La consegna temporanea richiesta nell'ambito del procedimento di un mandato di arresto europeo per l'espletamento delle incombenze istruttorie non richiede il consenso dell'interessato, né l'autorità giudiziaria italiana può esigere l'uso strumenti alternativi e meno invasivi, quali la rogatoria internazionale o la videoconferenza nel procedimento dell'ordine di indagine europeo, è rimesso alla scelta dell'autorità giudiziaria estera richiedente.
Il procedimento di consegna temporanea non è abrogato per effetto dell'introduzione della L. n. 108 del 2017, relativa all'ordine di indagine Europeo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Sent., (ud. 28/03/2019) 02-04-2019, n. 14425
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. GIORDANO Anna Emilia - Consigliere -
Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere -
Dott. SILVESTRI Piero - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
J.C., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa il 26/02/2019 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 20 febbraio 2018, la Corte di appello di Milano, ottenuto il consenso dell'interessato, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso dal Tribunale di grande istanza di Parigi il 18 gennaio 2018, disponeva la consegna di J. alle autorità francesi, tuttavia con la c.d. clausola "a soddisfatta giustizia", a norma della L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, trovandosi quegli sottoposto, all'epoca, a procedimento penale ed in stato di custodia cautelare dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.
1.1. Il 18 dicembre 2018, la Procura della Repubblica di Parigi ha emesso un nuovo mandato d'arresto Europeo nei confronti di costui, per gli stessi fatti e con identica motivazione, in sostituzione del precedente, chiedendone altresì il trasferimento temporaneo in Francia, per partecipare ad alcuni atti istruttori relativi ai fatti oggetto del mandato d'arresto.
1.2. Le autorità giudiziarie italiane, competenti in relazione ai procedimenti per l'espletamento dei quali la consegna in esecuzione del m.a.e. era stata rinviata, hanno espresso parere favorevole al richiesto trasferimento temporaneo.
1.3. J., invece, non ha prestato il proprio consenso e si è altresì opposta la sua difesa.
2. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26 febbraio scorso, ha disposto la temporanea consegna di costui all'autorità giudiziaria francese, per la durata di ventuno giorni e secondo le modalità espressamente indicate, osservando, in risposta alle obiezioni mosse dalla difesa:
a) che la L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 2, non prevede la necessità del consenso dell'interessato al trasferimento temporaneo;
b) che si tratta di disposizione speciale ed esclusiva, non potendo trovare applicazione quelle di cui all'art. 726-quater c.p.p., in materia di rogatorie internazionali passive, ed al D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 16, in materia di ordine d'indagine Europeo, le quali richiedono, invece, tale consenso, ma riguardano istituti differenti;
c) che l'utilizzo, per l'espletamento delle incombenze istruttorie in ragione delle quali il trasferimento è stato richiesto, di strumenti alternativi e meno invasivi, quali la rogatoria internazionale o la videoconferenza, è rimesso alla scelta dell'autorità giudiziaria estera richiedente, non sindacabile da quella italiana;
d) che la breve durata del trasferimento all'estero dello J. non si presenta tale da comportare apprezzabile nocumento al nucleo familiare dello stesso;
e) che il trasferimento ha durata certa e non vi sono ragioni per ipotizzare che essa non verrà rispettata dall'autorità straniera.
3. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'interessato, chiedendone l'annullamento e deducendo, con un unico ed articolato motivo, la violazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 108 del 2017, sulla base dei seguenti presupposti:
a) essa, in quanto successiva a quella della L. n. 69 del 2005 ed afferente alla medesima materia, si sarebbe sostituita a quest'ultima: la quale, dunque, risulterebbe - testuale, fg. 4 del ricorso - "non più attale e de facto superata";
b) pertanto, l'ulteriore mandato d'arresto emesso dal giudice francese sarebbe nullo, poichè, anche in base alla sua normativa interna, quell'autorità giudiziaria avrebbe dovuto emettere un ordine d'indagine Europeo;
c) tale provvedimento, quindi, sarebbe contrario alle norme di legge francesi attuative della direttiva Europea in materia di o.e.i.;
d) il trasferimento dello J., sì come disposto, violerebbe i diritti umani e vari principi dell'ordinamento giuridico italiano di rango costituzionale: favor rei, favor libertatis, lealtà processuale, economia processuale.
4. Dagli atti trasmessi in cancelleria dall'amministrazione penitenziaria, risulta che, lo scorso 12 marzo, il trasferimento dello J. è stato eseguito.
5. Il 27 marzo ha depositato memoria scritta in cancelleria la difesa dell'interessato, lamentando l'illegittima esecuzione dell'ordinanza in pendenza del ricorso avverso la stessa e chiedendo alla Corte di cassazione di "riconoscere l'illegittimità" di tale provvedimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.
2. Lo è, innanzi tutto, perchè il provvedimento emesso dalla Corte di appello non è impugnabile.
2.1. La disciplina di riferimento, correttamente individuata da quella Corte, è esclusivamente quella prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto normativa speciale per il mandato d'arresto Europeo. E, all'interno di questa, la specifica regula iuris applicabile al caso concreto si rinviene nell'art. 24, comma 2.
Non si trova, infatti, nell'ordinamento alcuna specifica disposizione derogatoria, nè è possibile inferire una sopravvenuta abrogazione di tale norma - tacita, implicita o "de facto", per dirla con le parole della difesa ricorrente per effetto dell'introduzione della L. n. 108 del 2017, relativa all'ordine di indagine Europeo.
2.2. I vari istituti disciplinano, invero, situazioni significativamente divergenti.
Il trasferimento temporaneo all'estero, previsto dal citato art. 24, presuppone una deliberazione di consegna dell'interessato già adottata, e dunque la verifica, già positivamente compiuta da parte dello Stato richiesto, della legittimità dell'atto emesso dall'autorità giudiziaria straniera: l'esecuzione del quale, infatti, in tali casi, viene rinviata soltanto per soddisfare esigenze di giustizia interna dello stesso Stato richiesto, e quindi esclusive di quest'ultimo, in ossequio al generale principio di mutua e leale collaborazione tra Stati.
Nelle ipotesi, invece, di richieste di trasferimento temporaneo a fini investigativi della persona detenuta, avanzate dall'autorità straniera tramite rogatoria internazionale ovvero mediante ordine d'indagine Europeo, e disciplinate, rispettivamente, dall'art. 726-quater c.p.p., e D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 16 l'iniziativa giudiziaria dello Stato richiedente non è preceduta da alcuna delibazione da parte dello Stato richiesto: di qui, la necessità del consenso dell'interessato e la previsione di ulteriori garanzie, al duplice fine di assicurare un ragionevole equilibrio tra le analoghe, ma contrapposte, esigenze dei due Stati, nonchè di scongiurare l'eventualità di un'eccessiva compressione dei diritti fondamentali dell'individuo. Il tutto, secondo un disciplinare che, con lineare coerenza, l'ordinamento interno prevede, in termini sostanzialmente analoghi, anche in materia di mandato d'arresto Europeo, allorchè si tratti di decidere dell'esecuzione di esso (v. L. n. 69, artt. 5 - 19, cit.).
Da tanto consegue la fallacia della tesi difensiva, che invoca l'applicazione delle norme di cui alla L. n. 108 del 2017, anzichè di quelle sul m.a.e. perciò postulando, in particolare, la necessità del consenso dell'interessato al trasferimento temporaneo all'estero - sul presupposto, invece dimostratosi erroneo, della sostanziale identità delle situazioni disciplinate da quei testi normativi.
2.3. Tanto precisato, è sufficiente rilevare che nè il citato art. 24, nè altra norma delle L. n. 69 del 2005, prevedono la possibilità di esperire un qualsivoglia mezzo di impugnazione avverso il provvedimento che autorizzi il trasferimento temporaneo del detenuto, già raggiunto da mandato d'arresto esecutivo ma non ancora eseguito.
Nè, per le ragioni anzidette, l'assenza di una siffatta previsione può essere intesa come una lacuna normativa, suscettibile di essere colmata per via interpretativa, trovando invece il proprio antecedente logico e giustificativo nel già avvenuto perfezionamento della procedura di delibazione ed esecuzione del mandato d'arresto (peraltro, nel caso specifico, fondata sul consenso validamente prestato dall'interessato, che costituisce un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita: in questi termini, Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, Rv. 266378; Sez. 6, n. 45055 del 20/12/2010, Rv. 248968).
2.4. Sulla base di tali premesse, dev'essere ritenuta altresì corretta la scelta della Corte distrettuale di rendere la propria pronuncia con "ordinanza" e non mediante sentenza, non trattandosi di decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato - per la quale tal ultima forma è espressamente richiesta dalla L. n. 69, art. 17 cit. - e non essendo prevista altra forma specifica: così che la disciplina di riferimento non può essere che quella generale, di cui agli artt. 125 e 127 codice di rito, che tale veste formale assegnano ai provvedimenti resi all'esito di procedimento camerale, laddove la legge non disponga altrimenti.
3. A differenti conclusioni non può nemmeno condurre la circostanza per cui l'autorità giudiziaria francese, pur disponendo di un mandato d'arresto esecutivo, ne abbia emesso uno nuovo, per ottenere il trasferimento temporaneo dello J. a fini istruttorii.
In primo luogo, perchè, che di ulteriore mandato si sia effettivamente trattato e non di una mera richiesta, come invece sarebbe stato sufficiente, si legge soltanto in un passaggio della motivazione dell'ordinanza della Corte di appello, non rinvenendosi tale atto giudiziario straniero nel fascicolo processuale posto a disposizione di questa Corte.
Ma, in ogni caso, anche in presenza di un nuovo mandato, non essendo necessario l'esperimento di una siffatta procedura, esso avrebbe rappresentato, all'evidenza, una scelta di maggior garanzia per le ragioni dell'interessato e di ulteriore rispetto per le prerogative dello Stato destinatario, alla quale non può ricollegarsi l'effetto - che finirebbe per risultare paradossale - di porre nel nulla il mandato precedente e la relativa deliberazione di esecuzione, ancorchè temporaneamente sospesa fino "a soddisfatta giustizia".
4. Quand'anche l'ordinanza della Corte territoriale, in linea astratta, fosse impugnabile, il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
Infatti, l'avvenuta esecuzione del trasferimento, con l'effettuata consegna dell'interessato all'autorità straniera, ha determinato, all'evidenza, una sopravvenuta carenza d'interesse del proponente alla trattazione del ricorso.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, c.p.p. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019