In tema di mandato d’arresto europeo, è invalida la rinuncia all’impugnazione resa dal consegnando immediatamente dopo l’adozione dell’ordinanza di consegna ma prima della proposizione del ricorso, in quanto la rinuncia prevista dall’art. 589 c.p.p. presuppone l’effettivo esercizio del diritto d’impugnazione ed è configurabile solo come revoca di un’impugnazione già proposta.
È altresì invalido il consenso alla consegna qualora la persona richiesta non sia stata adeguatamente informata, in una lingua a lei comprensibile, della natura del MAE (processuale o esecutivo), dello stato del procedimento estero, dell’eventuale esistenza di misure cautelari o sentenze di condanna, nonché delle conseguenze giuridiche e dell’irrevocabilità del consenso, in violazione degli artt. 10 e 14 L. 69/2005 e dei principi sanciti dalla decisione quadro 2002/584/GAI.
L’informazione incompleta o ambigua preclude l’espressione di un consenso consapevole e volontario e comporta l’annullamento dell’ordinanza di consegna.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE
SENTENZA n. 19487-25 dd. 21 - 26 maggio 2025
sul ricorso proposto da P. (..)
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Genova ha disposto, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 20 marzo 2025 dalla Corte di appello di Palma di Maiorca, la consegna all'autorità giudiziaria spagnola di Davide Poloni, per procedere nei suoi confronti per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti commesso in data 18 novembre 2021.
2. Gli avvocati GL e LB nell'interesse di P, hanno proposto ricorso avverso ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto l'inosservanza dell'art. 589 cod. proc. pen., in quanto la rinuncia all'impugnazione formulata da P all'udienza del 17 aprilé 2025 sarebbe inefficace.
La rinuncia, infatti, sarebbe stata espressa in forme non contemplate dall'art. 589 cod. proc. pen., in quanto tale norma non consentirebbe una rinuncia preventiva al diritto di impugnare, ma solo un atto abdicativo di una impugnazione già presentata.
La persona richiesta in consegna, inoltre, non avrebbe compreso adeguatamente le conseguenze giuridiche del consenso alla consegna espresso.
2.2. I difensori, con il secondo motivo, hanno censurato la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 10, comma 1, e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il consenso espresso dalricorrente alla consegna sarebbe stato viziato da un'informazione non adeguata sulle ragioni poste a fondamento della richiesta di consegna e dei propri diritti.
Dal tenore degli atti della Corte di appello di Genova, infatti, non si comprenderebbe se il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola fosse processuale o esecutivo.
Il ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcuna informazione relativa allo stato del procedimento in Spagna, all'eventuale pendenza di misure cautelari nei suoi confronti o di sentenze di condanna nei suoi confronti e alla possibilità di impugnarle.
L'incertezza sulla natura stessa del mandato di arresto europeo impedirebbe di ritenere validamente prestato il consenso alla consegna, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25559 del25/06/2024, Oueslati).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto la piena legittimità dell'impugnazione proposta, stante l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione dichiarata da P all'udienza del 17 aprile 2025.
3. Il motivo è fondato.
V
2
La Corte di appello di Genova all'udienza del 17 aprile 2025 ha ravvisato le condizioni per la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria spagnola, in quanto il medesimo ha espresso il proprio consenso alla consegna, ai sensi dell'art. 14 della I. n. 69 del 2005.
La Corte di appello ha, dunque, legittimamente pronunciato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 14, comma 5, della I. n. 69 del 2005, ancorché nel dispositivo della stessa abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 17 della legge citata.
La persona richiesta in consegna, inoltre, dopo la lettura di questa ordinanza, alla presenza del Collegio, ha rinunciato «all'impugnazione del provvedimento», con dichiarazione espressa nel verbale di udienza.
Questa rinuncia è, tuttavia, invalida e inefficace, in quanto pur successiva
all'emissione dell'ordinanza da impugnare, è stata formulata prima della proposizione dell'atto di impugnazione.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, la rinuncia all'impugnazione contemplata dall'art. 589 cod. proc. pen. presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, e comunque che sia già sorto il diritto all'impugnazione, con la conseguenza che non può precludere una successivatempestiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato (ex plurimis: Sez. 1, n.39219 del 12/02/2014, Argint, Rv. 260510 - 01; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, dep. 12/10/2012, Fatalee altri, Rv. 254342; Sez. 6, n. 38983 del 23/09/2009, dep. 07/10/2009, Piromalli, Rv. 244676; Sez. 6, n.3775 del 27/11/1998, dep. 16/06/1999, Minniti, Rv. 214758; Sez. 6, n. 4194 del 08/03/1995, dep.19/04/1995, Salmi Ben, Rv.
200795).
La rinuncia all'impugnazione prevista dall'art. 589 cod. proc. pen., in quanto atto abdicativo successivo all'esercizio della potestà di impugnare, a rigore, costituisce una revoca di una impugnazione già proposta.
Per converso la cosiddetta rinuncia preventiva all'impugnazione è estranea
alla previsione dell'art. 589 cod. proc. pen., quale manifestazione espressa di acquiescenza a un determinato provvedimento ed, essendo priva di efficacia preclusiva, non comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensidell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3798 del 21/06/1995, dep. 21/07/1995, Ayed Rafih, Rv. 202256).
Il ricorso proposto dagli avvocati Giulia Liberti e Luca Barontini, nell'interesse di P è stato, dunque,legittimamente proposto ed è pienamente ammissibile.
4. I difensori, con il secondo motivo, hanno censurato l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perviolazione degli artt. 10, comma 1, e 14, comma 2,
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della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il ricorrente non sarebbe stato adeguatamente informato delle ragioni poste a fondamento della richiesta di consegna e dei propri diritti e, dunque, non ne avrebbe avuto adeguata cognizione delle conseguenze processuali dell'assenso prestato alla consegna.
5. Il motivo è fondato.
5.1. L'art. 10, comma 1, della legge n. 69 del 2005 espressamente sancisce che, nell'udienza di convalida, «il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata oaltrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili».
Questa disposizione deve essere interpretata in senso conforme ai principi dettati dal diritto dell'Unione europea sul tema.
L'art. 11 della decisione quadro 2002/584 sancisce che la persona richiesta in consegna ha diritto ad essere informata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto. Taleinformazione è essenziale affinché lo stesso possa consapevolmente e, dunque, validamente acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.
L'art. 13, par. 1, della citata decisione quadro precisa, inoltre, che «Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione».
Il secondo paragrafo di questa disposizione ulteriormente chiarisce che
«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.»
La decisione quadro, dunque, riconosce l'efficacia del consenso alla consegna solo se ed in quanto «il ricercato» sia stato previamente ed adeguatamente
informato e l'assenso sia stato espresso nella piena consapevolezze delle sue conseguenze giuridiche.
La giurisprudenza di legittimità, (Sez. 6, n. 25559 del 25/06/2024, Oueslati, non massimata), in attuazione di questi principi, ha rilevato che gli att. 10, comma 1, e 14 della legge n. 69 del 2005 devono essere interpreti nel senso che, ai fini della validità del consenso alla consegna, è necessario che la persona richiesta in consegna:a) sia assistita da un difensore; b) sia stata adeguatamente informata sul contenuto del mandato di arresto europeo, sulle conseguenze dell'adesione alla consegna e sulla irrevocabilità del consenso prestato (al pari della rinuncia al beneficio indicato al comma 1 dell'art. 10).
5.2. Dal verbale dell'udienza di convalida del 5 aprile 2025 e della successiva udienza del 17 aprile 2025 non risulta, tuttavia, che il ricorrente sia stato adeguatamente informato della natura del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti e delle conseguenze del consenso espresso alla consegna.
Come rilevato dai difensori del ricorrente, nel caso di specie, l'obiettiva incertezza sulla natura del mandato di arresto europeo, non chiarita dalla Corte di appello, preclude in radice l'espressione da parte del ricorrente di un valido consenso alla consegna.
Dal testo del mandato di arresto europeo, infatti, non è obiettivamente chiaro se lo stesso sia stato emesso per consentire nei confronti del ricorrente la celebrazione del processo penale o, al contrario, l'esecuzione di una sentenza di condanna.
Nel riquadro relativo alla decisione posta a fondamento del mandato di arresto europeo risulta l'indicazione generica di «risoluzione giudiziaria» e la casella relativa alla sentenza da eseguire risulta non contrassegnata o compilata. Nel riquadro relativo alla pena massima prevista per il reato contestato è indicato in modo obiettivamente equivoco che «il Pubblico Ministero procede a imporre all'imputato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione...».
La Corte di appello, all'udienza del 5 aprile 2025, ha, inoltre, precisato che l'arrestato «viene informato che l'arresto è stato eseguito sulla base del mandato di arresto europeo emesso dall'A.G. spagnola per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.».
Dai verbali delle predette udienze non risulta, tuttavia, che la Corte di appello abbia informato il ricorrente sullo stato del procedimento penale pendente innanzi all'autorità giudiziaria spagnola, sulla pronuncia di eventuali misure cautelari o di sentenza di condanna, sul carattere irrevocabile o meno della stessa e sulla possibilità di impugnarle.
Del resto, qualora il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per fini processuali (e non già esecutivi) la Corte di appello avrebbe dovuto subordinare la consegna, in conformità al disposto dell'art. 19 della legge n. 69 del 2005, alla condizione che il ricorrente sia rinviato in territorio italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente inflitte nei suoi confronti dall'autorità tedesche (forse refuso?, ndr).
Le carenze dell'informazione resa alla persona richiesta in consegna sulla natura stessa del mandato diarresto europeo e sulle conseguenze dell'assenso alla consegna impediscono, dunque, di ritenere validamenteprestato il consenso alla consegna, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 69 del 2005.
6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per sanare il vizio rilevato e provvedere a nuovo giudizio sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diGenova. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 21/05/2025 – deposito 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Fabrizio D'ArcangeloIl Presidente Gaetano De Amicis