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Difensore silente, nessuna nullità (Cass. 2163/98)

22 settembre 1998, Cassazione penale

Quando il difensore sia presente in udienza, il diritto di difesa deve comunque ritenersi assicurato anche se dal verbale non risultino le richieste o conclusioni assunte in relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il patrono abbia diritto di interloquire.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

(ud. 16/06/1998) 22-09-1998, n. 2163

composta dagli Ill.mi Signori:

Dott. Romano Francesco Presidente

1. - Dott. Ciampa Oreste Consigliere

2. - Dott. Candela Ugo Consigliere

3. - Dott. Garribba Tito Consigliere

4. - Dott. Assennato Antonino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale del riesame di Napoli in data 5 febbraio 1998, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., nel procedimento penale a carico di <A. F.>, nato ad Ercolano il 22 febbraio 1958 e <V. L.>, nato a Portici il 22 maggio 1960.

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Nel procedimento penale a carico di <G. V.> ed altri la sesta sezione penale del Tribunale di Napoli all'udienza pubblica del 13 novembre 1997, disponeva su richiesta del P.M. d'udienza la sospensione dei termini massimi di fase di custodia cautelare, attesa la complessità del dibattimento.

Avverso tale provvedimento gli imputati <F. A.> e <L. V.> proposero appello ex art. 310 c.p.p. al Tribunale della libertà, assumendo che il giudice procedente ha il potere di emettere l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, non nel corso del procedimento, ma nel momento iniziale del grado.

Il Tribunale del riesame dichiarò la nullità dell'ordinanza impugnata ritenendo in via preliminare che il provvedimento era stato emesso dal collegio giudicante senza sentire il difensore dell'imputato.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente deduce che il principio dei contraddittorio era stato osservato in quanto l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare era stata richiesta dal P.M. ed emessa dal giudice in pubblica udienza e quindi alla presenza dei difensori, i quali, pertanto, avevano la possibilità, volendo, di interloquire. I difensori non avevano inteso avvalersi della facoltà loro riconosciuta dal codice di rito e ciò per libera determinazione e non già a causa di intervento censorio del presidente del collegio impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, 2° comma c.p.p. va emessa in contraddittorio delle parti a garanzia del diritto primario di difesa. Detta ordinanza, adottata in dibattimento su richiesta del P.M., non è affetta dalla nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p. per la violazione delle norme inerenti la partecipazione obbligatoria del difensore al procedimento allorché nel verbale manchi l'indicazione del parere dello stesso ma comunque risulti, come nel caso di specie, che il difensore era presente all'udienza ed è stato quindi posto in grado di svolgere la sua funzione resistente, esplicativa del diritto dì difesa. Tale funzione non risulta essere stata svolta, pur avendo avuto il difensore la possibilità di interloquire, per sua libera scelta e non per impedimento frapposto dal presidente del collegio.

La situazione immanente di contraddittorio tra le parti tipica del pubblico dibattimento non consente di ritenere che la ordinanza sia stata emessa senza che la parte interessata od il suo difensore nulla sapesse o non avesse potuto intervenire, per cui il Tribunale non è incorso nella nullità ritenuta dai giudici del riesame.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale della libertà di Napoli per l'ulteriore corso, per il giudizio in ordine al devoluto con l'atto di appello ex art. 310 c.p.p.-

P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter Disp. Att. Cod. Proc. Pen. nei confronti di <V. L.>.

Così deciso in Roma il 16 giugno 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 SET. 1998.