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Consulente tecnico e diffamazione (Cass. 13791/07)

22 gennaio 2017, Cassazione penale

Commette diffamazione il consulente tecnico di parte che esorbiti dal mandato ricevuto, prospettando gratuitamente condizioni negative, allegando notizie pacificamente false, riferite solo per averle apprese dalla committente, senza esame diretto degli interessati o riscontro di alcuna documentazione sanitaria.

La figura del consulente tecnico di parte trova, notoriamente, un formale riconoscimento nel codice di rito civile, agli artt. 87 e 201 c.p.c., ed il relativo elaborato, anche se non costituisce, a stretto rigore, mezzo di prova, risolvendosi in mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, può nondimeno offrire utili elementi di giudizio, apprezzabili secondo il principio del libero convincimento o, quanto meno, idonei a giustificare un approfondimento istruttorio al quale il giudice ritenga di dover far luogo.

Nondimeno, al consulente tecnico di parte nel giudizio civile non può applicarsi l’esimente di cui all’art. 598 c.p. in quanto – secondo un datato orientamento giurisprudenziale, che merita, ora, di essere ribadito – lo stesso non è equiparabile alle parti né ai loro patrocinatori, cui si riferisce, espressamente, la menzionata norma sostanziale. 

Cassazione penale

sez. V, 22 gennaio 2007, n. 13791
 
 

Fatto

R.D. era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Roma, del reato di diffamazione, così contestato: perchè redigendo e depositando una perizia in qualità di consulente tecnico di parte nella causa civile tra i coniugi P.F. e T.A. ed inserendo nell’ambito di tale elaborato dati personali e riservati relativi all’anamnesi di T.C., T.S. e C.R., estranei al giudizio civile in corso e senza citarne le fonti né dimostrarne un accertamento empirico e scientifico, in particolare affermando che gli stessi membri della famiglia del T.A. avrebbero un’anamnesi che evidenzia “problematiche di carattere psichiatrico” e che il “fratello ha sofferto di una caratteropatia cronica probabilmente “maniaco depressiva” nonchè che “tutti i membri della famiglia hanno fatto ricorso negli anni a cure psicologiche o psichiatriche” offendeva la reputazione dei predetti esorbitando inoltre dal quesito posto dal giudice al ctu relativo alla personalità delle sole parti in causa.

Con sentenza del 4 dicembre 2003, il Tribunale dichiarava la R. colpevole del reato ascrittole e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, la condannava alla pena di Euro 1.500,00 di multa, con entrambi i benefici di legge. La condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidati in complessive Euro 12.000 in ragione di Euro 4.000 per ciascuna delle parti civili, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto al difensore dell’imputato, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, con ulteriori statuizioni.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore della stessa imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Diritto

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 595 c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), sul rilievo dell’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la configurazione del reato in questione. Osserva, in proposito che, incaricata da P.F. di redigere, in qualità di consulente medico di parte, una relazione tecnica a seguito di consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice civile nel procedimento di separazione giudiziale pendente tra la stessa P.F. ed il marito T.A., al fine di accertare lo stato psicologico del minore T.C., figlio dei coniugi anzidetti, aveva redatto il richiesto elaborato peritale; che la stessa relazione non era, però, atto processuale, destinato ad essere utilizzato in giudizio, ma era mero atto di parte, diretto solo alla committente, in esecuzione del mandato professionale ricevuto. E poiché essa ricorrente non aveva provveduto al relativo deposito, che aveva avuto luogo solo su iniziativa della P., non poteva sussistere nella fattispecie l’estremo della comunicazione con più persone, che era elemento costitutivo del reato in questione.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 595 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), sul rilievo che la Corte di merito non aveva interpretato – come avrebbe dovuto – le frasi incriminate nell’ambito del contesto comunicativo in cui erano inserite, nel quale peraltro erano formulate solo mere ipotesi, come chiaramente evidenziato dall’uso di espressioni come probabilmente o supponibile e di forme condizionali. Non era mancata, poi, la sottolineatura che le ipotesi prospettate non erano riconducibili a prove certe e che si trattava di notizie riferite dalla stessa mandante. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 595 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) nonchè all’art. 606 c.p.p., lett. e), sul rilievo che mancava un’adeguata motivazione delle ragioni per le quali il giudice di merito aveva ritenuto di poter valutare, come diffamatorio, il contenuto della relazione psicologica di parte. Il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d) con riferimento alla mancanza di motivazione del diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai fini dell’escussione della teste P., necessaria per accertare i limiti del mandato conferito e per verificare se il deposito in giudizio del relativo elaborato fosse stato o meno condiviso da essa ricorrente o se la stessa avesse o meno consentito a negare la riservatezza delle espressioni in esso contenute.

2. – La prima ragione di censura dubita della sussistenza degli elementi strutturali del reato in contestazione, sotto l’angolazione prospettica della natura giuridica dell’elaborato tecnico, che, risolvendosi in mero parere diparte reso alla committente, non era funzionalmente destinato alla comunicazione a persone diverse da quest’ultima ed era, quindi, obiettivamente inidoneo ad assumere una qualsivoglia rilevanza processuale.

La doglianza è destituita di fondamento. Ed infatti, l’intrinseca caratterizzazione dell’elaborato come consulenza psicologica di parte discendeva dalla stessa peculiarità dell’incarico e dalla pertinente finalizzazione. La sua oggettiva destinazione risultava, peraltro, dallo stesso incipit della relazione, come riportato in ricorso a f. 2, ove si dava atto del tipo di mandato professionale ricevuto, consistente della richiesta di consulenza psicologica di parte conseguente ad analogo intervento richiesto dal Giudice civile al c.t.u. nella causa di separazione contro T.Ae i. (..) inerente lo stato psicologico del minore (..)

Se, dunque, si trattava, in termini espliciti, di consulenza di parte, era indubbia la sua oggettiva connotazione di atto di rilevanza processuale, stante la sua naturale vocazione ad essere versato in processo al fine della prospettazione di un parere tecnico a sostegno di strategie difensive volte a contrastare le risultanze e le valutazioni della consulenza d’ufficio.

D’altro canto, la figura del consulente tecnico di parte trova, notoriamente, un formale riconoscimento nel codice di rito civile, agli artt. 87 e 201 c.p.c., ed il relativo elaborato, anche se non costituisce, a stretto rigore, mezzo di prova, risolvendosi in mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1 civile, 28.7.1989, n. 463506), può nondimeno offrire utili elementi di giudizio, apprezzabili secondo il principio del libero convincimento o, quanto meno, idonei a giustificare un approfondimento istruttorio al quale il giudice ritenga di dover far luogo.

Nondimeno, al consulente tecnico di parte nel giudizio civile non può applicarsi l’esimente di cui all’art. 598 c.p. in quanto – secondo un datato orientamento giurisprudenziale, che merita, ora, di essere ribadito – lo stesso non è equiparabile alle parti né ai loro patrocinatori, cui si riferisce, espressamente, la menzionata norma sostanziale (cfr. Cass. sez. 5, 9.12.1975, n. 403, rv. 133065).

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha avuto modo di dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 598 c.p., comma 1, nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all’autorità giudiziaria, sul presupposto che la garanzia dell’art. 24 Cost., comma 2, non è estensibile al consulente tecnico, il quale non è legittimato all’esercizio del patrocinio e svolge attività di consulenza concernente cognizioni tecniche. Dunque, un’attività obiettivamente diversa da quella tecnicogiuridica alla quale sono chiamati i patrocinatori nell’esercizio professionale in favore dei loro assistiti, nella dinamica del procedimento relativo all’oggetto della controversia.

In risposta alle obiezioni difensive, la Corte distrettuale ha rilevato – con insindacabile valutazione di merito – che la consulente aveva debordato dal mandato conferitole, in quanto, chiamata ad esprimere un parere inerente allo stato psicologico del minore conteso dai genitori, parti contrapposte in un procedimento civile di separazione personale, si era lasciata andare a gratuite considerazioni sui congiunti del genitore, assumendo che gli stessi, portatori di gravi patologie mentali, erano sottoposti a terapie farmacologiche e psichiatriche.

In proposito, risulta evidente, in primo luogo, che l’ambito del mandato professionale non poteva avere che gli stessi limiti dell’incarico d’ufficio, in quanto direttamente rapportato ad esso.

Ebbene, quell’incarico non riguardava affatto la condizione dei genitori, ma solo quella del minore e, pertanto, avrebbe dovuto restare, rigorosamente, circoscritto alla valutazione del relativo stato psicologico. Esorbitando dal mandato ricevuto, la consulente ha inteso, invece, prospettare, gratuitamente, condizioni negative all’affidamento del minore al padre, scaturenti da asserite patologie mentali di cui sarebbero stati affetti suoi stretti congiunti.

Non solo, ma ha allegato notizie pacificamente false, riferite solo per averle apprese dalla committente, senza esame diretto degli interessati o riscontro di alcuna documentazione sanitaria, mostrando, con questo, assai scarsa deontologia professionale.

In secondo luogo, è stata, giustamente, ritenuta la valenza obiettivamente diffamatoria di quei gratuiti apprezzamenti della salute mentale delle persone offese.

Ed infine, è stata, correttamente, ritenuta – per quanto si è detto – la natura processuale dell’elaborato peritale, una volta versato in atti di causa, di talchè l’avvenuto deposito – evento facilmente prevedibile, stante l’obiettiva destinazione dell’atto – ne realizzava, eo ipso, la conoscibilità da parte di un numero indeterminato di persone, integrando così la condizione oggettiva del contestato reato di cui all’art. 595 c.p..

Il superiore rilievo, inoltre, da anche conto della ritenuta infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, afferenti proprio al contenuto diffamatorio dell’elaborato, restando solo da aggiungere, che, con insindacabile apprezzamento di merito, la Corte distrettuale ha rilevato, sulla base della corretta lettura della stessa relazione, che le notizie relative ai congiunti del T. era riportate non già in forma eventuale ed ipotetica, ma in termini di certezza, senza peraltro specificazione alcuna che si trattava di informazioni rese dalla stessa committente.

Infondata è anche la quarta doglianza, relativa al diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, posto che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice del gravame ha spiegato perchè la richiesta integrazione probatoria fosse inutile e inconducente, implicitamente così motivando sull’insussistenza della condizione della non decidibilità allo stato degli atti, alla quale l’art. 603 c.p.p., comma 1, subordina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello.

4. – Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007