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Creditore esagera, condannato per estorsione (Cass.8467/19)

26 febbraio 2019, Cassazione penale

Quando una pretesa creditoria venga esercitata violentemente e sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell’ambito del delitto di estorsione e non di esercizio arbitrio delle proprie ragioni,  in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto.

E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 29 gennaio – 26 febbraio 2019, n. 8467
Presidente Gallo – Relatore Aielli

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 31/5/2017 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Teramo del 11/4/2014, con la quale D.R.A. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 629 c.p., consistito nel prospettare a I.F. un danno alla sua attività commerciale se non avesse corrisposto al D.R. , la somma di Euro 5.000,00 inizialmente e 3.200,00 successivamente, in cambio della restituzione dell’autovettura della I. , oggetto di una compravendita precedentemente intervenuta tra le parti e non andata a buon fine.

2. Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione l’imputato con due distinti ricorsi.
Nel ricorso a firma dell’avv. DM viene dedotto il vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)): il reato di tentata estorsione non potrebbe configurarsi poiché la richiesta del ricorrente, data l’assoluzione dal reato di truffa, rappresenterebbe una proposta di risoluzione bonaria del contratto; inoltre le minacce riferite dalle persone offese sarebbero rimaste prive di riscontro sostanziandosi la richiesta del D.R. , nella pretesa di una somma già pattuita ai fini della risoluzione del contratto.
Il ricorso a firma dell’avv. P denuncia il vizio di carenza di motivazione sia con riguardo all’affermazione di responsabilità che con riguardo alla determinazione della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi generici.

Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
Deve poi precisarsi che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado e non quando, come nel caso esaminato, il giudice di appello abbia valutato lo stesso materiale probatorio già esaminato dal primo giudice e dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, sia giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti allo stesso ascritti (Sez. 2, n. 7986/2016, Rv. 269217).

2. Nella specie la Corte di merito ha sottolineato che le dichiarazioni accusatorie delle persone offese, erano assolutamente credibili non solo perché tra loro sovrapponibili, ma anche perché confermate da plurimi elementi esterni quali i tabulati telefonici, attestanti la fonte, riconducibile al D.R. , delle telefonate anonime pervenute sulle utenze delle persone offese e dalla testimonianza dell’agente di P.g. Tacconi che ebbe modo di ascoltare in viva voce una telefonata in cui il ricorrente diceva di voler indietro, per consentire la restituzione del’autovettura, non solo l’acconto di Euro 200,00 versato e le spese per il passaggio di proprietà, ma anche l’ulteriore somma di Euro 5.000,00 facendo altresì riferimento all’attività commerciale della I.

Deve al proposito affermarsi che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239342). Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato effettuato dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logico-giuridici.

3. Quanto alla questione relativa alla configurabilità della fattispecie estorsiva che, secondo il ricorrente, data l’intervenuta assoluzione dal reato di truffa, non sarebbe ravvisabile, atteggiandosi la richiesta del D.R., all’attivazione per la risoluzione bonaria della controversia, risulta provato che il ricorrente agì non solo per ottenere il ristoro delle spese sostenute e la restituzione dell’acconto di Euro 200,00, ma anche per conseguire un ingiusto profitto (quantificato in Euro 5.000,00 ovvero 3.200,00), dietro la minaccia di incendiare l’attività commerciale della p.o. e con minacce anche all’integrità fisica dei figli, il che consente di ravvisare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 629 c.p., nella forma tentata, non solo per le modalità della richiesta ma, ancor prima, per l’insussistenza del diritto ad ottenere le somme oggetto della richiesta.

Questa Sezione ha già affermato che "in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’esercizio di un preteso diritto - anche se oggetto di contestazione - che scrimina, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del dolo, la suddetta fattispecie rispetto al delitto di estorsione, è solo quello che, alla stregua di concreti elementi fattuali, consenta di ritenere la pretesa creditoria oggettivamente credibile e tale, quindi, da rendere problematico l’esito di un eventuale giudizio civile. Di conseguenza, ove risulti che la pretesa creditoria esercitata violentemente sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell’ambito del delitto di estorsione in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto" (Sez. 2 52525/2016, 268764; Sez. 2 8096/2016, 266203; Sez. 2. 34242/2018, Rv. 273542) e nel caso di specie l’azione intimidatrice dell’imputato era volta non tanto al recupero dell’acconto originario (e delle spese) quanto al conseguimento di un proprio profitto del tutto sganciato dal rapporto originario, la cui natura (lecita), non ha inciso sulla natura della successiva e distinta condotta estorsiva.

Il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa (Sez. 2, n. 13043/2000, Rv. 217508), non si attaglia al caso di specie, poiché in esso la minaccia non era relazionata ad un fatto obiettivamente intimidatorio, collegato all’imminenza di danni o pericoli reali e diretti, ma alla negoziazione della buonauscita del locatario, sia pure esercitata con modalità vessatorie, mentre nel caso in esame è stato acclarato che il D.R. prospettò alla p.o. l’incendio della sua attività commerciale, oltre che danni all’integrità fisica dei figli della p.o. di tal che a quest’ultima non rimanevano spazi di apprezzabile scelta, trovandosi nella necessità di adempiere a quanto richiesto per evitare di subire un pregiudizio diretto e immediato alla propria attività commerciale o all’integrità fisica.
4. Quanto al ricorso dell’avv. Pellegrini, i motivi proposti appaiono assolutamente generici (Sez. 2, n. 30918/2015, Rv. 264441; Sez. 6 39247/2013, Rv. 257434), posto che nel caso in esame il giudice di merito ha specificatamente motivato in ordine alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuati generiche, avuto riguardo alle specifiche modalità del fatto ed alla personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio.
5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che li ha proposti, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.