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Convenzione europea di estradizione, indizi di colpevolezza e lavori forzati (Cass. 16018/19)

11 aprile 2019, Cassazione penale

In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando; verifica che è stata affermata necessaria anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza.

In tema di estradizione per l'estero che non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen.; che, inoltre, non sussiste il divieto di consegna ai sensi degli artt. 698 e 705, comma secondo, cod. proc. pen., ove il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con le pene dei lavori "pubblici" e dei lavori "correzionali" (nel caso di specie previste dagli artt. 122 e 296 del cod. pen. ucraino), se per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, sia possibile escluderne la riconducibilità alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen.

 

Corte di Cassazione

Sezione IV Penale

Num. 16018 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 13/03/2019 pubblicazione 11/04/2019


sul ricorso proposto da:
KB nato il **1970

SENTENZA
avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato RA del foro di FIRENZE, sostituto processuale dell'avvocato CS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla A.G. della Federazione Russa in data 15.3.2017 nei confronti di DK in relazione ai reati di truffa, associazione per delinquere ed esercizio abusivo di attività finanziaria-bancaria (art. 172 co. 2 lett. a) e b), art. 159 co. 4 del codice penale della Federazione Russa), disponendone la consegna a detta A.G.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il consegnando deducendo con atto dei difensori:

2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando e difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione degli elementi segnalati e prodotti dalla difesa.

La Corte di appello - come peraltro si evince da quanto detto dal Requirente P.G. - non ha chiarito ed illustrato in modo preciso ed individualizzato in rapporto alla posizione del Kornilov le condotte ascrittegli e gli elementi di prova posti a suo carico. Alla indicazione delle prove elencate nel decreto di arresto del 15.3.2017 ha fatto seguito - in sede di documentazione suppletiva richiesta - un "certificato" del 28.11.2018 che attesta la responsabilità del K facendo riferimento a fonti di prova neanche allegate, esponendosi la sommaria indicazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai vari coimputati in ordine non alla specifica responsabilità del K ma alle condotte ascritte genericamente ed indistintamente alla congerie di imputati toccati dai provvedimenti giudiziari.

Inoltre, la sentenza ha omesso di esprimersi sulle numerose opacità e perplessità segnalate nella memoria difensiva depositata il 9.1.2019 soprattutto con riguardo alla posizione del K che non si comprende di quali concrete condotte sia effettivamente imputato, come pure sulla effettiva posizione della presunta persona offesa del reato di frode Zuev.

2.2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 705, comma 2 lett. a) e c) , 698 cod. proc. pen. e art. 3, comma 2, della Convenzione europea di estradizione per il mancato rilievo della deduzione secondo la quale il K se estradato possa essere esposto ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali o a trattamenti discriminatori e persecutori per ragioni di opinioni politiche.

Alla allegazione della denuncia sporta in data 10.9.2017 dall'estradando alle autorità della Lettonia volta a documentare la persecuzione orchestrata nei suoi confronti per ragioni collegate ad interessi politico-economici la Corte di appello ha fatto seguire considerazioni non congrue e che esulano dal parametro ostativo alla consegna fissato dall'art. 3, comma 2, della convenzione di estradizione.

Infine, i rischi documentatamente prospettati si concretizzano ulteriormente in considerazione delle minacce ricevute da ultimo nell'agosto del 2018 che paiono provenire proprio dall'oligarca B che aveva mandato a dire al K di tenere la bocca chiusa.

2.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 705, comma 2, lett. c), 698 cod. proc. pen. ed art. 4, comma 2, della C.E.D.U. in relazione al mancato rilievo ed alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio cui potrebbe venir sottoposto l'estradando se condannato per i reati previsti dall'art. 172 cod. pen. della Federazione Russa il quale commina, tra l'altro, "lavori correzionali per un periodo fino a cinque anni".

3. E' stata depositata istanza di rinvio da parte della difesa in conseguenza della formulazione della richiesta di riconoscimento da parte del ricorrente dello status di rifugiato politico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento in quanto non risulta prevista da alcuna norma positiva l'interferenza tra la procedura estradizionale e quella volta all'eventuale riconoscimento dello status di rifugiato politico.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

3. Il primo motivo è fondato.

La Corte - a fronte delle specifiche deduzioni della difesa - ha proceduto ad un esame sommario dell'impianto indiziario, svolgendo considerazioni in ordine alla gravità indiziaria che non attingono in modo specifico il ricorrente quanto, piuttosto, il complessivo quadro probatorio in ordine alle condotte delittuose contestate (piano di sottrazione di disponibilità monetarie alla SBC di Pietroburgo con dirottamento di tali disponibilità su conti correnti delle imprese fittizie controllate dagli indagati e convertendole in contanti tramite una banca clandestina controllata da Gr e Gu, ripartendosene il ricavato), senza individuare quali elementi di prova si ponessero a specifico carico dell'estradando.

E' stato già condivisibilmente affermato, in tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810 - 01); verifica che è stata affermata necessaria anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042 - 01).

Pertanto l'omessa verifica da parte della Corte di appello degli elementi idonei ad evocare gli specifici elementi indiziari a carico del consegnando pone la decisione al di fuori dell'alveo di legittimità.

4.11 secondo motivo è infondato a fronte delle generiche ed ipotetiche deduzioni difensive a riguardo.

5. Il terzo motivo è fondato.

La Corte - nella disamina del prospettato carattere afflittivo del sistema carcerario russo - non ha in alcun modo considerato la prospettata possibilità che il consegnando possa essere sottoposto a lavori forzati, in considerazione della prevista pena alternativa dei "lavori correzionali".

E' stato condivisibilmente affermato in tema di estradizione perl'estero che non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33578 del 01/07/2015, Sharhorodskyi, Rv. 264873 - 01); che, inoltre, non sussiste il divieto di consegna ai sensi degli artt. 698 e 705, comma secondo, cod. proc. pen., ove il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con le pene dei lavori "pubblici" e dei lavori "correzionali" (nel caso di specie previste dagli artt. 122 e 296 del cod. pen. ucraino), se per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, sia possibile escluderne la riconducibilità alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28714 del 12/07/2012, Baramidze, Rv. 253013 - 01).

Pertanto, deve essere censurata l'omessa verifica della natura, contenuti e modalità di scelta ed esecuzione della pena dei lavori correzionali alternativamente prevista per i reati oggetto della richiesta estradizionale.

6. Alle formulate censure consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 13.3.2019.