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Difensore scrive che giudice è di parte? Non è reato se .. (Tr. Bz, 2296/18)

25 giugno 2020, Tribunale di Bolzano

Il giudice deve non solo essere ma anche apparire imparziale, cioè non dar adito a illazioni sulla correttezza del proprio operare.

Giudice per le indagini preliminari

Tribunale di Bolzano

2296/18 RGGIP

ordinanza dd. 25/06/2020

 

 

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(..)

Occorre cioè verificare se vi fosse una situazione oggettiva (o anche solo putativa), che potesse aver dato adito a quella pesantissima accusa di parzialità, o se questa fosse strumentalmente accampata ad arte per esercitare un'indebita pressione sul collegio giudicante.

A tal fine occorre ripercorrere per sommi capi la vertenza e verificare se l'affermazione oltraggiosa fosse comunque ancorata all'oggetto del ricorso amministrativo e cioè rispettasse quel criterio di continenza delle dichiarazioni accusatorie che costituisce il fulcro della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 598 c.p.

(..) la gravità e specificità dell'accusa di aver favorito, attraverso alcuni provvedimenti endoprocedimentali espressamente indicati dall'indagata, la dilazione della decisione della vertenza a vantaggio di una parte processuale, se appare oggettivamente oltraggiosa nei confronti del collegio giudicante non esime lo scrivente dal valutare se dette affermazioni fossero o meno inerenti al diritto di difesa, cioè scriminate.

Per chiarire questo delicatissimo aspetto occorre partire dal principio cardine che soggiace all'attività giudiziaria in qualsiasi regime democratico: quello per cui il giudice deve non solo essere ma anche apparire imparziale, cioè non dar adito a illazioni sulla
correttezza del proprio operare.

Se questo vale per qualsiasi magistrato, togato o non, giudicante o requirente, vale a più forte ragione per gli organi collegiali, la cui stessa esistenza è intrinsecamente legata alla delicatezza delle mansioni esercitate.

Anche il giudice amministrativo, evidentemente, non si sottrae a questo dovere primario, sia per il delicatissimo ruolo di contemperare gli interessi pubblici con quelli privati, sia per le sue occasioni di contatto con il potere politico.

Ciò vale per il Consiglio di Stato in quanto oltre alla funzione giurisdizionale ha una funzione consultiva (seppur demandata solo ad alcune sezioni cui possono rivolgersi il Governo, le Camere o le regioni), ma vale a più forte ragione per il TRGA di Bolzano
che è, unico caso in Italia, interamente di nomina politica (metà dei consiglieri vengono designati dalla Provincia di Bolzano e metà dal Commissario del Governo), in deroga a quanto statuito dall'art. 106, co. 1, della Costituzione (laddove si fa ricorso ad una sorta
di concorso per soli titoli che è, notoriamente, una mera "foglia di fico"). Inoltre esso ha meccanismi di funzionamento che costituiscono anch'essi un unicum: composizione
paritaria del collegio con prevalenza, a parità di voti, del voto del presidente, il quale, peraltro, non viene scelto per anzianità di servizio o per merito ma a rotazione fra i membri del consesso.

Queste peculiarità istitutive del TRGA di Bolzano lo espongono costantemente e inevitabilmente al potenziale sospetto che le sue decisioni possano essere condizionate dalle amministrazioni che quei magistrati hanno designato.

Questo non per una qualche colpa dei magistrati che sono chiamati a farne parte, ma proprio per le modalità di nomina e funzionamento dell'istituzione.

Questa unicità del TRGA di Bolzano e dei suoi componenti e i rischi cui tale sistema li espone devono perciò indurli ad una soglia di attenzione rafforzata: l'apparire imparziali se è fondamentale per tutti i magistrati lo è, a più forte ragione, per i magistrati inseriti in un tale meccanismo. Non è moralismo ma un principio
costituzionale (art. 111 Cost., nonché artt. 101, 104 e 108 Cost.).

Fatta questa necessaria premessa, occorre valutare se i provvedimenti adottati dal TRGA di Bolzano nel caso in oggetto abbiano potuto dar adito a sospetti di parzialità o
se, invece, l'accusa di aver favorito la controparte sia stata una "sparata" del tutto gratuita e strumentale da parte del difensore della ricorrente.

(scarica il provvedimento in formato pdf)

Come detto non conta solo essere imparziali ma anche, e prima ancora, apparire tali, tanto più per un Tribunale che, per le esposte peculiarità inerenti alla nomina dei suoi componenti ed al suo fimzionatnento, si trova maggiormente esposto a critiche di faziosità.

Una pronta valutazione in merito alla tardività del ricorso incidentale, necessitata dalla riconosciuta urgenza di definire il merito della vertenza, avrebbe senz'altro evitato ogni sospetto, per quanto ingiusto o infondato possa essere.

Deve perciò convenirsi con il Pubblico Ministero che, per quanto estremamente oltraggiosa, l'accusa di parzialità rivolta al collegio giudicante appare, ad una valutazione in concreto dei fatti, inserirsi nel diritto di difesa ed inerire alla strategia difensiva prescelta, per quanto discutibile essa sia.

Le affermazioni del difensore debbono perciò ritenersi scriminate in forza del diritto di difesa spettante al difensore (art. 598 c.p.) che in concreto è apparso prevalente rispetto ai beni giuridici   potenzialmente lesi dall'affermazione oltraggiosa e ciò a prescindere, quindi, dalla qualificazione giuridica del fatto nell'ambito dell'art. 442 o dell'art. 595 c.p..