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Condanna per spaccio lieve e revoca della patente (TAR Brescia, 500/15)

8 aprile 2015, TAR Lombardia

Non c'è (più) automatismo fra revoca della patente prevista dall'art. 120 CdS e condanna per spaccio, nell'ipotesi di lieve entità (art 73/5 TU stup.), con conseguente obbligo per la Prefettura di valutare in concreto la posizione dell'interessato, tenendo conto non solo della condanna penale  ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale.

A tale fine possono essere utilizzati i seguenti parametri: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future; (b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida; (f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 8 aprile 2015, n. 500

Presidente: De Zotti - Estensore: De Zotti

FATTO E DIRITTO

1. La Prefettura di Bergamo con decreto del 28 gennaio 2014 ha revocato la patente di guida al ricorrente Pierpaolo A. a causa della perdita dei requisiti morali ex art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). In base al comma 3 della medesima norma, il destinatario di un provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

2. Più in dettaglio, alla base della revoca v'è una condanna passata in giudicato emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Bergamo, a sei mesi di reclusione e Euro 1.400 di multa per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish (34,3 gr.) all'interno della propria abitazione, per fatti commessi il 10 agosto 2012, con concessione della sospensione condizionale della pena (fondata sull'occasionalità della condotta e sull'assenza di precedenti).

3. Contro la revoca il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato e depositato il 22 aprile 2014. La tesi del ricorso è che dopo le modifiche all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 introdotte dall'art. 2, comma 1-a, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 e dall'art. 1, comma 24-ter-a, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, che hanno reso autonoma la fattispecie di lieve entità, sarebbe venuto meno il collegamento tra l'art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada e l'originaria previsione penale su cui si fondava la revoca della patente di guida. A conferma di questa conclusione il ricorrente sottolinea che la configurazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 come autonoma fattispecie penale, con riduzione della pena edittale, consente l'applicazione del nuovo istituto della messa alla prova dell'imputato (v. art. 168-bis c.p., introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67).

4. La Prefettura si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione, richiamato il precedente di questo Tribunale (sez. I., n. 1364/2014) si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Modifiche del quadro normativo

6. L'art. 120 del codice della strada contiene un rinvio agli art. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, ai fini della revoca della patente di guida, solo a partire dalla versione introdotta dall'art. 3, comma 52-a, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (ossia con decorrenza dall'8 agosto 2009). Prima di tale data, il presupposto della revoca era individuato nelle condanne a pena detentiva non inferiore a tre anni, qualora l'utilizzazione del documento di guida potesse agevolare la commissione di reati della stessa natura (peraltro, tale previsione era poi stata cancellata dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 luglio 2003, n. 239 per violazione di delega legislativa).

7. Quando nel 2009 all'art. 120, comma 1, del codice della strada è stato aggiunto il riferimento alle condanne previste dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990, quest'ultimo era già stato modificato dall'art. 4-bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, e racchiudeva in un'unica figura di reato le violazioni relative a tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope. L'unificazione del trattamento sanzionatorio si estendeva anche al fatto di lieve entità, previsto come circostanza attenuante dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Prima del d.l. 272/2005, al contrario, il trattamento sanzionatorio era differenziato, sia nell'ipotesi ordinaria sia in quella di lieve entità, a seconda che i reati riguardassero le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e III (cosiddette "droghe pesanti") o quelle incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette "droghe leggere").

8. Sulla regolamentazione unitaria del 2005 ha inciso la Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, che ha cancellato le modifiche agli art. 14 e 73 del d.P.R. 309/1990 introdotte dagli art. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 272/2005. La suddetta pronuncia si basa su un vizio solo procedurale (abuso del potere di conversione, essendo la nuova disciplina contenuta interamente nella legge di conversione e non nel testo originario del decreto-legge), ma ha ottenuto l'effetto sostanziale di far rivivere la versione precedente dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990 e delle relative tabelle. Nella parte finale della sentenza (v. punto 6) la Corte si preoccupa di formulare alcuni indirizzi per creare un raccordo tra la disciplina caducata e quella tornata applicabile. Precisa in particolare la Corte che (a) nei confronti dei singoli imputati deve essere applicata, secondo i principi della materia, la norma penale più favorevole al reo; (b) in via generale, spetta poi al giudice il compito di "individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter".

9. Ancora prima della sentenza costituzionale n. 32/2014 il legislatore aveva modificato la disciplina sanzionatoria sotto un diverso profilo, ossia rendendo autonoma la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L'art. 2, comma 1-a, del d.l. 146/2013 (perseguendo la finalità di ridurre la popolazione carceraria) aveva infatti trasformato la circostanza attenuante in reato distinto, con una propria pena edittale (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 3.000 a euro 26.000), senza differenziare tra droghe pesanti e droghe leggere.

10. Questa nuova impostazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 è stata confermata dall'art. 1, comma 24-ter-a, del d.l. 36/2014, che ha ulteriormente ridotto la pena edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

11. Il d.l. 36/2014, attraverso l'art. 1, comma 3, ha anche riscritto l'art. 14 del d.P.R. 309/1990, ripristinando la suddivisione delle sostanze stupefacenti o psicotrope in più tabelle sulla base della gravità e dell'intensità degli effetti (sono ora previste quattro tabelle, oltre a una tabella dei medicinali, a sua volta ripartita in cinque sezioni). Nella stesura delle tabelle è stato reintrodotto l'elenco integrale delle sostanze stupefacenti o psicotrope aggiornato alla data della sentenza costituzionale n. 32/2014, il che ha risolto (quantomeno per il futuro) una situazione di incertezza circa l'esatta individuazione di tali sostanze, e in particolare di quelle aggiunte dopo la conversione del d.l. 272/2005. In questo modo le fattispecie penali fatte rivivere dalla Corte Costituzionale trovano un riferimento preciso nelle nuove tabelle, che consentono l'individuazione aggiornata delle droghe pesanti e di quelle leggere. Come si è visto sopra, tale distinzione non si applica all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, dove rimane ferma l'unificazione del trattamento sanzionatorio, basata sulla lieve entità del fatto.

12. In conseguenza delle innovazioni disposte dall'art. 1, comma 24-ter-a, del d.l. 36/2014 la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 ricade nei limiti dell'art. 168-bis del codice penale (introdotto dall'art. 3 della legge 67/2014), che consente la messa alla prova dell'imputato per i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria.

Sviluppi giurisprudenziali

13. La giurisprudenza penale ritiene che la nuova formulazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 prevista dal d.l. 146/2013 e confermata dal d.l. 36/2014 abbia determinato una soluzione di continuità, in quanto ha introdotto una nuova figura di reato (la fattispecie di lieve entità) in sostituzione della precedente circostanza attenuante. Essendovi un nuovo reato, si è posto il problema di dare efficacia retroattiva alle disposizioni più favorevoli. Poiché la pena edittale della fattispecie di lieve entità (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329) coincide con la pena relativa alle droghe leggere nella circostanza attenuante anteriore al d.l. 272/2005, il trattamento più favorevole è senz'altro quello della nuova fattispecie penale per i reati relativi alle droghe pesanti, mentre per le droghe leggere occorre valutare in concreto se la circostanza attenuante prevalga o meno sulle aggravanti (v. Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2014, n. 27952).

14. Similmente, per la fattispecie ordinaria dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 è considerata applicabile la disciplina anteriore al d.l. 272/2005, qualora più favorevole, come nel caso dei reati riguardanti le droghe leggere. Nella prospettiva di fare sempre retroagire la norma più favorevole, viene inoltre riconosciuta la possibilità di mitigare il contenuto delle sentenze patteggiate prima della sentenza costituzionale n. 32/2014 (v. Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2014, n. 29311).

15. Gli effetti in bonam partem della sentenza costituzionale n. 32/2014 sono ritenuti idonei anche a superare il giudicato penale, che ormai non è più visto come il momento in cui il complessivo rapporto processuale si esaurisce, pur potendo essere esaurite singole fasi dello stesso (v. Cass. pen., SU, 17 luglio 2014, n. 44895). La nuova concezione del giudicato ha trovato un punto di appoggio nell'obbligo, enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di garantire una riparazione in forma specifica al soggetto che a causa di una sentenza irrevocabile abbia patito la violazione di un diritto fondamentale (v. CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola, punti 151-152). Argomentando da questo precedente, la giurisprudenza penale afferma che il giudicato diventa flessibile non solo quando abbia come presupposto una norma interna che nel giudizio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo comporta la violazione di un diritto fondamentale, ma anche quando risulti fondato (sia pure solo in parte, come nella quantificazione della pena) su una norma cancellata dalla Corte Costituzionale (v. Cass. pen., SU, 29 maggio 2014, n. 42858). Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato che nel frattempo non siano stati consumati.

Trasposizione dal piano penale a quello amministrativo

16. Il problema della legittimità costituzionale della revoca automatica della patente di guida ex art. 120 del codice della strada è già stato portato all'attenzione della Corte Costituzionale, che però con ordinanza 1° luglio 2013, n. 169 ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La ragione di questa pronuncia è da individuare nella formulazione del quesito, che secondo la Corte aveva sollecitato una decisione sostanzialmente additiva (ossia l'affidamento all'amministrazione del potere di stabilire in concreto la necessità o meno della revoca) senza però chiarire adeguatamente il petitum (nello specifico, le caratteristiche della buona condotta valutabili in sede amministrativa).

17. Nello scenario aperto dalla sentenza costituzionale n. 32/2014 e dalla nuova formulazione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 sembra che l'ordinamento contenga ora elementi sufficienti a far ritenere superato l'automatismo dell'art. 120 del codice della strada, quantomeno per le ipotesi di reato che sono state direttamente investite dalle innovazioni normative (droghe leggere e fattispecie di lieve entità).

18. Il rinvio dall'art. 120 del codice della strada all'art. 73 del d.P.R. 309/1990 ha in realtà un presupposto logico implicito, ossia che le fattispecie penali richiamate siano espressione di un pari disvalore ai fini della revoca della patente di guida in sede amministrativa. La sussistenza di questa condizione era evidente nel 2009, quando il rinvio è stato inserito, perché il legislatore aveva unificato già dal 2005 la repressione penale delle droghe pesanti e di quelle leggere, e aveva qualificato la fattispecie di lieve entità per entrambe le tipologie di stupefacenti come una mera circostanza attenuante, esposta al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate, e quindi idonea, nel caso di prevalenza di queste ultime, a confluire nella fattispecie ordinaria. Una volta caduto il carattere unitario della disciplina sanzionatoria penale, la modifica normativa, benché interna all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, si riflette dinamicamente anche sull'art. 120 del codice della strada.

19. Un indizio del peso che la nuova disciplina penale esercita sulla materia della circolazione stradale si può osservare nel fatto che il legislatore si è preoccupato di rimodulare le sanzioni amministrative collegate all'uso personale degli stupefacenti (tra cui la sospensione della patente di guida) sulla base della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (v. art. 75, comma 1, del d.P.R. 309/1990, come modificato dall'art. 1, comma 24-quater-a, del d.l. 36/2014). Per la sospensione della patente di guida è stata in sostanza ripresa l'impostazione anteriore al d.l. 272/2005 (anche se non esattamente la stessa disciplina) con un'interdizione più lunga per le droghe pesanti e una più breve per le droghe leggere. Se ne deduce che proprio in relazione alla patente di guida le condanne per reati riguardanti gli stupefacenti non sono più considerate dall'ordinamento come un elemento monolitico, a cui associare un'identica misura amministrativa.

20. È vero che il legislatore avrebbe potuto intervenire direttamente anche sull'art. 120 del codice della strada per regolare in modo differenziato la revoca della patente di guida con riguardo alla diversa tipologia di stupefacenti o relativamente alla fattispecie di lieve entità. Tuttavia, mentre un simile intervento era senz'altro richiesto per graduare la sospensione, che in caso di condanna è sempre applicata ma varia nella durata, per quanto riguarda la revoca una modifica sarebbe stata necessaria unicamente se il legislatore avesse voluto limitare questa sanzione amministrativa a una particolare categoria di condanne, con esonero per le altre. Lasciando invece inalterato il testo dell'art. 120 del codice della strada il legislatore ha escluso questa opzione, e dunque ha mantenuto la previsione della revoca anche per episodi relativi alle droghe leggere o ricadenti nella fattispecie di lieve entità, ma non ha impedito che in questi stessi casi, dove il regime sanzionatorio è stato significativamente modificato in senso favorevole ai soggetti condannati, si riespandesse il principio generale della valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.

21. Questa interpretazione appare preferibile in primo luogo perché costituisce una prosecuzione in ambito amministrativo della riflessione della giurisprudenza penale sopra richiamata circa l'estensione degli effetti favorevoli della nuova disciplina. Se per le condanne anteriori all'assestamento del quadro normativo disposto dal d.l. 36/2014 il giudicato non è un ostacolo all'applicazione retroattiva della disciplina penale più mite, appare ragionevole scollegare dal giudicato anche la sanzione amministrativa della revoca automatica della patente di guida, per lasciare spazio a una valutazione in concreto della sussistenza dei requisiti morali.

22. La legittimazione di questo percorso interpretativo è fornita dalla stessa sentenza costituzionale n. 32/2014, che richiede di individuare quali norme successive al d.l. 272/2005 abbiano ormai perso il proprio oggetto. L'art. 120 del codice della strada sembra rientrare in questa categoria, in quanto ha mutuato dal d.l. 272/2005 l'impostazione rigorosa e soprattutto unitaria delle fattispecie penali in materia di stupefacenti. Attualmente questa impostazione non sussiste più, e solo i reati relativi alle droghe pesanti non hanno beneficiato di una revisione mitigante dell'apparato sanzionatorio (anzi, la reviviscenza della disciplina anteriore al d.l. 272/2005 ha comportato un incremento, per il futuro, della pena edittale). Opposto l'esito per le norme sulle droghe leggere e per la fattispecie di lieve entità, che dunque sono ora disallineate rispetto al significato originario del rinvio contenuto nell'art. 120 del codice della strada.

23. Una lettura dell'art. 120 del codice della strada che mantenga l'automatismo della revoca per le sole condanne relative alle droghe pesanti, rimettendo all'autorità di pubblica sicurezza la valutazione in concreto della situazione nel caso di condanne per droghe leggere o quando sussista la fattispecie di lieve entità, appare costituzionalmente orientata.

24. Per chiarire questo punto è utile richiamare le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2012, n. 172 in materia di immigrazione clandestina. Mediante la suddetta pronuncia la Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 1-ter, comma 13-c, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza) senza prevedere un accertamento in concreto circa l'esistenza di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Secondo la Corte, la soglia di pericolosità collegata alle fattispecie dell'art. 381 c.p.p. può essere bilanciata da elementi di segno opposto rinvenibili nella condotta e nella situazione personale e familiare dell'interessato, tenuto conto che lo stesso art. 381 c.p.p., al comma 4, richiede una valutazione caso per caso circa la necessità dell'arresto. È evidente l'analogia con la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che ricade parimenti nell'art. 381 c.p.p.

25. Lo stesso non si può dire, sul piano penale, per la fattispecie ordinaria relativa alle droghe leggere, che è invece inclusa nella categoria di maggiore allarme sociale disciplinata dall'art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza). Tuttavia, poiché attualmente la distanza tra le sanzioni di questa fattispecie e le sanzioni della fattispecie di lieve entità non è particolarmente ampia (reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 a euro 77.468 nel primo caso, reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329 nel secondo), è necessario evitare discriminazioni quando le situazioni di fatto siano sostanzialmente sovrapponibili. Se dunque la pena inflitta dal giudice per la fattispecie ordinaria relativa alle droghe leggere rimane entro il massimo edittale della fattispecie di lieve entità, sul piano amministrativo (dove la vicenda penale è osservata ex post) non vi sono ragioni per applicare un trattamento diverso e deteriore rispetto ai soggetti condannati per la fattispecie di lieve entità.

26. Un ultimo elemento da tenere in considerazione per quanto riguarda la fattispecie di lieve entità è la misura della sanzione penale, che è ora identica a quella della circostanza attenuante riferita alle sole droghe leggere nella disciplina anteriore al d.l. 272/2005. La riduzione della pena detentiva massima nel limite di quattro anni consente l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p., istituto che l'art. 3 della legge 67/2014 ha ripreso dal rito minorile. In questo modo è possibile evitare una sentenza di condanna, perché l'esito positivo della prova estingue il reato.

27. In presenza di una condanna passata in giudicato la messa alla prova non può evidentemente trovare alcuna applicazione (v. art. 464-bis c.p.p.). Tuttavia, quando in ambito amministrativo occorre valutare il significato della condanna per un reato che avrebbe consentito la messa alla prova, bisogna tenere conto del favore mostrato dal legislatore verso i soggetti che nell'attività criminosa non hanno superato un certo indice di gravità e cercano poi di rimediare alle conseguenze della propria condotta sviluppando un percorso di reinserimento sociale. Per consentire anche a quanti sono già stati condannati di conseguire efficacemente questo obiettivo, che corrisponde a un interesse generale, è necessario riconoscere a tali soggetti opportunità analoghe a quelle che gli stessi avrebbero avuto se fossero stati messi alla prova. Da questo discende, con riguardo alla materia del presente giudizio, l'inapplicabilità della revoca automatica della patente di guida. Tale strumento è infatti indispensabile, nella maggior parte dei casi, per svolgere un'attività lavorativa o per non perdere opportunità di impiego, che sono i presupposti del reinserimento sociale. L'art. 120 del codice della strada deve quindi essere interpretato in modo da bilanciare le finalità repressive originarie con le finalità riabilitative fatte proprie dalle norme sopravvenute.

28. In definitiva, si ritiene che per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti l'automatismo della revoca della patente di guida ex art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada sia venuto meno in relazione alla fattispecie di lieve entità e alla condanna per droghe leggere, purché in quest'ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della fattispecie di lieve entità.

E nella specie non solo la pena non supera il massimo edittale della fattispecie di lieve entità ma si colloca ben al di sotto per la modesta rilevanza penale dei fatti stessi.

29. La perdita dell'automatismo implica l'obbligo per la Prefettura di valutare in concreto la posizione dell'interessato, tenendo conto non solo della condanna penale (che è del 18 gennaio 2013 ma si riferisce a fatti commessi nel 2012) ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale. È peraltro evidente che il rinvio dal giudice amministrativo alla Prefettura è utile solo quando vi sia motivo di ritenere che la soluzione possa essere diversa da quella già esposta nel provvedimento impugnato. Quest'ultimo, infatti, seppure fondato su un presupposto giuridico non condivisibile (il carattere automatico della revoca), potrebbe in ipotesi conservare il medesimo dispositivo anche sulla base di una valutazione discrezionale.

30. Nel caso del ricorrente le motivazioni delle sentenze di condanna non sembrano fornire indicazioni ostative al riesame da parte della Prefettura, che rimane aperto a tutti gli esiti.

31. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato.

32. L'effetto conformativo della presente sentenza impone alla Prefettura di svolgere un nuovo esame per stabilire se nel caso del ricorrente il possesso della patente di guida rappresenti verosimilmente uno strumento di riabilitazione, o se al contrario aggravi una situazione ancora caratterizzata da elementi di pericolosità sociale.

33. A tale fine possono essere utilizzati i seguenti parametri: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future; (b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida; (f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.

34. Il nuovo esame della situazione dovrà concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza.

35. La complessità di alcune questioni consente l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione;

(b) compensa le spese di giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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Addendum


Articolo 120 Codice della Strada - Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116
  1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (2) (4) (7).
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (5) (7)
  3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
  4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (3)
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.062 a euro 3.187. (6)

(1)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 5, D.P.R. 19.04.1994, n. 575, è stato, poi sostituito dall'art. 3, c. 52, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida) - 1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".

(2) Il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (C. cost. 09 - 18.10.2000, n. 427), l'art. 120 , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata (C. cost. 17.07.2001, n. 251), ed infine gli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura (C. Cost. 15.07.2003, n. 239), sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella versione previgente la modifica disposta dall'art. 3, c. 52, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.

(3) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 del presente articolo nel testo previgente, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, c. 53, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128).

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 19 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010 e poi dall'art. 8 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. ".

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 19 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010 e poi dall'art. 8 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. ".

(6) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma è stata così aumentata:

- dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.054 a euro 3.162."