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Contrasti e bugie della vittima non impediscono condanna (Cass. 26854/21)

14 luglio 2021, Cassazione penale

Versioni contrastanti rese dalla vitima di violenza sessuale e le insincerità non impediscono la condanna  se è possibile ricomporre gli elementi del processo in un quadro che non soffre di vistose illogicità se vi sono riscontri esterni oggettivi (lesioni, messaggistica).

 

Cassazione penale

sez. III, ud. 28 gennaio 2021 (dep. 14 luglio 2021), n. 26854
Presidente Izzo - Relatore Cerroni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 2 marzo 2020 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza dell'11 aprile 2019 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in anni cinque di reclusione la pena inflitta a C.L. per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 581 c.p., e art. 61 c.p., n. 11 quinquies, (capo C), art. 582 c.p. (capo D, così riqualificato), artt. 81 capoverso e 610 c.p., nonché art. 582c.p., e art. 61 c.p., n. 2, (capo D1, così separato), art. 609 bis c.p. (capo E, così riqualificato e con assorbimento dei capi E1 e G), art. 609 bis c.p., u.c. (capo E2, così riqualificato), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (capo H, così riqualificato), art. 61, n. 2, artt. 582 e 585 c.p., (capo I), in danno altresì rispettivamente di C.M. (capo C e D), C.V. (capo D1) e Z.A. (capi E, E2 e I). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - ricordato di avere proposto appello a suo tempo nei confronti delle sole statuizioni di cui ai richiamati capi E), E2) e I), e quindi per i reati ascritti in danno di Z.A. cui erano state riservate le pagine da 12 a 14 della sentenza impugnata - ha osservato di non avere proposto un appello contenente critiche generiche alla prima decisione, bensì di avere pienamente seguito i passaggi della prima decisione e di essersi ivi innestato con le ragioni di fatto e di diritto che sorreggevano la richiesta assolutoria, sì che la Corte territoriale non avrebbe potuto sottrarsi ai propri obblighi motivazionali. Nel, pacifico, contesto di una reciproca assunzione di cocaina andava invece inquadrata la questione - elusa dalla Corte territoriale circa la prova della percezione del dissenso rispetto alla prosecuzione del rapporto sessuale, inizialmente connotato da reciproco consenso. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha dimesso memoria contenente motivi aggiunti, quanto alla necessaria attività motivazionale del Giudice d'appello in modo puntuale e analitico sui punti a costui devoluti.

Considerato in diritto

5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione alla censura siccome svolta, vero è anzitutto che è di per sé inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). Del pari, deve considerarsi viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666). Al riguardo, il ricorso per cassazione dell'odierno imputato ha riprodotto al proprio interno i contenuti dell'atto di appello, analiticamente rivolti a ripercorrere i contenuti delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile, con particolare riferimento a contraddizioni e omissioni comunque già evidenziate dal primo Giudice e che, in tesi, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni complessivamente rese, soprattutto in relazione al maturato dissenso al rapporto sessuale, ormai protrattosi nel tempo grazie anche allo smodato consumo di stupefacente, ed alla percezione di siffatto dissenso da parte del medesimo ricorrente. In proposito - e contrariamente ai rilievi del ricorrente - la Corte territoriale, ancorché sinteticamente, non si è sottratta al dovere di motivazione. In primo luogo il Giudice d'appello ha pienamente condiviso, quanto al tema dell'inattendibilità della persona offesa, le conclusioni del Tribunale, le cui considerazioni sono state ampiamente accettate per vero dalla stessa difesa dell'imputato, circa i rilevati profili di scarsa credibilità della giovane su più di un aspetto delle dichiarazioni complessivamente rese (in relazione alla pregressa conoscenza dell'imputato, ai rapporti di reciproca attrazione con costui, all'iniziale consenso al rapporto sessuale, all'entità delle violenze subite). Ciò posto, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), con la conseguenza che l'attendibilità della persona offesa dal reato non può appunto essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). A maggior ragione, poi, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, è deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752).

Al riguardo, da un canto il percorso argomentativo del primo Giudice ha dato ampio conto delle versioni talvolta contrastanti rese dalla donna e talvolta delle sue insincerità, peraltro infine ricomponendo gli elementi del processo in un quadro che non soffre di vistose illogicità, tenuto invero conto degli elementi oggettivi dati:

a) dalle lesioni personali comunque ascrivibili al rapporto sessuale e alle condotte dell'imputato, con particolare riguardo alle soffusioni esistenti sulle cosce della giovane e riconducibili, per la sede,'a pratiche sessuali, come opportunamente precisato dal Tribunale e non più revocato in dubbio;

b) dall'eloquente messaggistica intercorsa con l'amica nell'immediatezza dei fatti, dove la donna ha narrato lo svolgimento della vicenda, le violenze dell'uomo ed in genere la sua condotta quantomeno sopra le righe nelle lunghe ore del loro rapporto sessuale.

D'altro canto, la Corte territoriale non ha inteso smentire l'analitica ricostruzione complessivamente compiuta dal Tribunale (in larga parte, si ripete, condivisa dallo stesso imputato, soprattutto nella parte in cui erano evidenziati gli inciampi nel racconto della giovane), peraltro rispondendo in via autonoma alle ricordate obiezioni difensive. Quanto alle lesioni riportate, mai il ricorrente ha inteso accreditare l'esistenza di un ipotetico accordo affinché il rapporto carnale - inizialmente accettato dalla giovane anche sotto il profilo di un'opportunità da coltivare, come annotato dalla stessa Corte territoriale - trasmodasse in qualcosa di diverso e di violento e vi fosse stata accettazione della giovane, sì che di consenso non vi era più ragione di parlarne.

Quanto poi alla percezione del dissenso ("basta, basta sono stanca"), è stato osservato che i lamentati effetti dello stupefacente largamente assunto - che avrebbero in tesi indebolito le percezioni dell'uomo non possono all'evidenza considerarsi argomenti difensivi. In ogni caso le constatate violenze, non precedute da alcuna intesa in tal senso, assorbono ogni ulteriore questione al riguardo, anche riguardo alla protratta ed incauta assunzione di cocaina.

Anche la Corte territoriale ha pertanto fornito risposte adeguate, non tacendo la discutibilità del comportamento della donna ma ribadendo il clima di violenza instauratosi e, al contempo, la cessazione di ogni accordo sulla prosecuzione del rapporto sessuale ormai degradato (cfr. ad es. Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018, dep. 2019, F., Rv. 275393) e, in definitiva, la mancanza di consenso a sviluppi ulteriori. Del pari non ha assunto rilievo alcuno la circostanza che, nella serata stessa del giorno di violenza o comunque nell'immediatezza dei fatti, la giovane venisse ritratta truccata e ben vestita, ciò dipendendo dal suo ruolo di ragazza-immagine e, in definitiva, da scelte personali irrilevanti in sede penale. 5. Alla stregua di quanto precede, l'impugnazione non è fondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nei sensi e nella misura di cui al dispositivo, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.