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Corteggiamento? No, molestie (Cass. 7993/21)

1 marzo 2021, Cassazione penale

Costituiscono molestie i saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui (in un’occasione abbracciandola); gli incontri non casuali e cercati nel bar dove lavora la vittima (entrando ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci), come anche per strada, in un’occasione inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa; la manifesta rappresentazione della vittima al ricorrente di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo e, ciononostante, la perseveranza di questi nel reiterarli inducono a ritenere del tutto corretta la configurazione del reato di molestie nel comportamento dell’imputato, pur in assenza di atteggiamenti aggressivi o in qualsiasi modo violenti.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 9 dicembre 2020 – 1 marzo 2021, n. 7993
Presidente Zaza – Relatore Brancaccio

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 21.4.2017 dal Tribunale di Trieste, con cui P.F. è stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie, in tal senso riqualificata la contestazione iniziale di staiking. La condanna è stata sospesa condizionando il beneficio al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, della somma di Euro 4.000 a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile S.S. .
La vicenda ha ad oggetto un corteggiamento petulante, sgradito e molesto nei riguardi della persona offesa, S.S. , in particolare sul luogo di lavoro (alcuni bar della città di Trieste), da parte dell’imputato.
2. P.F. ricorre avverso la pronuncia d’appello tramite il difensore, avv. Todone, deducendo cinque motivi.
2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di molestie e vizio di motivazione carente e contraddittoria sul punto.
Ripercorrendo la struttura probatoria della sentenza di secondo grado, la difesa ritiene che nelle condotte dell’imputato non possano dirsi realizzati gli elementi tipici della fattispecie di reato prevista dall’art. 660 c.p..
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di molestie e vizio di motivazione carente e contraddittoria sul punto.
A giudizio della difesa, ancora più evidenti sarebbero le carenze motivazionali riferite alla sussistenza del coefficiente psicologico del reato di molestie, che presuppone il dolo destinato ad abbracciare il fine specifico di disturbo dell’altrui tranquillità e che, nel caso del ricorrente, non sarebbe stato argomentato dalla sentenza impugnata, la quale, anzi, erroneamente, fa riferimento alla sufficienza dell’atteggiamento psichico colposo, pur rilevando nella fattispecie la sussistenza di quello doloso generico. La critica coinvolge, peraltro, anche alcuni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado.
2.3. Il terzo motivo di ricorso si lamenta della violazione di legge in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., e del difetto di motivazione manifestamente illogica quanto alla dosimetria sanzionatoria ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Tribunale aveva valutato la non particolare gravità della condotta, poco invadente e pericolosa e, in special modo, l’assenza di pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti molesti, sicché la sanzione appare eccessiva, potendosi irrogare anche solo la pena pecuniaria dell’ammenda in luogo di quella detentiva. La Corte d’Appello ha insufficientemente confermato la sanzione, facendo leva sul coefficiente soggettivo doloso che rappresenta un elemento costitutivo del reato e non un parametro della sua gravità ai fini della valutazione da svolgere ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p..
2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento all’art. 185 c.p., ed agli artt. 2697 e 2043 c.c., sotto il profilo della mancata prova del danno al cui risarcimento si è condannato l’imputato e della sua eccessiva determinazione.
Lo stato d’ansia alla base del riconoscimento della statuizione è stato ascritto al ricorrente nonostante sia stato espressamente escluso dal fuoco del dolo.
2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto all’ingiustificata subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.
Il ricorrente ha dimostrato in giudizio il suo stato di disoccupazione, che oramai dura da otto anni, ma di tale condizione economica che rende impossibile l’adempimento della condizione apposta al beneficio non è stato tenuto conto dai giudici di merito; la Corte d’Appello ritiene, in particolare, che la disoccupazione sia uno stato temporaneo che affligge l’imputato non considerando il contesto sociale e la non giovane età dell’imputato.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso con un’articolata requisitoria scritta del 16.11.2020, in cui segnala, tra l’altro, la corrispondenza della decisione impugnata agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sui temi proposti dalla difesa del ricorrente.
4. Il 23 novembre 2020 è stata depositata nota spese della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, da parte dell’avv. Brizzi, con cui si conclude per la conferma della sentenza impugnata e si chiede la rifusione delle spese sostenute per il giudizio in sede di legittimità (quantificate in Euro 8.798,49).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo difensivo si rivela generico e manifestamente infondato, costruito sulla base di doglianze irrilevanti rispetto all’affermazione di responsabilità.
La sentenza impugnata è coerente con l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall’art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà. La pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato (e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato; in tal senso, tra le molte, cfr. Sez. 1, n. 6064 del 6/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397; Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012, Zigrino, Rv. 252063; Sez. 1, n. 17308 del 13/3/2008, Gerli, Rv. 239615).
Nel caso del ricorrente, le condotte accertate, inizialmente qualificate nel prisma delittuoso degli atti persecutori, si inscrivono senza dubbio nel paradigma di tipicità del reato di molestie, sotto un profilo squisitamente oggettivo: i saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui (in un’occasione abbracciandola); gli incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l’imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci con lei), come anche per strada, in un’occasione inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa; la manifesta rappresentazione della vittima al ricorrente di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo e, ciononostante, la perseveranza di questi nel reiterarli inducono a ritenere del tutto corretta la configurazione del reato di molestie nel comportamento dell’imputato, pur in assenza di atteggiamenti aggressivi o in qualsiasi modo violenti.
E del resto, non è necessario superare la soglia della mera petulanza verbale o anche solo gestuale per ritenere configurato il reato di cui all’art. 660 c.p., - ché altrimenti potrebbero integrarsi altre e diverse fattispecie criminose - ma soltanto vi è bisogno di realizzare un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerati dall’attività di comunicazione in sé considerata, ed anche a prescindere dal suo contenuto (Sez. 1, n. 45315 del 27/8/2019, Manassero, Rv. 277291, in una fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell’invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario; vedi anche, per un rilievo del contenuto delle comunicazioni personali, Sez. 3, n. 1999 del 15/11/2019, dep. 2020, V., Rv. 277976).
In tale contesto ermeneutico, senz’altro configura il reato di molestie il tentativo dell’imputato di instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, che non lo conosceva e non intendeva avere relazioni di alcun genere con lui, col fine di corteggiarla e mediante una condotta di petulante reiterazione di diffuse sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua e sgradita nella vita della persona destinataria dei suoi comportamenti e lesione della sua sfera di libertà.
Deve pertanto affermarsi che configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.
3. Sono manifestamente infondati anche gli argomenti difensivi spesi per contestare l’affermazione di responsabilità del ricorrente sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato.
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di molestie o disturbo alle persone, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza della oggettiva idoneità di quest’ultima a molestare o disturbare, senza valida ragione, il soggetto che la subisce, mentre non rileva la ricerca delle eventuali pulsioni motivazionali dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire, le quali, proprio perché attinenti alla sola sfera dei motivi, non hanno incidenza alcuna sulla finalità oggettiva e penalmente rilevante dall’azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. 1, n. 11855 del 6/10/1995, Li Rosi, Rv. 203042; Sez. 1, n. 7051 del 30/4/1998, Morgillo, Rv. 210724), neppure quando coincidano con il fine di raggiungere la soddisfazione di un asserito proprio diritto (Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003, dep. 2004, Rota, Rv. 226992; Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013, Saggiomo, Rv. 256992; Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537).
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, tale consapevolezza del ricorrente è stata provata con sicurezza, poiché la stessa persona offesa ha dichiarato di aver espresso più volte all’imputato il proprio disappunto per un corteggiamento tanto ostinato quanto sgradito e ritenuto esplicitamente molesto, pressante e intollerabilmente indiscreto.
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria sanzionatoria ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato.
La gravità del fatto, a giudizio della Corte d’Appello, è ampiamente desumibile dalla condotta posta in essere dall’imputato, ripetuta per circa un anno e mezzo, sino a costringere la vittima - si rammenta - anche a chiedere l’intervento dei Carabinieri, ad un certo punto della vicenda.
Proprio la durata considerevole delle molestie e l’insensibilità dimostrata dal ricorrente al fastidio ed al malessere della persona offesa, pur dichiaratogli espressamente, hanno indotto i giudici di secondo grado a ritenere adeguata e proporzionata la sanzione inflitta in primo grado (che si attesta in una misura media, certamente lontana dal massimo edittale), benché in assenza di atteggiamenti violenti o minacciosi (che, se presenti, come già si è evidenziato, verosimilmente avrebbero potuto determinare la configurabilità di altre, diverse e più gravi fattispecie di reato).
Si rammenti che la Corte territoriale dà atto, altresì, di non aver voluto alzare il livello di afflittività della sanzione, come invece richiesto dal PG nel suo appello, ritenendone la proporzionalità rispetto al disvalore della condotta realizzata.
Le medesime ragioni vengono poste a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del tutto in linea con l’onere motivazionale sintetico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Pacilli, Rv. 279549).
5. Anche gli ultimi due argomenti di censura non hanno alcun fondamento.
5.1. Quanto alla determinazione del danno provocato dal reato, il motivo di ricorso proposto non si confronta con gli orientamenti consolidati di questa Corte regolatrice, che ha più volte affermato come la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l’ammontare del risarcimento (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450).
Deve ribadirsi, altresì, in via generale, che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/6/2013, R.C. Istituto Città Studi, Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170).
Da qui l’inammissibilità della doglianza, tanto più che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha sottolineato la gravità della condotta, facendo riferimento allo stato di ansia in cui è caduta la vittima in seguito alle condotte dell’imputato, confermato anche da ulteriori testimoni oltre alla persona offesa.
5.2. Infine, l’ultimo profilo di censura, riferito alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, è inammissibile anch’esso per manifesta infondatezza.
Ed infatti, pur aderendo il Collegio all’orientamento di legittimità secondo cui il giudice, che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha l’obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ed alla funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost., (cfr. Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - alla cui motivazione ci si richiama per l’esposizione delle differenti opzioni presenti in tema nella giurisprudenza di legittimità e Sez. 2, n. 26958 del 24/7/2020, Valente, Rv. 279648), si ritiene che nell’ipotesi di specie detto principio non sia stato disatteso.
La Corte d’Appello di Trieste ha dato atto di come il ricorrente non abbia documentato se avesse altri redditi non derivanti da attività lavorativa che gli consentivano di adempiere, sottolineando anche come sia stato proprio lui a riferire in dibattimento di aver lavorato in un periodo degli ultimi anni e ad avvalorare la conclusione dei giudici circa la non stabilità della dedotta condizione di disoccupazione (in proposito il Collegio rileva, altresì, che l’imputato non ha neppure richiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio). Dunque, la Corte territoriale si è fatta carica dell’onere motivazionale suddetto ed ha reso una propria valutazione delle condizioni economiche del ricorrente, non manifestamente illogica dal punto di vista della prospettazione motivazionale e, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità.
6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.
Deve essere disposta, altresì, condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d’Appello di Trieste con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, ord. n. 5464 del 26/9/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760.
Il massimo collegio nomofilattico ha, infatti, chiarito che, nel giudizio di legittimità, in tema di liquidazione, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 541 c.p.p., e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, del citato D.P.R..
6.1. Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Trieste con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.