata a distanza di sei anni dalla morte del suo autore;
non appare verosimile che quest’ultimo abbia manifestato al reclamante la volontà di chiedere la cancellazione di un articolo che sarebbe stato scritto quando era già malato e scarsamente lucido in quanto, se così fosse, a distanza di dieci anni le sue condizioni di salute non gli avrebbero presumibilmente consentito nemmeno di esprimere un pensiero compiuto;
che la cancellazione dell’articolo, attraverso il quale il de cuius ha espresso liberamente il proprio pensiero, costituirebbe una violazione dei diritti del medesimo che non ha mai esercitato il diritto all’oblio, avendo egli invece manifestato in vita e con tenacia il proprio pensiero “come si evince dalle tante lettere inviate a destra e a sinistra e da varie conferenze nelle quali dice esattamente tutte le cose riportate nell’articolo (…) pubblicato”;
la rimozione del testo costituirebbe inoltre una violazione di quanto previsto dall’art. 17, paragrafo 3, lett. d), del Regolamento europeo di protezione dati in considerazione della necessità di tutelare l’interesse storico della testimonianza riportata nell’articolo anche con riguardo alla eventuale futura ricostruzione della storia del movimento;
la ragione che ha portato il sig. XX alla presentazione del reclamo sembra pertanto risiedere nella volontà di tutelare l’interesse proprio anche a detrimento della memoria del padre – del quale vengono descritte le “misere condizioni” additandolo come un calunniatore – tenuto conto anche del fatto che nel predetto reclamo non “vi è traccia delle lamentele da parte delle persone nominate nell’articolo, né risulta documentato che le predette persone abbiamo mai richiesto al [medesimo] di ritrattare quanto da lui scritto su di loro”;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
PRESO ATTO che Google ha comunicato di aver provveduto, già in epoca anteriore alla presentazione del reclamo, a rimuovere dalle versioni europee del motore di ricerca l’URL indicato in quanto reperibile in associazione al nome del reclamante e ritenuto pertanto che, a tale riguardo, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;
RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’articolo nei confronti del gestore del sito nel quale è stato pubblicato, che:
l’art. 2-terdecies del Codice prevede la possibilità di presentare reclamo avente ad oggetto l’esercizio di diritti appartenuti a persona ormai defunta al fine di far valere un interesse proprio del reclamante o dello stesso de cuius o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
nel caso in esame il reclamante ha chiesto la cancellazione di un articolo scritto dal padre e pubblicato nell’anno XX contenente la descrizione di circostanze di vita vissute in prima persona e che hanno coinvolto, per quanto ivi riportato, l’intera famiglia;
sino al momento della morte, intervenuta a causa di una malattia a dieci anni di distanza dalla pubblicazione dello scritto, il de cuius, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, non avrebbe mai richiesto la rimozione di quanto pubblicato, né avrebbe altrimenti manifestato la volontà di disconoscerne il contenuto, volontà della quale non è stata presentata dal reclamante alcuna prova documentale;
non può pertanto ritenersi dimostrata la sussistenza di un interesse proprio del de cuius alla cancellazione dell’articolo che, di contro, conserva invece un proprio valore storico quale testimonianza di vita di persona deceduta e libera espressione del pensiero di quest’ultima (cfr. art.17 , par. 3, lett. d), del Regolamento) anche ai fini di una più complessiva ricostruzione delle vicende del movimento religioso in questione (ndr Salpan.org Cattolici Apostolici Romani );
all’interno dell’articolo sono comunque narrate vicende che hanno coinvolto i componenti più stretti della famiglia del de cuius, ivi incluso il reclamante sebbene mai nominato tramite l’indicazione esplicita del nome e cognome;
nel caso in esame occorre pertanto, alla luce del tempo decorso dalla pubblicazione dello scritto e dell’intervenuta morte del suo autore dalla quale sono ormai decorsi sei anni, addivenire ad un contemperamento tra l’esigenza di conservazione dell’integrità della testimonianza resa e la perdurante diffusione in rete di informazioni relative a vicende familiari che riguardano anche l’odierno reclamante ed in ordine alla cui veridicità, peraltro, il Garante non ha potere di sindacato;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dell’articolo pubblicato sul sito gestito da SP e di dover invece ordinare a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), del Regolamento l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo (quali robots.txt e metatag);
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:
prende atto di quanto dichiarato da Google con riguardo all’avvenuta rimozione, già in epoca anteriore alla proposizione del reclamo, dell’URL oggetto di richiesta in quanto reperibile in associazione al nominativo dell’interessato e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;
dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di cancellazione dell’articolo pubblicato sul sito www.salpan.it, gestito da Salvatore Panzica;
ordina a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), del Regolamento, l’adozione di misure idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo tramite motori di ricerca esterni al sito al fine di contemperare la finalità di conservazione a fini storici e documentaristici della testimonianza resa dal de cuius con i diritti del reclamante e degli altri familiari coinvolti.
Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Salvatore Panzica, in qualità di gestore del sito www.salpan.org, a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 29 ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi