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Confessa il furto alla vittima: condannato (Cass. 40017/19)

30 settembre 2019, Cassazione penale

La confessione stragiudiziale ben può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice penale quando, valutata in sé, e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto: nel nostro ordinamento penale, non esiste una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma esso sì limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nell’operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti; non esiste, cioè, un principio di legalità della prova, ma di legalità della valutazione che ne deve essere fatta.

La confessione stragiudiziale, pertanto, ben può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell’imputato ove il giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, ne apprezzi favorevolmente la veridicità e la spontaneità, escludendo ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio e di intervenuta costrizione sul soggetto.

Il valore probatorio della detta fonte di prova deve essere apprezzato secondo le regole del mezzo di prova che la introduce nel processo, ex art. 192 c.p.p., nel senso che la confessione stragiudiziale riferita dal testimone è soggetta alla regola di valutazione propria delle prove testimoniali, ex art. 192 c.p.p., comma 1, mentre, per quella riferita dal chiamante in reità o in correità, deve applicarsi la regola di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3.

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, non ricollegabile sic et simpliciter alla mera circostanza della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. L’interessato, del resto, non subisce alcun pregiudizio grave e irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l’adempimento.

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 18 giugno – 30 settembre 2019, n. 40017

Presidente Zaza – Relatore Belmonte

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale di Prato, che aveva riconosciuto C.C. colpevole del reato di furto di un portafogli ai danni dell’avvocato P.F. , condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa al risarcimento dei danni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con il ministero del difensore, il quale ne chiede l’annullamento articolando due motivi.

2.1. Lamenta, in primis, vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell’imputato, tratta dalla confessione stragiudiziale che questi avrebbe reso al telefono, a fronte della contestazione di furto ricevuta dalla persona offesa, mancando la prova della riconducibilità della confessione all’imputato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 165 c.p. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla erronea statuizione con la quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni, laddove l’art. 165 c.p. fa riferimento al danno criminale (ovvero alle conseguenze dannose o pericolose del reato), nonché in ordine alla determinazione della pena base, una volta esclusa l’aggravante della destrezza, per avere la Corte omesso di motivare le ragioni del discostamento dal minimo edittale di sedi mesi previsto per il furto semplice.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico, riproponendo i medesimi rilievi già prospettati nell’impugnazione dinanzi al giudice dell’appello, e avendo i giudici di merito giustificato le ragioni della decisione con argomenti puntuali, logici e coerenti, oltre che conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Di contro, il ricorrente si è limitato a riproporre censure già poste alla base dell’atto di appello, in ordine alle quali la Corte territoriale aveva replicato con argomenti analiticamente esposti.

2. Le sentenze di merito, sia quella di primo grado che quella qui impugnata, integranti una situazione di c.d. doppia conforme di condanna, contengono adeguata giustificazione della affermazione di responsabilità dell’imputato, e in esse si rinviene compiuta giustificazione della valenza dimostrativa della confessione stragiudiziale.

2.1. Secondo la ricostruzione in fatto, la persona offesa - al cui studio professionale si era presentato l’imputato, rimasto lungamente in piedi, nella sala d’attesa, accanto all’attaccapanni, dove la vittima aveva lasciato il soprabito con il portafogli contenente la somma di Euro 540,00 - si era avveduta della sottrazione dopo che il C. aveva lasciato lo studio. Contattato al telefono, l’imputato, nel corso della conversazione, avvenuta con modalità viva-voce, così potendo essere ascoltata anche da un collega della vittima, ammetteva il furto, impegnandosi a restituire la somma; cosa, tuttavia, non avvenuta.

2.2. La sentenza impugnata fa buon governo delle regole dettate dall’art. 192 c.p.p., facendo leva sulla confessione stragiudiziale dell’imputato, corroborata dalla prova testimoniale, e riposa su un apparato argomentativo che dà conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, sicché essa non è posta in crisi dalle censure mossele. Invero, nella giurisprudenza di legittimità si afferma che la confessione stragiudiziale ben può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé, e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto (Sez. 1 n. 6467 del 11/05/2017, Rv. 272120). E tanto perché, in realtà, nel nostro ordinamento penale, non esiste una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma esso sì limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nell’operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti; non esiste, cioè, un principio di legalità della prova, ma di legalità della valutazione che ne deve essere fatta.

La confessione stragiudiziale, pertanto, ben può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell’imputato ove il giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, ne apprezzi favorevolmente la veridicità e la spontaneità, escludendo ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio e di intervenuta costrizione sul soggetto. (Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011, Rv. 253002).

Deve aggiungersi che il valore probatorio della detta fonte di prova deve essere apprezzato secondo le regole del mezzo di prova che la introduce nel processo, ex art. 192 c.p.p., nel senso che la confessione stragiudiziale riferita dal testimone è soggetta alla regola di valutazione propria delle prove testimoniali, ex art. 192 c.p.p., comma 1, mentre, per quella riferita dal chiamante in reità o in correità, deve applicarsi la regola di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 (Sez. 1 n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249960; Sez. 5 n. 38252 del 15/07/2008, Rv. 241572; Sez. 2 n. 38149 del 18/06/2015, Rv. 264972). Perché la confessione stragiudiziale sia assunta a fonte del libero convincimento del giudice, però, rimane logicamente ferma l’esigenza di valutarla in sé, raffrontarla con gli altri elementi di giudizio e verificarne, conseguentemente, la spontaneità e la genuinità in relazione al fatto contestato. La sentenza in verifica si fa carico, al riguardo, di analizzare dettagliatamente il contenuto della confessione e il contesto in cui fu resa e, in maniera argomentata e senza incorrere in vizi logici, ne inferisce la particolare credibilità alla luce dei plurimi elementi di fatto segnalati alle pagine 5 e 6.

La confessione trova, poi, riscontro oggettivo, anche con riferimento alla riconducibilità all’odierno ricorrente, come sottolinea la sentenza, negli esiti della prova dichiarativa, segnatamente in quanto riferito da collaboratori e colleghi di studio della vittima.

3. Palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso, osservando il Collegio che la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base del comportamento processuale dell’imputato, con motivazione che si sottrae alle censure di legittimità in quanto allineata all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinellì), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

3.1. D’altro canto, i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato in ordine all’eccezione, analogamente formulata con l’atto di appello, con la quale si contesta la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, facendo riferimento all’orientamento che ritiene legittima l’operatività della previsione di cui all’art. 165 c.p. anche in funzione risarcitoria. La Corte di Appello, richiamandosi all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che tale statuizione non presupponga da parte del giudice alcuna verifica preliminare. Il Collegio condivide tale interpretazione, ritenendo che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, non ricollegabile sic et simpliciter alla mera circostanza della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. L’interessato, del resto, non subisce alcun pregiudizio grave e irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l’adempimento. (Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Danmico, Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 8 maggio 2014, S., Rv. 260555; Sez. 4, n. 10108 del 25/09/1995, Pietroni, Rv. 202282).

Tale conclusione, del resto, trae ulteriore conforto dalla modifica apportata all’art. 165 c.p. L. 11 giugno 2004, n. 145 che, nel sopprimere l’originario riferimento all’impossibilità di cui al comma 2 del medesimo articolo, ha sollevato il giudice del merito dall’accertamento preventivo sulle condizioni economiche dell’imputato. Come è stato già osservato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diverso indirizzo che, invece, considera illegittima la decisione con cui il giudice subordina l’applicazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, senza procedere alla valutazione delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (in questi termini, Sez. 2, n. del 15/02/2013, Cafagna; Sez. 5, n. del 03/11/2010, Rizk), non considera che, in sede di cognizione, il giudice non sempre può avere a disposizione elementi per verificare la reale capacità economica dell’imputato - ad esempio nei casi in cui questi sia assente - e che, imporre un simile accertamento, comporterebbe la necessità di una istruttoria che, per quanto sommaria, andrebbe comunque effettuata nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto il tema della capacità economica dell’imputato, accertamento che, peraltro, potrebbe rivelarsi inutile, in quanto destinato ad essere ripetuto davanti al giudice dell’esecuzione, sede in cui l’imputato potrebbe dimostrare l’avvenuta modifica peggiorativa della sua situazione economica.

Nè a diversa conclusione si perverrebbe seguendo l’orientamento, intermedio, affermato da una pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, R., Rv. 263185) secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve, tuttavia, effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, ovvero, quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione: trattasi di pronuncia che non sposta i termini della questione esaminata (e, soprattutto, non attenua la condivisibilità della decisione adottata) dal momento che nessun elemento era ricavabile dagli atti, nè risulta prospettato dalle parti, in merito a una presunta incapacità economica dell’imputato di fronteggiare il risarcimento, ovvero circa le sue generali condizioni economiche e patrimoniali che, senza giungere a pretendere una comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento, ne rendessero quantomeno incerta la possibilità, da parte dello stesso, di sopportare l’onere pecuniario imposto, in tal senso non potendosi dare rilievo dirimente alla mera circostanza della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto dell’importo, non elevato, al cui pagamento era stata subordinata la sospensione condizionale della pena.

3.2. Infine, risulta correttamente assolto l’onere motivazionale anche con riguardo alla individuazione della pena base, calibrata dal primo giudice, e condivisa dalla Corte di appello nel quantum, in misura "leggermente superiore al minimo edittale", in quanto ritenuta adeguata, secondo i parametri di cui all’art. 133 c.p.. Con il predetto richiamo la decisione dei giudici di merito si sottrae al denunciato vizio di legittimità, dovendosi ricordare che quando la pena base è più vicina al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell’imputato (Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 257475; Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Rv.255153).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.