Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
(data ud. 30/01/2025) 27/03/2025, n. 12146
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. il (Omissis9 a E. (F.)
avverso la ordinanza del 14/10/2024 del Tribunale del riesame di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'Avvocato Margherita Elisa Pelazza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha applicato a A.A. la misura cautelare del divieto di dimora a Torino e nella relativa Provincia in relazione alla commissione del reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 337, 339, primo e secondo comma, 61 n. 2 cod. pen.
In particolare, si contesta alla ricorrente il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, perché in concorso con ulteriori soggetti - alcuni identificati e altri no - in numero superiore a dieci persone, appartenenti o comunque solidali alla area anarchica:
"con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle fasi preparatorie della partenza del corteo di protesta contro l'applicazione del regime carcerario di cui all'art. 41-bis O.P. nei confronti dell'anarchico B.B., dopo aver caricato su un carrello da supermercato oggetti da utilizzarsi negli scontri e nelle devastazione di cui ai capi precedenti tra cui uno striscione formato da pannelli in plexiglass con maniglie, bastoni in legno, scudi di plastica dura con maniglie, dopo essere stati intercettati dagli operatori in servizio presso la DIGOS di T. e dagli stessi intimati di fermarsi, proseguivano la marcia per circa 200 metri spingendo con violenza i carrelli contro gli operatori stessi che tentavano di bloccarli, impedendo loro di compiere un atto di ufficio e servizio (il sequestro dei beni presenti nel carrello veniva effettato presso i giardini (Omissis) soltanto grazie all'intervento di ulteriori agenti di supporto).
Il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare evidenziando la genericità della ricostruzione che non consentiva di distinguere, fra gli autori materiali della condotta, gli eventuali concorrenti morali e i meri conniventi.
Il Tribunale del riesame ha, invece, sottolineato la rilevanza del compendio probatorio costituito, non tanto dalle riprese delle telecamere poste sulle vie del centro cittadino e neppure da quelle degli Agenti delle Forze dell'Ordine, quanto piuttosto dalle annotazioni di polizia giudiziaria del 6 marzo 2023 e del 5 aprile 2023, che, a giudizio del Collegio della cautela, non solo descrivono in modo preciso la dinamica della condotta di resistenza, ma contengono la specificazione dei nomi di coloro che, nello spingere il carrello e nell'incitare l'avanzata contro gli Agenti, l'hanno materialmente realizzata: fra questi, era identificata con certezza la A.A., in concorso con altre quindici persone.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione A.A., deducendo i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 110 cod. pen., in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
L'ordinanza impugnata incorre sia nel vizio di erronea applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato, estendendo l'area di punibilità ben oltre il confine imposto dal principio di tassatività della fattispecie penale, arrivando a ricomprendere la mera presenza sul posto come elemento integrante la previsione di cui all'art 110 cod. pen., sia nel vizio di mancanza di motivazione con specifico riguardo alla efficacia causale delle singole condotte rispetto alla realizzazione del fatto.
Il Tribunale del Riesame, infatti, ha ritenuto che il solo aver fatto parte del gruppo di persone che sono state viste percorrere il tragitto di circa duecento metri, indipendentemente dalla loro collocazione effettiva nello spazio e nel tempo, dalla loro specifica e concreta condotta e per il solo fatto di non aver risposto positivamente alla richiesta di fermarsi avanzata dagli Agenti presenti, integri indistintamente, per ciascuna delle persone indagate, una piena adesione psichica alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale e la volontà di agevolarne l'esecuzione.
Inoltre, il Tribunale, nell'accogliere l'appello del Pubblico Ministero, non si è confrontato con le argomentazioni svolte dal G.i.p. nell'ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti degli odierni ricorrenti.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Collegio della cautela sostiene che i filmati hanno rilievo marginale: in realtà non è così posto che gli stessi consentono di verificare che non si è trattato dell'incedere di un gruppo compatto, bensì dell'avanzare disordinato di singole persone.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha ritenuto attuale e concreto il rischio di recidivanza sottolineando che gli indagati sono tutti militanti di area anarchica e, contemporaneamente, riconoscendo che la mera militanza non rappresenta di per sé un indice di accresciuta pericolosità del soggetto, concludendo però che "non può essere pretermesso che i reati oggi contestati ai prevenuti si connotano per una forte matrice ideologica, dalla quale nessuno dei prevenuti ha mai preso te distanze" (pag. 20 ordinanza).
Inoltre, "la natura stessa del reato contestato" renderebbe evidente "l'indifferenza dei prevenuti rispetto all'autorità" e ciò accrescerebbe il giudizio di inaffidabilità nei loro riguardi. Tale apodittica affermazione, realizzerebbe, però, una motivazione assolutamente apparente.
Il Collegio della Cautela ha, poi, assertivamente affermato che il tempo trascorso - all'incirca un anno e mezzo - dai fatti contestati è un dato che non incide in modo significativo "sul giudizio di perdurante ricaduta nell'illecito in capo ai pervenuti, a maggior ragione se si considera che questi sono tutti noti militanti dell'area anarchica".
In tale argomentare sono evidenti le numerose contraddizioni di natura logica: da un lato la militanza non sarebbe un indice di accresciuta pericolosità, ma, dall'altro, il non aver preso le distanze dall'ideologia costituirebbe il segno di rischio di recidivanza.
Infine, è' assolutamente evidente come le quattro denunce evidenziate a carico di A.A. siano relative a reati di tutt'altra specie rispetto a quello per cui si procede, come i fatti siano estremamente risalenti nel tempo e come, per tali delitti, non sia nemmeno possibile applicare misure cautelari di tipo custodiale.
La misura cautelare applicata è, infine, sproporzionata, inidonea e difforme rispetto ai presidi cautelari applicati nei confronti dei coindagati.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è fondato, limitatamente al motivo sulle esigenze cautelari, nei termini di seguito indicati.
2. Il primo e secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo entrambi riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono infondati.
2.1. Occorre premettere che integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; fattispecie nella quale, in applicazione del principio indicato, si è ritenuta immune da censure la decisione con cui si è confermata la responsabilità dell'imputato - a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. - il quale, pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione "ad elastico", e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell'azione posta in esser da taluni di detti "supporters", concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti; nello stesso senso Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Arese, Rv. 266685; Sez., 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011).
Si tratta di approdi giurisprudenziali che fanno applicazione del condivisibile principio secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.
Il Tribunale del riesame ha dato corretta applicazione di tale principio sottolineando che, dalle annotazioni di polizia giudiziaria puntualmente richiamate, emerge che quindici persone partecipanti al corteo, a una certa ora, si staccava dallo stesso per andare a caricare un carrello della spesa che era già nella loro disponibilità con la -evidentemente- comune volontà di recarsi presso un furgone parcheggiato in zona per caricarlo di bastoni e barriere in plastica che sarebbero dovute servire per la manifestazione.
In ragione di ciò, con motivazione insindacabile in questa sede, il Collegio della cautela ha ritenuto tale condotta idonea a rafforzare l'altrui azione offensiva.
La A.A. era, inoltre, identificata con certezza come colei che, unitamente alle altre quindici persone, spingeva il carrello contro le Forze dell'ordine per impedire di fermare la loro avanzata. Viene, conseguentemente, ritenuto irrilevante il fatto che, in alcuni momenti, l'indagata è stata ripresa mentre era distaccata dal gruppo.
2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, rimarcato, ai fini della sussistenza del concorso, l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui tutti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260).
Il Tribunale si è correttamente conformato a tale principio, sottolineando la contestualità temporale e spaziale della condotta di resistenza contestata alla A.A. e ai coindagati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, così diventando il fatto unico e di tutti.
3. È fondato il motivo sulla adeguatezza delle esigenze cautelari, correttamente ritenute sussistenti in ragione della gravità del fatto.
Il Giudice della cautela, nel rimarcare l'esistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo, ha correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità della ricorrente, del contesto fattuale e della distanza temporale dai fatti.
Riguardo alla scelta della misura, il Tribunale cautelare ha ritenuto adeguata a presidiare il pericolo di ricaduta nell'illecito la misura del divieto di dimora a Torino e nella relativa Provincia, "ossia nel luogo in cui la prevenuta ha attuato il reato che le è contestato, così da scongiurare in modo concreto la ripresa dei contatti con i coindagati molti dei quali appartenenti all'area anarchica torinese".
La decisione di allontanare l'indagata dal proprio luogo di residenza e abituale dimora (sita in B.) è sproporzionata e difforme rispetto ai presidi cautelari applicati nei confronti dei coindagati ai quali è stata applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in alcuni casi congiuntamente all'obbligo di dimora, pur avendo i predetti posti in essere la medesima condotta della A.A. nell'ambito, come si è detto, di un "fatto collettivo" che deve essere letto unitariamente.
Anche in considerazione dello stato di incensuratezza della ricorrente, il Tribunale del riesame non ha indicato le ragioni che giustificassero una misura cautelare così afflittiva, posto che alla predetta poteva essere impedito l'incontro con i coindagati anche ricorrendo a misure con meno limitazioni alla libertà personale.
4.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per colmare la lacuna motivazionale sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso il 30 gennaio 2025
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2025